Trib. Varese, sentenza 03/02/2025, n. 7

TRIB Varese
Sentenza
3 febbraio 2025
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TRIB Varese
Sentenza
3 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Varese, sentenza 03/02/2025, n. 7
Giurisdizione : Trib. Varese
Numero : 7
Data del deposito : 3 febbraio 2025

Testo completo

SI PRENOTI A DEBITO (artt. 146 d.P.R. 115/2002
59 d.P.R.131/1986)

Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI VARESE
Sezione Seconda Civile
(Procedure di crisi e di insolvenza) in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Dario Giuseppe Papa Presidente dott. Ida Carnevale Giudice dott. Giulia Tagliapietra Giudice relatore nel procedimento
R.G. N. 85/2024 - Procedimento unitario CCII ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente a oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di CDL TRADING DI
LU UI RI (cod. fisc. [...]);
visto il ricorso in data 26.9.2024, con il quale il signor US AU (C.F.:
[...]), ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale di CDL TRADING DI
LU UI RI;
esaminati i documenti e le risultanze delle informative acquisite ai sensi dell'art. 367 CCII;
verificata la ritualità e tempestività della notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, perfezionatasi a mani dello stesso in data 19.11.2024, ai sensi dell'art. 40 CCII;
rilevato che la società debitrice entro la data fissata per la celebrazione della prima udienza non ha depositato alcun ricorso contenente richiesta di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza;

Ritenuto che:
- sussistono, ai sensi degli artt. 3 e 4 Regolamento UE n. 848 del 2015, la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, dal momento che il centro principale degli interessi della società è situato in Italia e, precisamente, la sede legale è situata in Varese, via Bizzozzero n. 9
C/O MAIL BOXES ECT e non ricorrono elementi per localizzare un'eventuale sede diversa;


- la società debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121
CCII, poiché esercita principalmente attività di impresa commerciale e non risultano elementi gravi precisi e concordanti dai quali dedurre l'esistenza congiunta dei requisiti indicati all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII;

- sussiste la legittimazione del ricorrente il quale vanta un credito scaduto e non pagato nei confronti del debitore portato da decreto ingiuntivo n. 42/2023 emesso dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Varese in data 9 marzo 2023 e depositato in cancelleria il successivo 10 marzo
2023, con il quale è stato ingiunto al signor UP GI IA, titolare della ditta individuale predette, di pagare la somma netta di € 36.348,56 (di cui € 10.332,35 lordi per TFR), oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dalla data di maturazione del diritto al saldo effettivo, nonché le spese del procedimento liquidate in complessivi € 1.300,00, oltre il 4% CPA
e IVA e le successive tutte occorrenti;

- la società resistente ha inoltre debiti erariali e previdenziali scaduti del complessivo importo di euro 252.188,56, come da informativa dell'Agenzia Entrate-Riscossione;

- la società resistente ha dato atto,
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