Trib. Firenze, sentenza 17/12/2024, n. 1429
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Testo completo
N. R.G. 48/2024
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 48/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 17 dicembre 2024 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per l'avv. FABBRINI SIMONA Parte_1
Per nessuno Controparte_1
L'avv. Fabbrini si riporta al ricorso e alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento, evidenziando come il conteggio di cui al doc. n. 10 del fascicolo di parte ricorrente sia stato effettuato sulla base dell'orario di lavoro effettivamente osservato dal ricorrente e come i giorni di ferie spettanti al lavoratore siano stati indicati per difetto. Richiama, in ogni caso, il recente orientamento della Suprema Corte di Cassazione sulla questione giuridica oggetto di causa (v. Cass.
S.L. ord. n. 16715/2024).
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 48/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FABBRINI Parte_1 C.F._1
SIMONA, dell'avv. GANCI FABIO, dell'avv. MICELI WALTER, dell'avv. RINALDI GIOVANNI, con elezione di domicilio in MONTEVARCHI, VIA A. DIAZ N. 158, presso il difensore avv.
FABBRINI SIMONA
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio del Controparte_1 P.IVA_1 funzionario delegato dott. Controparte_2
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 4.01.2024, , docente di Scuola Secondaria di II Grado, per Parte_1
la classe concorsuale A012, con ultima sede di servizio presso l'Istituto Superiore “G. Ferraris – F.
Brunelleschi” di Firenze, ha esposto e dedotto:
a) di essere stato sistematicamente utilizzato dal , dal Controparte_3
26.09.2019 al 30.06.2023, in attività di docenza, mediante la stipula di ripetuti contratti
d'insegnamento a tempo determinato ed in particolare: - nell'a.s. 2019/2020, contratto dal
26.09.2019 al 30.06.2020, con orario di 8 ore settimanali, fruendo, obbligatoriamente, di n. 12 giorni di ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni stabiliti dal calendario scolastico regionale, rispetto ai 23,25 giorni di ferie maturati, più tre giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di n. 26,25 giorni;
- nell'a.s. 2020/2021, contratto dal 30.11.2020 al
30.06.2021, con orario di 9 ore settimanali, fruendo, obbligatoriamente, di n. 12 giorni di ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni stabiliti dal calendario scolastico regionale, rispetto ai 17,75 giorni di ferie maturati, più due giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di n. 19,58 giorni;
- nell'a.s. 2022/2023, contratto dal 7.09.2022 al 30.06.2023 e
2
dall'8.11.2022 al 30.06.2023, con orario, rispettivamente, di 8 e 10 ore settimanali, fruendo, obbligatoriamente, di n. 14 giorni di ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni stabiliti dal calendario scolastico regionale, rispetto ai 19,58 giorni di ferie maturati, più due giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di 21,58 giorni;
b) di avere diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva per i giorni di ferie residui non goduti pari: per l'a.s. 2019/2020, a n. 14,25 (23,25 ferie maturate + 3 festività soppresse – 12 giorni di ferie fruite);
per l'a.s. 2020/2021 a n. 7,75 (17,75 giorni di ferie maturate + 2 giorni di riposo per festività soppresse - 12 giorni di ferie fruite);
per l'a.s. 2022/2023, a n. 7,58 (19,58 giorni di ferie maturate + 2 giorni di riposo per festività soppresse - 14 giorni di ferie fruite), per complessivi euro 1.237,05, come da conteggi allegati al ricorso;
c) di non essere stato formalmente invitato dal resistente a fruire delle ferie maturate e di CP_1
non essere stato informato in modo accurato del fatto che, se non avesse fruito delle ferie, queste sarebbero andate perdute alla cessazione del rapporto di lavoro.
Pertanto, invocando un'interpretazione comunitariamente orientata dell'art. 1, commi 54, 55 e 56, L. n.
228/2012, in applicazione all'art. 7 Direttiva 2003/88/CE del 04/11/2003 e dell'art. 31 paragrafo 2 della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, sulla scorta di pronunce della CGUE (06/11/2018 causa C-684/16 Max Planck), il ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di: “Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire € 1.237,05 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2022/2023, e, conseguentemente, condannare il
al pagamento della suddetta somma o al pagamento della Controparte_3
somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018.”.
Si è costituito in giudizio il , contestando il ricorso e chiedendone Controparte_3
la reiezione, in quanto infondato, con vittoria di spese.
La causa è stata istruita sulla documentazione versata
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 48/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 17 dicembre 2024 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per l'avv. FABBRINI SIMONA Parte_1
Per nessuno Controparte_1
L'avv. Fabbrini si riporta al ricorso e alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento, evidenziando come il conteggio di cui al doc. n. 10 del fascicolo di parte ricorrente sia stato effettuato sulla base dell'orario di lavoro effettivamente osservato dal ricorrente e come i giorni di ferie spettanti al lavoratore siano stati indicati per difetto. Richiama, in ogni caso, il recente orientamento della Suprema Corte di Cassazione sulla questione giuridica oggetto di causa (v. Cass.
S.L. ord. n. 16715/2024).
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 48/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FABBRINI Parte_1 C.F._1
SIMONA, dell'avv. GANCI FABIO, dell'avv. MICELI WALTER, dell'avv. RINALDI GIOVANNI, con elezione di domicilio in MONTEVARCHI, VIA A. DIAZ N. 158, presso il difensore avv.
FABBRINI SIMONA
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio del Controparte_1 P.IVA_1 funzionario delegato dott. Controparte_2
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 4.01.2024, , docente di Scuola Secondaria di II Grado, per Parte_1
la classe concorsuale A012, con ultima sede di servizio presso l'Istituto Superiore “G. Ferraris – F.
Brunelleschi” di Firenze, ha esposto e dedotto:
a) di essere stato sistematicamente utilizzato dal , dal Controparte_3
26.09.2019 al 30.06.2023, in attività di docenza, mediante la stipula di ripetuti contratti
d'insegnamento a tempo determinato ed in particolare: - nell'a.s. 2019/2020, contratto dal
26.09.2019 al 30.06.2020, con orario di 8 ore settimanali, fruendo, obbligatoriamente, di n. 12 giorni di ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni stabiliti dal calendario scolastico regionale, rispetto ai 23,25 giorni di ferie maturati, più tre giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di n. 26,25 giorni;
- nell'a.s. 2020/2021, contratto dal 30.11.2020 al
30.06.2021, con orario di 9 ore settimanali, fruendo, obbligatoriamente, di n. 12 giorni di ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni stabiliti dal calendario scolastico regionale, rispetto ai 17,75 giorni di ferie maturati, più due giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di n. 19,58 giorni;
- nell'a.s. 2022/2023, contratto dal 7.09.2022 al 30.06.2023 e
2
dall'8.11.2022 al 30.06.2023, con orario, rispettivamente, di 8 e 10 ore settimanali, fruendo, obbligatoriamente, di n. 14 giorni di ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni stabiliti dal calendario scolastico regionale, rispetto ai 19,58 giorni di ferie maturati, più due giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di 21,58 giorni;
b) di avere diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva per i giorni di ferie residui non goduti pari: per l'a.s. 2019/2020, a n. 14,25 (23,25 ferie maturate + 3 festività soppresse – 12 giorni di ferie fruite);
per l'a.s. 2020/2021 a n. 7,75 (17,75 giorni di ferie maturate + 2 giorni di riposo per festività soppresse - 12 giorni di ferie fruite);
per l'a.s. 2022/2023, a n. 7,58 (19,58 giorni di ferie maturate + 2 giorni di riposo per festività soppresse - 14 giorni di ferie fruite), per complessivi euro 1.237,05, come da conteggi allegati al ricorso;
c) di non essere stato formalmente invitato dal resistente a fruire delle ferie maturate e di CP_1
non essere stato informato in modo accurato del fatto che, se non avesse fruito delle ferie, queste sarebbero andate perdute alla cessazione del rapporto di lavoro.
Pertanto, invocando un'interpretazione comunitariamente orientata dell'art. 1, commi 54, 55 e 56, L. n.
228/2012, in applicazione all'art. 7 Direttiva 2003/88/CE del 04/11/2003 e dell'art. 31 paragrafo 2 della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, sulla scorta di pronunce della CGUE (06/11/2018 causa C-684/16 Max Planck), il ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di: “Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire € 1.237,05 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2022/2023, e, conseguentemente, condannare il
al pagamento della suddetta somma o al pagamento della Controparte_3
somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018.”.
Si è costituito in giudizio il , contestando il ricorso e chiedendone Controparte_3
la reiezione, in quanto infondato, con vittoria di spese.
La causa è stata istruita sulla documentazione versata
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