Trib. Trieste, sentenza 08/01/2025, n. 11
Sentenza
8 gennaio 2025
Sentenza
8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione Civile
riunito nella Camera di Consiglio del 30 dicembre 2024 nelle persone dei magistrati:
- dott. Francesco Saverio Moscato Presidente rel.
- dott.ssa Monica Pacilio Giudice
- dott. Edoardo Sirza Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado, iscritta in data 19.06.2020 al R.G. n. 1825/2020,
vertente t r a
AVV. GIUSEPPE BOCCATO (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv.
Maria Antonia Boccato
RICORRENTE
e
DOTT.SSA RITA GREGORETTI (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv.
Gabrio Abeatici
RESISTENTE
avente ad oggetto: la pretesa di pagamento di un credito per prestazioni professionali in forza di una convenzione ex art. 2233 c.c.
CONCLUSIONI
1
Per l'attore:
- rigettarsi la querela di falso ex adverso proposta con ogni conseguente provvedimento anche in ordine alle spese, ivi comprese quelle di CTU e CTP;
- essendo la causa matura per la decisione, accogliersi le correlative conclusioni come di seguito trascritte:
“NEL MERITO, accertato:
- che fra Avvocato e Cliente è stata sottoscritta una Convenzione ex art. 2233 c.c.
(doc. n. 6);
- che l'avv. Boccato ha eseguito per conto della cliente le prestazioni di cui in narrativa e al preavviso (doc. n. 1) / documenti da 1 a 2600 (doc. n. 2) / elenco (doc.
n. 3) / prospetto riassuntivo (doc. n. 8) / doc. n. 18 e relativi sub / doc. n. 35 e relativi sub;
- che i compensi dovuti per tali attività in forza della Convenzione in essere ammontano quanto meno a complessivi € 188.647,92, oltre a spese generali e accessori di legge;
- che parte convenuta, in relazione al procedimento ex art. 696 c.p.c. (CTU ante causa) deve altresì:
- il rimborso dei costi di CTU per € 6.500/oo, oltre accessori (doc. n. 33),
- la rifusione delle spese di CTP per € 6.500/oo, oltre accessori, e
- la rifusione delle spese di assistenza nel predetto procedimento per € 3.645/oo oltre accessori, e oltre a € 406/oo per il costo di iscrizione a ruolo, condannarsi parte convenuta al pagamento del complessivo importo di €
205.698,92 (pari a € 188.647,92 + € 6.500,00 + € 6.500,00 + € 3.645,00 + € 406,00),
al netto delle spese generali, CPA e IVA, come per legge, oltre interessi legali ai sensi dell'art. 1284 c.c. dalla data di messa in mora dell'08/12/14 (doc. n. 26) ovvero, in subordine, da quella del deposito del ricorso per il procedimento di CTU ante causa
2
(22/06/17, doc. n. 18), ovvero, in via ulteriormente subordinata, da quella diversa indicata da Giudice, salva la diversa maggiore e/o minore somma che fosse determinata in corso di causa (e salvo gravame), detraendosi dal totale dovuto gli acconti sin qui versati, imputati come da fatture che seguono:
• primo acconto 31/12/14 (fatt. 30/14): € 140,50 per anticipazioni 3.744,26 al netto delle spese generali (doc. n. 17).
• secondo acconto 01/01/19 (fatt. 01/19): € 406,00 per anticipazioni / €
13.982,99 a titolo di acconto interessi e/o ulteriori anticipazioni e/o spese (doc. n. 23).
Con la condanna di parte convenuta al pagamento delle spese ex DM 55/14,
anche alla luce del comportamento processuale della controparte che ha a suo tempo rifiutato la proposta transattiva formulata in occasione del ricorso ex art. 669 c.p.c.
depositato in data 22/06/17 (cfr.: doc. n. 18, pag. 520).”
Nella denegata ipotesi sotto prospettata, si ribadisce la richiesta di seguito riprodotta:
“IN VIA ISTRUTTORIA, in denegata ipotesi in cui vi fosse contestazione dei fatti esposti e la stessa non fosse ritenuta:
- tardiva (stante il suo mancato espletamento nella fase di istruzione anticipata)
ovvero
- incompatibile con le precedenti difese di parte convenuta ovvero ancora
- smentita per tabulas dai documenti prodotti,
si chiede di essere ammessi alla prova per testi sui fatti di cui ai punti 1 e 5 della narrativa, da aversi qui per trascritti preceduti dalle parole “Vero che”, nonché, in particolare, sui capitoli di seguito riportati, indicando quale teste l'avv. Enrico
Sorrentino di Venezia:
1) Vero che l'avvocato Boccato ha eseguito, nelle date ivi indicate, le prestazioni di cui al preavviso e relativo prospetto che si esibiscono al teste (docc. nn. 1 / 2 / 3 /
8, 18 e 35)? 3
2) Vero che per lo svolgimento delle suddette prestazioni l'avv. Boccato ha effettuato i viaggi di cui al prospetto che si esibisce al teste (doc. n. 27)?
3) Vero che l'avv. Boccato ha preso parte a tutti gli incontri di cui al prospetto riassuntivo che si esibisce al teste (doc. n. 28)?
4) Vero che in occasione dell'incontro del 07/04/14 presso lo Studio Consoli,
l'avv. Boccato ha lungamente illustrato agli avvocati di Sandalj s.p.a. e a quelli di
SA Sandali la proposta transattiva di cui al documento n. 11 che si esibisce al teste?
5) Vero che in occasione di detto incontro l'avv. Antonini, per conto della sig.ra
SA Sandalj a seguito della illustrazione della predetta proposta si era riservato di comunicare la eventuale accettazione da parte della sua cliente?
6) Vero che a seguito di detta proposta la risposta dell'avv. Antonini è stata quella di cui alla mail che si esibisce al teste (doc. n. 25/a) alla quale e seguita la precisazione dell'avv. Consoli come da ulteriore mail che si esibisce al teste (doc. n.
25/b)?”
Con concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e relative repliche, ovvero di note conclusive stante la natura sommaria del procedimento ex artt. 702-bis ss. cpc incardinato ante riforma “Cartabia” di cui non è
stato disposto, né ex adverso ritualmente richiesto, l'eventuale mutamento del rito.
Per la convenuta:
“Ci si richiama alle conclusioni già adottate in sede di querela di falso ed in sede di comparsa di costituzione nella causa principale ed in particolare per la querela di falso dichiararsi la falsità del documento in contestazione nella parte riempita a mano, ad eccezione delle due firme della resistente che si riconoscono autografe.
Una volta accertata la falsità, dare le disposizioni di cui al combinato disposto degli artt. 226 c.p.c., II co. e 537 c.p.p., conseguentemente ordinare la cancellazione totale o
4
parziale del documento con favore dei diritti e onorari delle spese di causa, 15% spese generali, I.V.A e C.N.A. come per Legge, se del caso disporsi esame spettrofotometrico come da istanza formulata con allegato a verbale dd. 02.02.2022.
In via istruttoria, relativamente alla causa di merito, essendo stato modificato il rito,
concedere i termini di cui all'art. 183 c.p.c., trattandosi di procedimento ante
Cartabia”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente, avv. Giuseppe Boccato, dal 24.9.2013 al 1.12.2014, prestava la propria attività professionale in favore della dott.ssa Rita TT, svolgendo una serie di prestazioni