Trib. Cassino, sentenza 08/05/2024, n. 423
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Testo completo
n.R.G. 179/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
AREA LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cassino in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del dott. R I, all'udienza del 6 maggio 2024, nella causa in materia di lavoro iscritta al n.r.g. 179/2020 promossa da
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Ledana DI FOLCO e L E Parte_1
come da procura in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Isola del Liri, Via
Colle San Lenzo n. 1
- ricorrente
CONTRO
n persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
- resistente contumace
Oggetto: spettanze retributive
Conclusioni: come rassegnate in ricorso
ha pronunciato e pubblicato mediante lettura in udienza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. il seguente
DISPOSITIVO
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
− accerta e dichiara che la società convenuta è debitrice nei confronti della ricorrente a titolo di spettanze retributive per l'intercorso rapporto di lavoro subordinato della somma complessiva di euro 9.451,14, di cui euro 813,87 a titolo di trattamento di fine rapporto;
− per l'effetto, condanna la società convenuta al pagamento della somma di euro 9.451,14 in favore della ricorrente, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
− condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite in favore dei difensori anticipatari della ricorrente, che liquida in euro 5.388,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento, CPA, IVA.
Così deciso in Cassino il 6 maggio 2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in cancelleria il 27.1.2020 e ritualmente notificato, Pt_1
ha esposto di avere lavorato alle dipendenze della dal 21.9.2018 al
[...] Controparte_1
13.3.2019 presso il di Cassino fino alla fine di novembre 2018 e successivamente Org_1 presso il ” di Pontecorvo, con mansioni di barista ed inquadramento nel 5° livello del Org_2
CCNL Pubblici Esercizi - Confcommercio;
che il contratto di assunzione prevedeva un part-time per
24 ore settimanali;
che per il periodo successivo alla scadenza del termine apposto al contratto, dal
21.11.2018 al 13.3.2019, il rapporto non è stato regolarizzato;
che il rapporto si è risolto il 13.3.2019 per licenziamento intimato a mezzo messaggio whatsapp;
di essersi occupata in autonomia della preparazione e mescita delle bevande, della vendita degli articoli alimentari, dell'incasso del prezzo;
di avere lavorato a settimane alterne dal lunedì alla domenica dalle ore 6.30 alle ore 14.00 o dalle
14.00 alle 23.30, con un giorno di riposo infrasettimanale;
di avere lavorato fino alla fine di febbraio
2019 senza mai assentarsi;
di avere percepito dal datore di lavoro compensi inferiori a quanto spettante per il lavoro ordinario e straordinario prestato, come da ricevute di bonifico in atti.
2. Tanto premesso in fatto, la ricorrente ha dedotto che il rapporto di lavoro subordinato con la convenuta deve ritenersi a tempo pieno e indeterminato e che in forza dell'attività lavorativa prestata con le modalità e gli orari descritti in narrativa la lavoratrice ha maturato ai sensi delle richiamate
disposizioni contrattuali collettive un credito per euro 13.130,01 a titolo di differenze retributive per lavoro ordinario e straordinario, mensilità supplementari, festività non godute, trattamento di fine rapporto.
3. Alla luce di quanto esposto, dedotto ed argomentato, la ricorrente ha chiesto all'intestato tribunale
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
A) accertare e dichiarare che tra la sig.ra e la resistente è intercorso un rapporto di Parte_1
lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dal 21.11.2018 o dalla diversa data che sarà accertata in corso di causa sino al 13.3.2019 o alla diversa data che sarà accertata in corso di causa;
B) accertato e dichiarato altresì il mancato pagamento delle voci retributive di cui in premessa, condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
pagamento della somma di euro 13.130,01, o di quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia, anche con ricorso a giudizio equitativo, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal giorno della maturazione del credito fino all'effettivo saldo;
C) ordinare alla resistente la regolarizzazione della posizione previdenziale della ricorrente;
D) condannare la convenuta al pagamento delle spese e del compenso professionale del presente giudizio, oltre rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione ai sottoscritti avvocati anticipanti.
4. La società convenuta, ritualmente intimata, è rimasta contumace.
5. La causa è stata istruita mediante la produzione documentale di parte ricorrente e l'assunzione della prova testimoniale. È stato ammesso inoltre l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta che, pur ritualmente citato per l'incombente istruttorio, non è comparso e non ha giustificato l'assenza. La parte ricorrente è stata onerata alla riformulazione dei conteggi delle spettanze retributive alla luce delle risultanze della prova espletata e all'udienza del 6 maggio 2024 ha rinunciato agli atti del giudizio limitatamente alla domanda di regolarizzazione contributiva. La causa è stata infine decisa come in dispositivo, pubblicato mediante lettura ai sensi dell'art. 429 c.p.c. all'esito della medesima udienza, con fissazione del termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. L'azione promossa dalla ricorrente è
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
AREA LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cassino in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del dott. R I, all'udienza del 6 maggio 2024, nella causa in materia di lavoro iscritta al n.r.g. 179/2020 promossa da
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Ledana DI FOLCO e L E Parte_1
come da procura in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Isola del Liri, Via
Colle San Lenzo n. 1
- ricorrente
CONTRO
n persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
- resistente contumace
Oggetto: spettanze retributive
Conclusioni: come rassegnate in ricorso
ha pronunciato e pubblicato mediante lettura in udienza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. il seguente
DISPOSITIVO
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
− accerta e dichiara che la società convenuta è debitrice nei confronti della ricorrente a titolo di spettanze retributive per l'intercorso rapporto di lavoro subordinato della somma complessiva di euro 9.451,14, di cui euro 813,87 a titolo di trattamento di fine rapporto;
− per l'effetto, condanna la società convenuta al pagamento della somma di euro 9.451,14 in favore della ricorrente, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
− condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite in favore dei difensori anticipatari della ricorrente, che liquida in euro 5.388,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento, CPA, IVA.
Così deciso in Cassino il 6 maggio 2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in cancelleria il 27.1.2020 e ritualmente notificato, Pt_1
ha esposto di avere lavorato alle dipendenze della dal 21.9.2018 al
[...] Controparte_1
13.3.2019 presso il di Cassino fino alla fine di novembre 2018 e successivamente Org_1 presso il ” di Pontecorvo, con mansioni di barista ed inquadramento nel 5° livello del Org_2
CCNL Pubblici Esercizi - Confcommercio;
che il contratto di assunzione prevedeva un part-time per
24 ore settimanali;
che per il periodo successivo alla scadenza del termine apposto al contratto, dal
21.11.2018 al 13.3.2019, il rapporto non è stato regolarizzato;
che il rapporto si è risolto il 13.3.2019 per licenziamento intimato a mezzo messaggio whatsapp;
di essersi occupata in autonomia della preparazione e mescita delle bevande, della vendita degli articoli alimentari, dell'incasso del prezzo;
di avere lavorato a settimane alterne dal lunedì alla domenica dalle ore 6.30 alle ore 14.00 o dalle
14.00 alle 23.30, con un giorno di riposo infrasettimanale;
di avere lavorato fino alla fine di febbraio
2019 senza mai assentarsi;
di avere percepito dal datore di lavoro compensi inferiori a quanto spettante per il lavoro ordinario e straordinario prestato, come da ricevute di bonifico in atti.
2. Tanto premesso in fatto, la ricorrente ha dedotto che il rapporto di lavoro subordinato con la convenuta deve ritenersi a tempo pieno e indeterminato e che in forza dell'attività lavorativa prestata con le modalità e gli orari descritti in narrativa la lavoratrice ha maturato ai sensi delle richiamate
disposizioni contrattuali collettive un credito per euro 13.130,01 a titolo di differenze retributive per lavoro ordinario e straordinario, mensilità supplementari, festività non godute, trattamento di fine rapporto.
3. Alla luce di quanto esposto, dedotto ed argomentato, la ricorrente ha chiesto all'intestato tribunale
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
A) accertare e dichiarare che tra la sig.ra e la resistente è intercorso un rapporto di Parte_1
lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dal 21.11.2018 o dalla diversa data che sarà accertata in corso di causa sino al 13.3.2019 o alla diversa data che sarà accertata in corso di causa;
B) accertato e dichiarato altresì il mancato pagamento delle voci retributive di cui in premessa, condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
pagamento della somma di euro 13.130,01, o di quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia, anche con ricorso a giudizio equitativo, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal giorno della maturazione del credito fino all'effettivo saldo;
C) ordinare alla resistente la regolarizzazione della posizione previdenziale della ricorrente;
D) condannare la convenuta al pagamento delle spese e del compenso professionale del presente giudizio, oltre rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione ai sottoscritti avvocati anticipanti.
4. La società convenuta, ritualmente intimata, è rimasta contumace.
5. La causa è stata istruita mediante la produzione documentale di parte ricorrente e l'assunzione della prova testimoniale. È stato ammesso inoltre l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta che, pur ritualmente citato per l'incombente istruttorio, non è comparso e non ha giustificato l'assenza. La parte ricorrente è stata onerata alla riformulazione dei conteggi delle spettanze retributive alla luce delle risultanze della prova espletata e all'udienza del 6 maggio 2024 ha rinunciato agli atti del giudizio limitatamente alla domanda di regolarizzazione contributiva. La causa è stata infine decisa come in dispositivo, pubblicato mediante lettura ai sensi dell'art. 429 c.p.c. all'esito della medesima udienza, con fissazione del termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. L'azione promossa dalla ricorrente è
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