Trib. Torino, sentenza 08/03/2024, n. 1507

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Torino, sentenza 08/03/2024, n. 1507
Giurisdizione : Trib. Torino
Numero : 1507
Data del deposito : 8 marzo 2024

Testo completo

N. R.G. 13171/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. A T Presidente
dott.ssa I M Giudice Rel. Est.
dott.ssa D C Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13171/2023 promossa da:
, rappresentata e difesa dagli avv.ti dall'Avv. F C e G Parte_1
B, presso il cui studio in Torino, C.so G F n. 70 ha eletto domicilio
-ricorrente-
contro
CP_1
-convenuto contumace-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
pagina 1 di 3
Per parte ricorrente
Come da ricorso introduttivo
Per il Pubblico Ministero
Accogliersi la domanda proposta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO, il Parte_1 CP_1
22/02/2007.
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato in data 11/07/2023, hiedeva a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale dei coniugi predetti.
All'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c. avanti al giudice delegato compariva solo parte ricorrente, la quale precisava come da ricorso. Parte convenuta non compariva nonostante la regolarità della notifica.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La causa è stata trattenuta in decisione ex art. 473 bis 22 comma 4 c.p.c. a seguito di discussione orale.
La domanda di separazione è accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1
c.c. È provato, infatti, che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso del tempo, dalle difese e dalle domande formulate e dal disinteresse dimostrato dalla parte convenuta per il presente procedimento si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Nulla sulle spese, considerata la natura necessaria del giudizio e la non opposizione del convenuto contumace.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi