Trib. Bari, sentenza 09/09/2024, n. 2917
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Testo completo
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
N.R.G. 9636/2020
Il Giudice S F S, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
rappresentato e difeso dall'Avv.to CETOLA Parte_1
ANTONELLA
ricorrente contro
Controparte_1
[...]
rappresentata e difesa dall'Avv.to D'ISIDORO
[...]
VINCENZO resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 442 c.p.c. in opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come da note depositate telematicamente dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, opponendosi al decreto ingiuntivo emesso per il recupero di somme pretese a titolo di contributi, sanzioni ed interessi per gli anni dal
2003 al 2019 per maturata estinzione dei crediti pretesi in mancanza di validi atti interruttivi della prescrizione, agiva in giudizio per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, previa sospensione della sua
efficacia esecutiva, con il favore delle spese di lite da distrarre.
Allegava documentazione.
Si costituiva la parte resistente opposta per domandare il rigetto della spiegata opposizione per infondatezza e la conferma del decreto ingiuntivo opposto alla luce della documentazione prodotta dalla quale inferire validi atti interruttivi della prescrizione dei contributi pretesi per gli anni dal 2003 al 2016 e per il rigetto della istanza di sospensione avanzata, vinte le spese processuali da distrarre.
Allegava documentazione ed avanzava istanze istruttorie.
La promossa opposizione è parzialmente fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
Innanzitutto, occorre precisare che alla luce delle deduzioni difensive della parte resistente opposta e della documentazione dalla stessa parte prodotta emerge chiaramente che i contributi pretesi ed ingiunti attengano agli anni dal 2003 al 2016.
Ebbene, la parte resistente opposta, a sostegno dell'affermata interruzione del decorso del termine di prescrizione, ha prodotto la seguente documentazione:
1) n. 2 raccomandate ricevute rispettivamente il 07.01.2019 ed il
17.01.2019 di diffida e messa in mora del debitore odierna parte opponente del pagamento dei contributi, sanzioni ed interessi relativi agli anni dal 2003 al 2016;
2) n. 1 pec del 20.12.2013 indirizzata alla parte opponente contenente diffida e messa in mora per il pagamento dei contributi relativi agli anni dal 1992 al 2012;
3) n. 1 raccomandata del 16.11.2010 per il pagamento dei contributi relativi all'anno 2009;
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4) n. 1 pec del 19.12.2012 indirizzata alla parte ricorrente opponente contenente un sollecito del pagamento rateale in 48 rate autorizzato con missiva del 30.03.2009 dei contributi relativi agli anni dal 2003 al 2007.
Dalle allegazioni e produzioni della parte resistente, pertanto, è dato inferire chiaramente la regolare e valida notificazione alla parte ricorrente opponente di validi atti interruttivi del decorso della prescrizione costituti da diffide e messa in mora tramite raccomandate e pec.
La parte resistente opposta, infatti, ha prodotto le relate di notifica delle raccomandate indirizzate all'opponente, le ultime due ricevute nel 2019 e la precedente nel 2010, e le attestazioni di avvenuta consegna delle pec inviate nel 2013 e nel 2012, quali validi atti interruttivi della prescrizione dei crediti in esame.
In concreto, per tutti gli atti recettizi, in caso di loro comunicazione a mezzo del servizio postale, gli stessi devono ritenersi conosciuti nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario ai sensi degli artt. 1334 e 1335 c.c. se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.
Si tratta di una presunzione legale di conoscenza che può essere superata esclusivamente dalla prova contraria dell'impossibilità di averne notizia senza colpa del destinatario.
Detta presunzione, infatti, opera per il solo fatto oggettivo dell'arrivo dell'atto nel luogo indicato dalla norma, in mancanza di prova contraria1.
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presunzione legale sia superata, è necessario che sia fornita la prova contraria dell'impossibilità di averne notizia senza colpa del destinatario. Pertanto, occorre, in caso di contestazione in giudizio, procedere ad un accertamento di fatto (appunto probatorio), che deve fondarsi su un governo logico, coerente e motivato delle risultanze probatorie, soltanto in questi limiti censurabile in sede di legittimità.
8. Ora, nel caso in esame, la Corte di merito ha ritenuto idonea a dimostrare il perfezionamento del procedimento notificatorio (ossia del pervenimento della comunicazione di licenziamento al domicilio della lavoratrice), pur in mancanza di produzione di copia dell'avviso immesso in cassetta, la produzione della ricevuta di invio della raccomandata contenente la lettera di licenziamento, accompagnata dalle schede informative, provenienti da , dalle quali si desumono la CP_2 mancata consegna della raccomandata, il suo deposito presso l'ufficio postale, la sua restituzione al mittente all'esito della compiuta giacenza;
documentazione ritenuta conducente ai fini probatori e fondativi della presunzione di legale conoscenza, perché estratta dai dati informatici di , CP_2 soggetto al quale è affidato il servizio pubblico essenziale rappresentato dal servizio postale universale con attribuzione di funzioni di certificazione.
9. A fronte di tale documentazione, giudicata, appunto, idonea a fondare la presunzione legale di conoscenza ai fini dell'art. 1335 c.c. con motivazione logica e congrua, basandosi la presunzione su dati univoci, precisi e concordanti, come descritti nella sentenza impugnata, non è stata fornita, da parte della destinataria della comunicazione del