Trib. Massa, sentenza 18/04/2024, n. 292

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Massa, sentenza 18/04/2024, n. 292
Giurisdizione : Trib. Massa
Numero : 292
Data del deposito : 18 aprile 2024

Testo completo


TRIBUNALE DI MASSA
SEZIONE CIVILE

N.R.G. 603/2023
Verbale di udienza del 18/04/2024 per la parte appellante è comparso l'avv. Francesca Marchini in sostituzione dell'avv.
DELL'AMICO ERMINIA;
per la parte appellata, Prefettura di Massa Carrara, compare la dott.ssa Simona Magliulo che deposita delega dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO GENOVA.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni ed a discutere la causa.
Parte appellante contesta la comparsa di costituzione avversaria, si riporta al proprio atto di appello chiedendone l'integrale accoglimento, in particolar modo per quanto riguarda l'errata applicazione della l. 298\1974, in quanto si tratta di condotte riferibili ad un mezzo ad uso speciale non soggetto a quella legge;
la dott.ssa Simona Magliulo insiste per il rigetto dell'appello come da memorie autorizzate già in atti;

Il Giudice
All'esito della discussione pronuncia la sentenza di cui ai fogli allegati, costituente parte integrante del presente verbale, dando lettura del dispositivo.
Il Giudice
dott. Ilario Ottobrino
pagina 1 di 10

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA

Il Tribunale di Massa, in persona del Giudice Unico dott. Ilario Ottobrino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 603/2023 R.G.A.C. promossa da:
AUTODEMOLIZIONI AB AN SRLS, p.iva 02781840901, con sede legale in Cossoine (SS), Via V. Emanuele 129 – 07010, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. IO SA, rappresentata e difesa giusta delega in atti dall'Avv. Erminia Dell'Amico ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio sito in
Fosdionovo – Caniparola, Viale Malaspina n. 1;
appellante nei confronti di il MINISTERO DELL'INTERNO (C.F. 80202230589) in persona del Ministro pro tempore e la PREFETTURA DI MASSA-CARRARA – UFFICIO
TERRITORIALE DEL GOVERNO (C.F. 80003940451) in persona del Prefetto pro tempore, difesi e rappresentati ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova e presso i cui uffici in Genova, Viale delle Brigate Partigiane n. 2, sono legalmente domiciliati;
appellata

pagina 2 di 10 Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Pontremoli n. 34/2023 del
3.2.2023;

Conclusioni: come da verbale d'udienza del 17.4.2024
MOTIVI IN FATTO
1. La Autodemolizioni SA IO s.r.l.s. ha proposto appello avverso la sentenza n.
34/2023 del Giudice di Pace di Pontremoli, deducendo che: 1) in data 09/11/2022, ha depositato innanzi al Giudice di Pace di Pontremoli, opposizione a verbale di fermo amministrativo di veicolo e pedissequo verbale di sequestro merce ex legge 208/1974;

2) il Giudice di Pace non ha accolto le doglianze avanzate, ed ha rigettato il ricorso compensando integralmente le spese di lite tra le parti;
3) la sentenza risulta da riformare sulla scorta dei seguenti motivi: i) violazione della legge 298/1974: errata contestazione della violazione di cui all'art. 46 l 298/1974 – illegittimità del provvedimento di fermo amministrativo;
ii) omessa motivazione in ordine alla rilevanza della sussistenza di un contratto di conto vendita: errata qualificazione del trasporto per conto terzi;
iii) erroneità della statuizione inerente l'isussistenza della legittimazione ad agire in relazione al provvedimento di sequestro ex art. 26 l. 298/74. Sulla scorta di quanto sopra la parte appellante ha così concluso: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di massa, contrariis reiectis, previa sospensione dell'efficacia della impugnato provvedimento, in accoglimento del presente gravame ed in riforma la sentenza n. 34/2023 emessa dal Giudice di Pace di Pontremoli -
Annullare e/o dichiarare inefficace la sanzione accessoria del fermo amministrativo dell'autoveicolo ad uso speciale marca Iveco, tg DC764MJ irrogata in assenza dei presupposti di leggi nei confronti della ricorrente;
- Conseguentemente e in ogni caso annullare e/o dichiarare inefficace il provvedimento di sequestro amministrativo del trattore agricolo marca AN, modello REX 90 GT, tg. AF463P, con ogni consequenziale pronuncia di legge;
- Con vittoria di spese e competenze di entrambi i procedimenti”.

2. Nel costituirsi in giudizio il Ministero dell'Interno e la Prefettura di Massa-Carrara –
Ufficio Territoriale Del Governo, hanno così concluso: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Massa adito, previa conversione del rito, ogni contraria istanza disattesa, dichiarare inammissibile ovvero
pagina 3 di 10 rigettare l'avverso appello, in quanto infondato in fatto come in diritto, confermando in ogni caso i provvedimenti opposti. Con vittoria delle spese”.
3. La causa è stata istruita documentalmente ed all'udienza del 18.4.2024 è intervenuta la discussione della lite, all'esito della quale il Giudice ha dato lettura del dispositivo, riservando il deposito della motivazione.
MOTIVI IN DIRITTO
1. Così ricostruita la materia oggetto del contendere, è d'uopo evidenziare come dal controllo effettuato dalla Polizia Stradale in Aulla in data 15.10.2022, sia discesa
l'irrigazione di plurime sanzioni amministrative.
Segnatamente, sono stati elevati a carico della Autodemolizioni SA IO s.r.l.s., il verbale PTR 2655000608 per violazione dell'art. 26/1 L. 298/1974 e il verbale PTR
2655000609 per violazione dell'art. 46/1 L. 298/1974 (con sanzione accessoria del fermo), nonché a carico della Col Giovannino Impresa Individuale il verbale PTR
2655000610 per la violazione dell'art. 26/2 L. 298/72 (con sanzione accessoria del sequestro).
Ciò posto, Autodemolizioni SA IO s.r.l.s. nel proporre ricorso dinanzi al
Giudice di Pace di Pontremoli ha richiesto di:
Parte ricorrente ha dunque impugnato le sanzioni accessorie in rilievo, non contestando quelle principali.
pagina 4 di 10
Sennonché, l'odierna parte appellata, contumace nel giudizio di primo grado, nel costituirsi in sede di gravame ha eccepito
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