Trib. Bologna, sentenza 08/02/2025, n. 316
TRIB Bologna
Sentenza
8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 2283/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice Onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2283/2023 avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RONCHI RITA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in PIAZZA STATUTO 9 TORINOpresso il difensore avv. RONCHI RITA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BENFENATI Controparte_1 C.F._2
BRUNA, elettivamente domiciliato in VIA MAZZINI, 4 40138 BOLOGNApresso il difensore avv.
BENFENATI BRUNA
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM INTERVENUTO
CONCLUSIONI
ATTORE: come da ricorso introduttivo.
CONVENUTA: come da memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c. insistendo in tutte le istanze istruttorie già formulate ma non ammesse.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 16.02.2023 , coniugato con in regime di Parte_1 Controparte_1 separazione dei beni domandava che fosse: 1) pronunciata ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Bologna tra il Sig. Pt_1
e la Sig.ra in data 24 luglio 1999 e trascritto nel registro degli atti di
[...] Controparte_1 matrimonio del Comune di Bologna;
2) disposto l'affidamento condiviso delle figlie, e Per_1
; 3) disposto il collocamento prevalente delle figlie minori presso la madre;
dando atto che Per_2 anche la figlia maggiorenne risiede presso la madre;
4) assegnata l'abitazione coniugale sita Per_3 a LA OS in via Serena n. 15, alla sig.ra nell'interesse e per le esigenze delle figlie, fino a CP_1 quando questo interesse perdurerà; disponendo già in questa sede l'obbligo di vendita della casa pagina 1 di 12
coniugale quando non sarà più necessaria per la tutela delle figlie;
5) stabilito il diritto del padre di tenere le figlie con sé: un pomeriggio alla settimana dalle 19.30 fino alle ore 22.00 durante i periodi di frequenza scolastica e fino alle 23.00 negli altri periodi, con onere di riaccompagnarle presso la casa coniugale, oltre ad un intero week end alternato con la madre, dal venerdì dalle 19.30 fino alla domenica sera alle ore 22 o alle 23 nel periodo di vacanza;
un periodo di 7 giorni durante le vacanze di
Natale alternando con la madre il giorno di Natale e quello di Capodanno, e per 6 gg consecutivi con ciascun genitore a Pasqua ad anni alterni;
nell'anno in cui il genitore non avrà le figlie per Pasqua, le terrà con sé in coincidenza dei ponti del 25 aprile e del 1 maggio ove ce ne siano;
entro il 30 aprile di ogni anno i coniugi comunicheranno l'uno all'altra concordandolo, il periodo di vacanza estivo da trascorrere con le figlie, tenendo presente che ciascun genitore le terrà con sé un minimo di 15 giorni consecutivi durante l'intero periodo di chiusura estiva della scuola;
per i compleanni delle figlie e/o le cerimonie religiose come la comunione o la cresima, i genitori possano presenziare congiuntamente previo accordo tra loro e ove le figlie lo desiderino;
6) disposto a carico del sig. quale contributo Pt_1 al mantenimento delle figlie, la somma di euro 300,00 mensili, a titolo di mantenimento ordinario secondo il protocollo attualmente in vigore presso il Tribunale Ordinario di Bologna, oltre al 50% delle spese straordinarie (mediche, sportive, ricreative ecc.); 7) accertata la sussistenza di mezzi economici adeguati da parte della Sig.ra e dichiarato che nessun assegno divorzile è da Controparte_1 corrispondersi in suo favore, dichiarando l'immediata cessazione dell'obbligo di versamento dell'assegno disposto con la sentenza di separazione;
8) condannata la sig.ra alla restituzione dei CP_1 beni di proprietà del sig. lasciati presso la casa coniugali, elencati nel ricorso introduttivo;
9) Pt_1 disposto che le somme spettanti alla figlia in ragione della sua condizione di handicap e di Per_1 invalidità continuino ad essere accreditate su un conto corrente intestato solo alla minore e sul quale entrambi i genitori avranno delega a operare, anche disgiuntamente, con obbligo di reciproco rendiconto trimestrale;
tali somme, aventi destinazione specifica per legge, saranno impiegate esclusivamente per le esigenze della figlia;
chiede altresì che sia condannata la sig.ra a Per_1 CP_1 ripristinare sul conto corrente di le somme percepite sul proprio conto personale fino al 2019. Per_1
Con decreto 5.3.23 il Presidente Delegato fissava udienza per la comparizione personale dei coniugi per l'udienza del 13-6-2023.
Si costituiva in giudizio la signora la quale nulla opponeva in ordine alla cessazione degli CP_1 effetti civili del matrimonio, all'affidamento condiviso delle figlie minori con collocamento prevalente presso di lei, all'assegnazione a lei della casa familiare, alla gestione e all'uso della pensione della figlia disabile ed al calendario visite già previsti con sentenza di separazione n. 1595 del 21 Per_1 giugno 2022.
La convenuta deduceva, invece, l'inammissibilità della domanda concernente l'accertamento dell'obbligo di vendita della casa coniugale per il tempo in cui non sarà più necessaria per le figlie e di quella di restituzione dei beni mobili di proprietà del ricorrente.
Per tutto il resto, contestava nel merito le domande del ricorrente e nello specifico domandava di: 1) accertare e dichiarare che la convenuta in corso di matrimonio ha rinunciato alle possibilità di carriera e di incremento della propria patrimonialità in favore della famiglia, consentendo al coniuge Pt_1 di consolidare una elevata capacità economica tramite la propria attività libero professionale e
[...] per l'effetto condannare a corrispondere alla moglie un assegno divorzile di pari importo Parte_1 rispetto a quello separativo, di euro € 1505,38/mese rivalutati dal 1 giugno 2022) oltre successiva rivalutazione ISTAT o altra diversa e anche maggiore somma dovesse risultare all'esito della istruttoria;
2) accertare e dichiarare la modifica in melius della situazione patrimoniale dell'obbligato rispetto a quanto accertato in sede di separazione e quella in pejus della sig.ra Parte_1 CP_1 per tutti i motivi dedotti in atti, e per l'effetto condannare il ricorrente a corrispondere alla
[...]
pagina 2 di 12
convenuta a titolo di mantenimento per le tre figlie di cui due minori – e – e una Per_1 Per_2 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente – - , la somma di € 700,00/mese per Per_3 ciascuna figlia rivalutabili ISTAT o altra diversa somma anche maggiore, disponendo la decorrenza dell'obbligo dalla data del presente atto;
3) porre a carico del padre l'obbligo di rifondere alla madre il 50% delle spese straordinarie mediche sostenute per le figlie non a carico del SSN e/o che presentino il requisito della necessità e/o dell'urgenza; le spese dentistiche saranno a totale carico del padre;
le spese sostenute per e relative esclusivamente alla sua disabilità dovranno essere sostenute utilizzando Per_1 la pensione di invalidità versata su un conto corrente intestato a . Ogni altra spesa medica Per_1 specialistica o che non presenti requisiti di urgenza o necessità dovrà essere previamente concordata tra i genitori. In difetto di accordo il genitore che sosterrà la relativa spesa non avrà diritto ad alcun rimborso. Con riferimento alle spese scolastiche le tasse di iscrizione, i libri scolastici e la prima dotazione di materiale cartolibrario, le gite scolastiche e il fondo cassa scolastico come richiesto dall'Istituto, nonché eventuali lezioni di recupero e/o ripetizione si rendessero necessarie, e campi estivi e/o campi 38solari o altre forme di sostegno equivalente che si rendessero necessarie durante il periodo di chiusura delle scuole, verranno divise al 50% tra i genitori;
spese universitarie di Per_3 comprese;
le spese per i corsi di Danza e per la Palestra di , abbigliamento compreso, il corso Per_3 di nuoto per e per , la scuola di ballo per , il corso e le lezioni di pianoforte e di Per_1 Per_2 Per_1 danza per saranno divise al 50% tra i genitori. Nel caso i corsi sportivi e/o ricreativi prevedano Per_2 l'uso di nel caso i corsi sportivi e/o ricreativi prevedano l'uso di abbigliamento e/o di materiali particolari, anche la relativa spesa dovrà essere divisa al 50% tra i genitori. Ogni altra spesa dovrà essere preventivamente concordata tra i genitori secondo l'elenco e le modalità adottate dal Tribunale di Bologna con protocollo del 9 agosto 2017 disponendo la continuità dell'obbligo già decorrente;
4) disporre l'obbligo per entrambi i coniugi di reciprocamente dare l'assenso al rilascio/rinnovo dei rispettivi passaporti e, per le figlie, dei passaporti o altri documenti equipollenti, validi ai fini dell'espatrio anche verso i paesi extra UE.
All'udienza del 13-6-2023 le parti comparivano personalmente ed esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, il Presidente delegato così disponeva: conferma quanto previsto in sede di separazione nella recente sentenza pronunciata dal Tribunale e non impugnata da alcuna delle parti, considerato che la situazione, anche sotto il profilo reddituale e patrimoniale dei coniugi, non pare ad oggi sostanzialmente variata.
Alla successiva udienza del 19-10-2023 il G.I. assegnava alle parti i termini richiesti ex art. 183, 6 comma, c.p.c., invitandole a soffermarsi nella prima memoria ex art. 183, 6 comma, c.p.c. sulle seguenti circostanze: condizione lavorativa (tipologia di lavoro, sede e orario); situazione abitativa
(immobile adibito ad abitazione, luogo di residenza, esborsi sostenuti per mutuo o canone locatizio); situazione economico patrimoniale dei coniugi (redditi netti, patrimonio, con particolare riguardo a beni immobili e mobili registrati), risparmi, investimenti, valori
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice Onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2283/2023 avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RONCHI RITA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in PIAZZA STATUTO 9 TORINOpresso il difensore avv. RONCHI RITA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BENFENATI Controparte_1 C.F._2
BRUNA, elettivamente domiciliato in VIA MAZZINI, 4 40138 BOLOGNApresso il difensore avv.
BENFENATI BRUNA
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM INTERVENUTO
CONCLUSIONI
ATTORE: come da ricorso introduttivo.
CONVENUTA: come da memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c. insistendo in tutte le istanze istruttorie già formulate ma non ammesse.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 16.02.2023 , coniugato con in regime di Parte_1 Controparte_1 separazione dei beni domandava che fosse: 1) pronunciata ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Bologna tra il Sig. Pt_1
e la Sig.ra in data 24 luglio 1999 e trascritto nel registro degli atti di
[...] Controparte_1 matrimonio del Comune di Bologna;
2) disposto l'affidamento condiviso delle figlie, e Per_1
; 3) disposto il collocamento prevalente delle figlie minori presso la madre;
dando atto che Per_2 anche la figlia maggiorenne risiede presso la madre;
4) assegnata l'abitazione coniugale sita Per_3 a LA OS in via Serena n. 15, alla sig.ra nell'interesse e per le esigenze delle figlie, fino a CP_1 quando questo interesse perdurerà; disponendo già in questa sede l'obbligo di vendita della casa pagina 1 di 12
coniugale quando non sarà più necessaria per la tutela delle figlie;
5) stabilito il diritto del padre di tenere le figlie con sé: un pomeriggio alla settimana dalle 19.30 fino alle ore 22.00 durante i periodi di frequenza scolastica e fino alle 23.00 negli altri periodi, con onere di riaccompagnarle presso la casa coniugale, oltre ad un intero week end alternato con la madre, dal venerdì dalle 19.30 fino alla domenica sera alle ore 22 o alle 23 nel periodo di vacanza;
un periodo di 7 giorni durante le vacanze di
Natale alternando con la madre il giorno di Natale e quello di Capodanno, e per 6 gg consecutivi con ciascun genitore a Pasqua ad anni alterni;
nell'anno in cui il genitore non avrà le figlie per Pasqua, le terrà con sé in coincidenza dei ponti del 25 aprile e del 1 maggio ove ce ne siano;
entro il 30 aprile di ogni anno i coniugi comunicheranno l'uno all'altra concordandolo, il periodo di vacanza estivo da trascorrere con le figlie, tenendo presente che ciascun genitore le terrà con sé un minimo di 15 giorni consecutivi durante l'intero periodo di chiusura estiva della scuola;
per i compleanni delle figlie e/o le cerimonie religiose come la comunione o la cresima, i genitori possano presenziare congiuntamente previo accordo tra loro e ove le figlie lo desiderino;
6) disposto a carico del sig. quale contributo Pt_1 al mantenimento delle figlie, la somma di euro 300,00 mensili, a titolo di mantenimento ordinario secondo il protocollo attualmente in vigore presso il Tribunale Ordinario di Bologna, oltre al 50% delle spese straordinarie (mediche, sportive, ricreative ecc.); 7) accertata la sussistenza di mezzi economici adeguati da parte della Sig.ra e dichiarato che nessun assegno divorzile è da Controparte_1 corrispondersi in suo favore, dichiarando l'immediata cessazione dell'obbligo di versamento dell'assegno disposto con la sentenza di separazione;
8) condannata la sig.ra alla restituzione dei CP_1 beni di proprietà del sig. lasciati presso la casa coniugali, elencati nel ricorso introduttivo;
9) Pt_1 disposto che le somme spettanti alla figlia in ragione della sua condizione di handicap e di Per_1 invalidità continuino ad essere accreditate su un conto corrente intestato solo alla minore e sul quale entrambi i genitori avranno delega a operare, anche disgiuntamente, con obbligo di reciproco rendiconto trimestrale;
tali somme, aventi destinazione specifica per legge, saranno impiegate esclusivamente per le esigenze della figlia;
chiede altresì che sia condannata la sig.ra a Per_1 CP_1 ripristinare sul conto corrente di le somme percepite sul proprio conto personale fino al 2019. Per_1
Con decreto 5.3.23 il Presidente Delegato fissava udienza per la comparizione personale dei coniugi per l'udienza del 13-6-2023.
Si costituiva in giudizio la signora la quale nulla opponeva in ordine alla cessazione degli CP_1 effetti civili del matrimonio, all'affidamento condiviso delle figlie minori con collocamento prevalente presso di lei, all'assegnazione a lei della casa familiare, alla gestione e all'uso della pensione della figlia disabile ed al calendario visite già previsti con sentenza di separazione n. 1595 del 21 Per_1 giugno 2022.
La convenuta deduceva, invece, l'inammissibilità della domanda concernente l'accertamento dell'obbligo di vendita della casa coniugale per il tempo in cui non sarà più necessaria per le figlie e di quella di restituzione dei beni mobili di proprietà del ricorrente.
Per tutto il resto, contestava nel merito le domande del ricorrente e nello specifico domandava di: 1) accertare e dichiarare che la convenuta in corso di matrimonio ha rinunciato alle possibilità di carriera e di incremento della propria patrimonialità in favore della famiglia, consentendo al coniuge Pt_1 di consolidare una elevata capacità economica tramite la propria attività libero professionale e
[...] per l'effetto condannare a corrispondere alla moglie un assegno divorzile di pari importo Parte_1 rispetto a quello separativo, di euro € 1505,38/mese rivalutati dal 1 giugno 2022) oltre successiva rivalutazione ISTAT o altra diversa e anche maggiore somma dovesse risultare all'esito della istruttoria;
2) accertare e dichiarare la modifica in melius della situazione patrimoniale dell'obbligato rispetto a quanto accertato in sede di separazione e quella in pejus della sig.ra Parte_1 CP_1 per tutti i motivi dedotti in atti, e per l'effetto condannare il ricorrente a corrispondere alla
[...]
pagina 2 di 12
convenuta a titolo di mantenimento per le tre figlie di cui due minori – e – e una Per_1 Per_2 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente – - , la somma di € 700,00/mese per Per_3 ciascuna figlia rivalutabili ISTAT o altra diversa somma anche maggiore, disponendo la decorrenza dell'obbligo dalla data del presente atto;
3) porre a carico del padre l'obbligo di rifondere alla madre il 50% delle spese straordinarie mediche sostenute per le figlie non a carico del SSN e/o che presentino il requisito della necessità e/o dell'urgenza; le spese dentistiche saranno a totale carico del padre;
le spese sostenute per e relative esclusivamente alla sua disabilità dovranno essere sostenute utilizzando Per_1 la pensione di invalidità versata su un conto corrente intestato a . Ogni altra spesa medica Per_1 specialistica o che non presenti requisiti di urgenza o necessità dovrà essere previamente concordata tra i genitori. In difetto di accordo il genitore che sosterrà la relativa spesa non avrà diritto ad alcun rimborso. Con riferimento alle spese scolastiche le tasse di iscrizione, i libri scolastici e la prima dotazione di materiale cartolibrario, le gite scolastiche e il fondo cassa scolastico come richiesto dall'Istituto, nonché eventuali lezioni di recupero e/o ripetizione si rendessero necessarie, e campi estivi e/o campi 38solari o altre forme di sostegno equivalente che si rendessero necessarie durante il periodo di chiusura delle scuole, verranno divise al 50% tra i genitori;
spese universitarie di Per_3 comprese;
le spese per i corsi di Danza e per la Palestra di , abbigliamento compreso, il corso Per_3 di nuoto per e per , la scuola di ballo per , il corso e le lezioni di pianoforte e di Per_1 Per_2 Per_1 danza per saranno divise al 50% tra i genitori. Nel caso i corsi sportivi e/o ricreativi prevedano Per_2 l'uso di nel caso i corsi sportivi e/o ricreativi prevedano l'uso di abbigliamento e/o di materiali particolari, anche la relativa spesa dovrà essere divisa al 50% tra i genitori. Ogni altra spesa dovrà essere preventivamente concordata tra i genitori secondo l'elenco e le modalità adottate dal Tribunale di Bologna con protocollo del 9 agosto 2017 disponendo la continuità dell'obbligo già decorrente;
4) disporre l'obbligo per entrambi i coniugi di reciprocamente dare l'assenso al rilascio/rinnovo dei rispettivi passaporti e, per le figlie, dei passaporti o altri documenti equipollenti, validi ai fini dell'espatrio anche verso i paesi extra UE.
All'udienza del 13-6-2023 le parti comparivano personalmente ed esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, il Presidente delegato così disponeva: conferma quanto previsto in sede di separazione nella recente sentenza pronunciata dal Tribunale e non impugnata da alcuna delle parti, considerato che la situazione, anche sotto il profilo reddituale e patrimoniale dei coniugi, non pare ad oggi sostanzialmente variata.
Alla successiva udienza del 19-10-2023 il G.I. assegnava alle parti i termini richiesti ex art. 183, 6 comma, c.p.c., invitandole a soffermarsi nella prima memoria ex art. 183, 6 comma, c.p.c. sulle seguenti circostanze: condizione lavorativa (tipologia di lavoro, sede e orario); situazione abitativa
(immobile adibito ad abitazione, luogo di residenza, esborsi sostenuti per mutuo o canone locatizio); situazione economico patrimoniale dei coniugi (redditi netti, patrimonio, con particolare riguardo a beni immobili e mobili registrati), risparmi, investimenti, valori
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