Trib. Padova, sentenza 20/11/2024, n. 1813
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Testo completo
N. R.G. 2446/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Padova
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ Civile, in composizione collegiale
con i Giudici
Dott. A R Presidente rel
Dott. B D M G
Dott. F D P G
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 2446/24 RG promossa con ricorso depositato il giorno
16.5.2024
da
, con l'avv. B C Parte_1
-ricorrente-
contro
non costituito CP_1
-resistente-
Oggetto: ricorso per modifica regolamentazione, affidamento e mantenimento minore.
motivi della decisione
La sig.ra presentava ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio. Pt_1
In particolare, premettendo che:
pagina 1 di 5
- Dall'unione matrimoniale sono nati a Padova (PD) in data 07.02.2012 Parte_2
e in data 30.03.2003 Parte_3
- Con la Sentenza n. 1654/2020 è stato pronunciata la cessazione degli effetti civili
del matrimonio alle seguenti condizioni concordate:
- “I coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti;
pertanto, nessuna somma dovrà essere versata da una parte all'altra a qualsivoglia titolo.
- La casa coniugale sita in Noventa Padovana (PD), via Noventana n. 36/2, presa in affitto
dal marito continuerà ad essere abitata esclusivamente dalla moglie con i figli minori
e La moglie si farà esclusivamente carico del canone di locazione. Pt_2 Pt_3
Rimangono definitivamente alla moglie tutti i mobili, gli arredi, i corredi e quant'altro si
trovi nella medesima abitazione.
- I figli minori e sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con Pt_2 Pt_3
l'impegno da parte di entrambi di educarli ed istruirli. I coniugi eserciteranno di comune
accordo la potestà sui figli minori. Ogni decisione relativa all'educazione all'istruzione ed
alla salute dei figli, (scuola, cure, sport, tempo libero) verrà presa in accordo tra i due
genitori.
- I figli minori rimarranno a vivere presso la madre, in modo da consentire loro di
continuare a vivere inseriti nel contesto abitativo abituale. Il padre quotidianamente
potrà comunicare telefonicamente con i figli minori e fare loro visita presso la dimora
della moglie, previo accordo telefonico. Al padre è data facoltà
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Padova
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ Civile, in composizione collegiale
con i Giudici
Dott. A R Presidente rel
Dott. B D M G
Dott. F D P G
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 2446/24 RG promossa con ricorso depositato il giorno
16.5.2024
da
, con l'avv. B C Parte_1
-ricorrente-
contro
non costituito CP_1
-resistente-
Oggetto: ricorso per modifica regolamentazione, affidamento e mantenimento minore.
motivi della decisione
La sig.ra presentava ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio. Pt_1
In particolare, premettendo che:
pagina 1 di 5
- Dall'unione matrimoniale sono nati a Padova (PD) in data 07.02.2012 Parte_2
e in data 30.03.2003 Parte_3
- Con la Sentenza n. 1654/2020 è stato pronunciata la cessazione degli effetti civili
del matrimonio alle seguenti condizioni concordate:
- “I coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti;
pertanto, nessuna somma dovrà essere versata da una parte all'altra a qualsivoglia titolo.
- La casa coniugale sita in Noventa Padovana (PD), via Noventana n. 36/2, presa in affitto
dal marito continuerà ad essere abitata esclusivamente dalla moglie con i figli minori
e La moglie si farà esclusivamente carico del canone di locazione. Pt_2 Pt_3
Rimangono definitivamente alla moglie tutti i mobili, gli arredi, i corredi e quant'altro si
trovi nella medesima abitazione.
- I figli minori e sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con Pt_2 Pt_3
l'impegno da parte di entrambi di educarli ed istruirli. I coniugi eserciteranno di comune
accordo la potestà sui figli minori. Ogni decisione relativa all'educazione all'istruzione ed
alla salute dei figli, (scuola, cure, sport, tempo libero) verrà presa in accordo tra i due
genitori.
- I figli minori rimarranno a vivere presso la madre, in modo da consentire loro di
continuare a vivere inseriti nel contesto abitativo abituale. Il padre quotidianamente
potrà comunicare telefonicamente con i figli minori e fare loro visita presso la dimora
della moglie, previo accordo telefonico. Al padre è data facoltà
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