Trib. Roma, sentenza 14/03/2024, n. 4711

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 14/03/2024, n. 4711
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 4711
Data del deposito : 14 marzo 2024

Testo completo

N. R.G. 40461/2020

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione II
in composizione monocratica, il Giudice unico - dott. Claudio Patruno - ha pronunciato,
SENTENZA
nella causa di cui al numero di ruolo generale in epigrafe richiamato, riservata in decisione
TRA
ES AR (C.F.: [...]), nata a [...] il
12.02.1945 e residente a[...];
US TT (C.F.
[...]), nata Catania (CT) il 31.03.1967 e residente in [...];
US OV (C.F. [...]), nato ad [...]
(SR) il 21.07.1971 ed ivi residente a[...];
US PE (C.F.
[...]), nato ad [...] il [...] ed ivi residente a[...];
in proprio e nella qualità, rispettivamente, di vedova ed orfani del IG. AG RI,
nato a [...] il [...] e deceduto in data 23.05.2007, tutti rappresentati e
difesi dall'Avv. Ezio Bonanni (C.F [...]), del Foro di Roma e con lui
elettivamente domiciliate presso il suo studio in Roma, Via Crescenzio n. 2 Sc. B int. 3;

ATTORI
CONTRO
MINISTERO DELLA DIFESA, (C.F. 80411120589), in persona del Ministro pro
tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587),
presso i cui uffici è domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12.
CONVENUTO
pagina1 di 17 Oggetto: responsabilità per danni da esposizione ad amianto.
Conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, Giudice designato, ogni contraria istanza,
argomentazione, deduzione ed eccezione disattesa, . accertare e dichiarare: - che i IGg.ri
ES AR, AG NT, AG NI e AG PP sono
rispettivamente la vedova e gli orfani del M.llo AG RI, con danni anche iure proprio;

- che sussiste la responsabilità civile del Ministero della Difesa, diretta, vicaria e per fatto
altrui, prima di tutto a titolo di responsabilità contrattuale (artt. 1173, 2087 c.c. e 35 e 36
Cost.), ed extracontrattuale, per attività pericolosa (art. 2050 c.c.), per violazione degli
obblighi di custodia (ex art. 2051 c.c.), ovvero aquiliana (ex artt. 2043 e 2059 c.c.), ovvero
per responsabilità civile da reato (ex artt. 589 e 185 e 187 c.p., e/o 2043 e 2059 c.c.), anche
vicaria (ex artt. 1228 e 2049 c.c.), e in combinato disposto con l'art. 2087 c.c., e per quanto
altro dedotto in fatto e in diritto nella premessa del presente atto di citazione, che si
intende qui riscritto, e con diritto all'integrale risarcimento di tutti i danni, sia patrimoniali
e non patrimoniali, patiti che patiendi, come in premessa quantificati, ovvero l'importo
maggiore o minore che fosse accertato e/o ritenuto equo dal Giudice adito;

- Accertare incidenter tantum la configurabilità della fattispecie di cui all'art. 589 c.p., con
ogni consequenziale statuizione, con riferimento alla richiesta di risarcimento dei danni
iure proprio sofferti, con riferimento alla malattia e alla morte del congiunto IG. AG
RI;
ES e figli AG n.q. AG RI:
- Accertare e dichiarare che gli attori sono stati esposti ad amianto, in ambito familiare, per
la contaminazione degli abiti, uniformi, etc., del militare, con conseguente avvio del
processo infiammatorio, ovvero con altri pregiudizi tra i quali la preoccupazione di
ammalarsi;
conseguentemente e comunque:
condannare il Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t.,
a. a risarcire gli odierni attori, IGg.ri ES AR, AG NT, AG NI
e AG PP, di tutti i danni, patrimoniali per danno emergente e lucro cessante, e
non patrimoniali (biologici, morali, esistenziali, per lesione del rapporto parentale, etc.)
sofferti, iure proprio, per la malattia e la morte del marito/padre, IG. AG RI, in
seguito a placche ed ispessimenti pleurici e tumore del polmone, già riconosciuti dal
pagina2 di 17
Ministero convenuto per causa di servizio in particolari condizioni ambientali ed operative
eccedenti l'ordinarietà, ai sensi dell'art. 1, co. 564, L. 266/2005, e art. 1 del d.p.r. 243/2006,
per tutti i titoli e per i profili di responsabilità di cui in premessa e sub capo I delle presenti
conclusioni e con gli importi equitativamente determinati, sia sulla base di quanto
riportato e richiesto nella premessa in fatto ed in diritto, e comunque equitativamente,
ovvero per tali importi maggiori o minori che fossero accertati e/o ritenuti equi in corso di
causa e/o dal Giudice adito, anche ex artt. 1226 e/o 2056 c.c., oltre interessi e rivalutazioni;

b condannare il Ministero della Difesa al risarcimento dei danni iure proprio sofferti dagli
odierni attori per esposizione familiare ad amianto, sia biologici che psicobiologici, morali,
per la paura di ammalarsi, e/o per ogni altro profilo, con quantificazione equitativa;

c condannare il Ministero della Difesa al risarcimento dei danni subiti dalla IG.ra
ES AR per l'insorgenza del tumore al seno, di cui è rimasta vittima, perché
esposta ad amianto in ambito familiare, sulla base di quanto dedotto nella premessa in
fatto e in diritto del presente atto di citazione, e con quantificazione equitativa, anche
all'esito della CTU medico legale, e psicologica;

d con accoglimento di tutte le domande che sono state formulate dagli odierni attori nella
premessa in fatto ed in diritto nel presente atto di citazione che si intende qui riscritta e per
tutti i titoli di responsabilità ivi riportati, ovvero che in ogni caso condanni il Ministero
convenuto a risarcire gli odierni attori di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali,
patiti e patiendi, per la malattia e la morte del marito/padre, ovvero per l'esposizione
diretta ai cancerogeni ed in particolare alle fibre di amianto, per contaminazione degli abiti
e delle uniformi del congiunto, ovvero tutti i danni, nessuno escluso, iure proprio sofferti,
in relazione a tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi, che gli attori
hanno subito e subiranno per quanto in narrativa, anche sulla base della produzione
documentale e per gli importi in premessa specificati e/o equitativamente determinati,
ovvero per quelli maggiori o minori che dovessero essere accertati e/o ritenuti equi in
corso di causa e/o in sede di formulazione di giudizio, anche ex artt. 1226 e/o 2056 c.c.,
oltre interessi e rivalutazioni;

pagina3 di 17
e condanna del Ministero convenuto al risarcimento di tutti i danni subiti iure proprio,
come sopra determinati, per tutti i titoli di responsabilità e per tutte quante le premesse in
fatto ed in diritto della presente citazione, che si intendono qui integralmente riportati e
riscritti e parti integranti delle presenti conclusioni;

f Si chiede che il Ministero convenuto sia condannato a corrispondere, altresì, sulle somme
dovute per i danni iure proprio, come rivalutate, gli interessi dal dì del fatto al dì del
risarcimento;

- Il tutto per i motivi in fatto e in diritto, come illustrati nel su esteso atto di citazione, che
si intende qui riscritto e parte integrante delle presenti conclusioni.
-Vittoria di spese, competenze professionali e spese forfettarie, da distrarre in favore del
sottoscritto procuratore, che se ne dichiara antistatario, ex art. 93 c.p.c.”.
Si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile, poiché non si può
stabilire a priori l'entità e gli importi del quantum che verrà liquidato dal Tribunale di
Roma, con riferimento al danno iure proprio che gli attori hanno sofferto e perciò stesso
l'iscrizione al ruolo del procedimento sarebbe assoggettato al pagamento del contributo
unificato nella misura di €518,00, di cui si chiede l'esenzione, in ragione dell'oggetto del
giudizio del risarcimento del danno iure proprio di vedova e orfani di vittime del dovere,
con equiparazione a vittime del terrorismo. Pertanto si dichiara che il suo esteso atto, non
soggiace al pagamento del contributo unificato, potendosi applicare ad esso la norma di
esenzione contemplata dall'art. 10 L. 206/2004 per le vittime del terrorismo.
Conclusioni per la difesa convenuta: Voglia il Tribunale di Roma dichiarare la propria
incompetenza territoriale, ex art. 25 c.p.c, per esser competente il Tribunale di Catania,
rigettando comunque le domande risarcitorie proposte dalle controparti in ragione della
loro infondatezza;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle predette
domande, voglia detrarre dalla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno quanto
corrisposto alle controparti a titolo di indennità o di emolumenti concessi in relazione
all'insorgenza della patologia posta a fondamento della domanda risarcitorie proposta
dagli attori. Spese vinte.

pagina4 di 17 .
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori ES AR, AG
NT, AG NI e AG PP, rispettivamente moglie e figli del IG. AG
RI ( nato a [...] il [...] e deceduto in data 23.05.2007 "per neoplasia
polmonare destra metastatica con quadro di istiocitosi dei seni ed antracosi LI (reperto
istocitologico)") – hanno convenuto in giudizio il Ministero della Difesa dinanzi al
Tribunale in intestazione, chiedendo ne fosse accertata la responsabilità per danni
patrimoniali e non patrimoniali, sub specie danno parentale e alla salute, iure proprio (per
i danni iure hereditario è stato promosso ricorso al TAR) sofferti, a cagione della malattia
professionale e del successivo decesso del dante causa AG RI.
Questi, comparsi i primi sintomi della malattia (neoplasia polmonare destra di
diametro di circa 8 cm, con contatto con il mediastino anteriore (tronchi venosi), associata
ad adenopatie centimetriche mediastiniche) diagnosticatogli il 13.04.2006, si era aggravato
progressivamente ed a cagione della patologia contratta era deceduto in data 23.05.2007
come emergeva dalla documentazione sanitaria offerta a supporto.
Gli attori hanno precisato nell'atto introduttivo che il IG. AG RI aveva
prestato servizio in qualità di nostromo/nocchiero presso la Marina Militare Italiana dal
26.07.1961 al 30.09.1996;
e che durante questo periodo era stato imbarcato in diverse Unità
Navali di superficie quali la N. Vespucci, N. Canopo, N. Castore, N. Visintini, N. Gru, N.
Alcione, N. M.T.F. 1302, Rimorchiatore San Benedetto, Rimorchiatore Pisano, N. Geniere,
N. Piave e N. Todaro (cfr. doc.ti 6/a, 6/b e 6/c).
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi