Trib. Bari, sentenza 18/12/2024, n. 5102

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bari, sentenza 18/12/2024, n. 5102
Giurisdizione : Trib. Bari
Numero : 5102
Data del deposito : 18 dicembre 2024

Testo completo

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA N. ____ / 2023
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Bari – 1^ Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei

signori magistrati:

Ruolo Generale Dott. Rosella Nocera - Presidente

Dott. Valeria Guaragnella - Giudice relatore
N. 1312/2016 Dott. Tiziana Di Gioia - Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale indicato a margine Reg. Repertorio TRA

, rappresentata e difesa dall'avv. Felice Di Chio Parte_1 N. ____ / 2024
- RICORRENTE -

E

, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Caponio

CP_1

- RESISTENTE - Reg. Cronologico NONCHÉ

PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari, N. ____ / 2024
- INTERVENTORE EX LEGE -

* * * * * * * * * *

All'udienza del 08.07.2024, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, di cui al

relativo verbale, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione Depositata il delle conclusioni del Pubblico Ministero, rassegnate con nota del 18.7.2024.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO __ / __ / 2024 Con ricorso depositato in data 29.01.2016, premetteva: di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario in data 04.08.1973 in Cassano delle Murge con
, trascritto nei registri dello stato civile del suddetto comune (n. 69 Serie
CP_1
A, anno 1973, parte II);
che dall'unione nascevano i figli e , Persona_1 Per_2 Pubblicata il maggiorenni ed economicamente indipendenti;
che la convivenza diveniva intollerabile

a causa della condotta contraria ai doveri del matrimonio tenuta dal marito, che aveva __ / __ / 2024


intrapreso nel febbraio 2015 una relazione extraconiugale con una donna di nazionalità rumena, nonché a causa dell'indole prevaricatrice, violenta e manipolatrice del marito, che era solito offendere
i figli e vessare verbalmente e fisicamente la moglie, costringendo la famiglia a vivere in un clima di terrore e in una situazione di sudditanza psicologica, esercitata con reiterate aggressioni e minacce, sfociate in episodi di rilevante gravità (denunciati con querela del 29.12.2015 e del 1.8.2016), in cui si rendeva necessario l'intervento delle forze dell'ordine per reprimere le violenze;
che, inoltre, il
, in spregio ai suoi doveri matrimoniali, fin dall'inizio della relazione adulterina, conduceva una CP_1
vita sregolata, omettendo di provvedere ai bisogni più elementari della famiglia e allontanandosi sovente dalla casa coniugale, restando fuori per la notte e facendovi ritorno solo per il pranzo;
tanto premesso, chiedeva, previa emanazione dei provvedimenti presidenziali di legge: di pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito in capo al marito;
di disporre l'assegnazione a sé della casa coniugale;
di condannare il a corrisponderle l'importo di complessivi € 600,00 a titolo di CP_1
assegno di mantenimento, in virtù della differenza reddituale sussistente tra le parti;
con vittoria di spese.
Il resistente si costituiva mediante deposito in cancelleria in data 25.05.2016 di memoria difensiva, non opponendosi alla pronuncia di separazione ma contestando la avversa ricostruzione della vicenda familiare. In particolare, riferiva che la definitiva dissoluzione del legame matrimoniale fosse riconducibile all'atteggiamento dispotico e prevaricatore perpetrato dalla ricorrente nei confronti del marito - escluso da qualsiasi decisione attinente alla conduzione del ménage familiare e umiliato dalle reiterate mortificazioni, divenute più frequenti in seguito al ritorno nella casa coniugale del figlio maggiore - nonché alla violazione del dovere di assistenza materiale e di Persona_1
collaborazione economica da parte della , che si rifiutava di partecipare alle spese familiari Parte_1
e sottreva i risparmi del coniuge dal conto corrente a lui intestato, sul quale era abilitata ad operare in virtù di delega. Chiedeva, pertanto: di pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi;
di dichiarare inammissibile la domanda di assegnazione della casa coniugale, in assenza di figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti conviventi;
il rigetto della domanda di mantenimento in favore della moglie, in assenza di una differenza reddituale tra i coniugi idonea a giustificarne
l'accoglimento;
con vittoria delle spese.
Con ordinanza del 30.05.2016, il Presidente, dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separati e adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti: nulla disponeva in ordine all'assegnazione della casa coniugale, non sussistendo i presupposti di legge per una pronuncia sul punto;
negava alla moglie l'assegno di mantenimento per sé, alla luce della scarsa capacità contributiva del resistente, del risparmio di spesa tratto dalla dall'uso Parte_1
della casa familiare di proprietà esclusiva del marito e della capacità lavorativa della ricorrente, che
dichiarava di lavorare come cuoca presso una mensa scolastica, percependo uno stipendio di € 250,00 mensili.
Nelle more processuali, su richiesta di parte, veniva pronunciata la sentenza non definitiva di separazione n. 4025/2023, pubblicata il 12/10/2023.
Dinanzi al Giudice Istruttore venivano quindi depositate le memorie istruttorie delle parti, con la documentazione allegata e si procedeva ad esperire le prove orali per interpello e testi ammesse dal
G.I., all'esito delle quali entrambe le parti chiedevano fissarsi l'udienza di precisazione delle conclusioni. Indi, all'udienza del 08.07.2024 venivano precisate le conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e per le memorie di replica e la trasmissione degli atti al P.M.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pronunziata e presumibilmente passata in giudicato la sentenza relativa alla separazione personale, al
Collegio non resta che decidere in ordine alle residue questioni.
In via assolutamente preliminare, va stigmatizzata la condotta processuale di entrambe le parti, che non hanno provveduto ad allegare documentazione utile a valutare la propria situazione economico- reddituale all'attualità, senza alcun giustificato motivo, nonostante la espressa richiesta in tal senso fatta dal G.I. con ordinanza del 08.07.2024, condotta processuale senza dubbio valutabile ai sensi dell'art. 116 c.p.c.
In particolare, parte resistente non
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