Trib. Salerno, sentenza 03/01/2025, n. 13

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Salerno, sentenza 03/01/2025, n. 13
Giurisdizione : Trib. Salerno
Numero : 13
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 548/22 RG iscritta in data 22.1.22, avente per oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
TRA
(C.F.: , rappresentata e difesa, come da procura Parte_1 C.F._1 allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Adriano Santoro, presso il cui studio elettivamente domicilia in Battipaglia alla via R. Jemma n. 2;

RICORRENTE
E
(CF: , rappresentato e difeso, come da procura allegata alla CP_1 C.F._2 memoria difensiva, dall'avv. Rodolfo Tullia Parrella, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Battipaglia alla via Roma n. 11;

RESISTENTE
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 10.10.24, fissata con modalità di trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni
e la causa era assunta in decisione, ai sensi dell'art. 190 c.p.c. (si veda verbale del 10.10.24).
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.1.22 premettendo di avere contratto matrimonio Parte_1 concordatario con nel Comune di Eboli in data 29.2.04 e che dalla loro unione erano nati CP_1
i figli (19.5.05), (7.8.07) e (20.11.15), chiedeva pronunciarsi la Per_1 Per_2 Persona_3
cessazione degli effetti civili, allegando altresì che con sentenza non definitiva depositata in data
18.11.19 era stata dichiarata la separazione tra i coniugi, per poi definirsi il giudizio di separazione con sentenza depositata in data 5.1.21.
Pertanto, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, perdurando la separazione, chiedeva la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, rideterminando l'assegno di mantenimento in favore dei figli in aumento, stante le migliorate condizioni economiche del resistente.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il resistente che non si opponeva alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, concordando altresì le modalità di affido e di visita per i minori, opponendosi invece alla richiesta di aumento dell'assegno di mantenimento in loro favore, non essendovi stato alcun miglioramento delle sue condizioni economiche.
Espletata la fase presidenziale, il giudice delegato dal Presidente del Tribunale, con ordinanza depositata in data 9.11.22, confermava le condizioni della separazione e rimetteva la causa innanzi al giudice istruttore per il prosieguo del giudizio.
Con sentenza non definitiva emessa in data 12.4.23, era pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, rimettendosi la causa sul ruolo per l'istruzione delle ulteriori domande.
Rigettate le richieste di prova, disposti accertamenti della Guardia di Finanza, all'udienza del
10.10.24, fissata con modalità di trattazione scritta, la causa era assunta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Tanto premesso, essendo stata già pronunciata sentenza sullo status, devono valutarsi le ulteriori domande che
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