Trib. Verona, sentenza 11/03/2025, n. 540
TRIB Verona
Sentenza
11 marzo 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 3226/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Attilio Burti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3226/2022 promossa da:
SI AG (c. f. [...]), rappresentato e difeso dall'Avv. CARCERERI FRANCO come da procura alle liti dimessa nel fascico- lo processuale
ATTORE
Contro
TECNOSISTEMI S.R.L. (p. iva 01972990988), rappresentata e difesa dall'Avv. LINETTI ANTONELLO come da procura alle liti dimessa nel fascico- lo processuale
- CONVENUTA OPPOSTA -
Oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
CONCLUSIONI
Conclusioni per l'attore opponente:
“Ogni contraria eccezione, istanza, domanda, e deduzione respinta:
1) NEL MERITO: Dichiararsi nullo e/o annullabile e comunque inefficace o come meglio e, conseguentemente, revocarsi il Decreto Ingiuntivo n.
748/2022 D.I. - n. 1236/2022 R.G. del 18.03.2022 del Tribunale di Verona -
Giudice Dott.ssa Stefania Abbate, per i motivi tutti esposti in atti.
pagina 1 di 21 2) IN VIA RICONVENZIONALE:
2.A) Accertarsi e dichiararsi ai sensi degli artt. 1346 - 1419 - 1423 c.c. la nullità parziale del contratto di appalto intercorso tra le parti per illiceità dell'oggetto e violazione di norme imperative nella parte riferita alle opere di realizzazione del termoisolamento a cappotto di cui ai quadri 8) e 11) dei capitolati docc. 4) e 4/A) e contabilità finale doc. 22) in atti, per mancato ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica necessaria all'esecuzione di dette opere e per i motivi tutti svolti in atti.
2.B) Conseguentemente, dichiararsi nulla dovere il signor AS AN alla ST s.r.l. per dette opere.
3.C) Per l'effetto, rideterminarsi il corrispettivo complessivo dell'appalto in
€ 29.846,58 come da ipotesi a) di cui al § I) pag. 15 dell'atto di citazione, ovvero, in via alternativa in € 23.971,21 come da ipotesi b) di cui al § I) pag. 16 dell'atto di citazione, ovvero ancora nella somma, maggiore o mino- re accertata in corso di causa, tenuto conto delle risultanze di cui all'elaborato peritale a firma del C.T.U. Ing. Forcato depositato il 25.11.2024.
4.D) Infine, dato atto che l'opponente AS AN ha pagato all'ingiungente la somma complessiva di € 40.390,44 (docc. 6 - 8 in causa), condannarsi la soc. ST s.r.l. in persona dell'Amministratore Unico
- legale rappresentante Arch. Fabrizio Seccamani, a restituire al signor Ca- stagna AN la somma di € 10.543,86 per l'ipotesi a) di cui al § I) pag.
15 dell'atto di citazione, ovvero la somma di € 16,419,23 per l'ipotesi b) di cui al § I) pag. 16 dell'atto di citazione, ovvero ancora nella somma, mag- giore o minore accertata in corso di causa, tenuto conto delle risultanze di cui all'elaborato peritale a firma del C.T.U. Ing. Forcato depositato il 25.11.2024, oltre agli interessi moratori ex art. 1284, comma 2 c.c. dalla domanda al saldo effettivo.
3) SEMPRE IN VIA RICONVENZIONALE:
3.A) Accertarsi e dichiararsi la risoluzione del contratto di appalto per gravi, plurimi e reiterati inadempimenti dell'appaltatrice per i motivi tutti esposti in atti, ovvero, in via subordinata per il caso di rigetto della chiesta risoluzione, ferma e ribadita la accertata sussistenza degli inadempimenti esposti in atti, disporsi la proporzionale riduzione del corrispettivo dell'appalto, tenuto con- to delle risultanze istruttorie, ivi incluse quelle di cui all'elaborato peritale a firma del C.T.U. Ing. Forcato depositato il 25.11.2024.
pagina 2 di 21
3.B) Conseguentemente, rideterminarsi il corrispettivo in € 12.214,33 per quanto esposto in atti, ovvero nella somma, maggiore o minore accertata in corso di causa tenuto conto delle risultanze istruttorie, ivi incluse quelle di cui all'elaborato peritale a firma del C.T.U. Ing. Forcato depositato il
25.11.2024.
3.C) Altresì, dato atto che AS AN ha pagato a ST s.r.l. la somma di € 40.390,44, condannarsi la stessa, in persona dell'Amministratore Unico - legale rappresentante pro tempore Arch. Sec- camani Fabrizio, a restituire a AS AN € 28.176,11, ovvero la somma, maggiore o minore accertata in causa tenuto conto delle risultanze istruttorie, ivi incluse quelle di cui all'elaborato peritale a firma del C.T.U.
Ing. Forcato depositato il 25.11.2024, oltre interessi moratori ex art. 1284, comma 2 c.c. dalla domanda al saldo effettivo.
4) IN OGNI CASO: Spese e compenso professionale, spese generali 15%,
c.p.a. 4% ed i.v.a. 22% interamente rifusi.
5) IN VIA ISTRUTTORIA:
5.A) Per scrupolo defensionale e per non incorrere nelle decadenze di leg- ge, in parziale modifica dell'ordinanza 02.02.2023, si chiede di essere am- messi a provare per interpello del legale rappresentante di Tecnosiste- mi s.r.l. Arch. Fabrizio Seccamani e per testi, le circostanze escluse ca- pitolate da 1) a 19) e da 21) a 44) nella memoria ex art. 183, VI comma n.
2) c.p.c. del 29.11.2022 da intendersi qui integralmente trascritte, indican- do a testi i signori: ON OB di Verona - San Michele;
NT Giu- seppe di Cremona;
AS NZ di Verona - San Michele;
PE
IC di San Martino Buon Albergo (VR); Geom. Bonetti Davide di Caldie- ro (VR).
5.B) Si chiede, altresì, per il caso di rimessione in istruttoria e di ammissio- ne delle prove orali di controparte escluse, abilitazione a prova contraria con
i medesimi testi indicati per quella diretta.”
Si chiede che la causa sia tenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e delle memorie di replica.”
Conclusioni per la convenuta opposta:
“In principalità, previe le declaratorie del caso, respingersi l'opposizione avversaria perché infondata in fatto ed in diritto, in primis essendo
contro
- parte decaduta dall'azione di garanzia per mancata tempestiva denunzia pagina 3 di 21 degli asseriti vizi e per successiva prescrizione. In ogni caso perchè i vizi sono insussistenti e ST S.r.l. ha diritto al pagamento del corri- spettivo concordato, avendo realizzato integralmente l'opera commissiona- ta.
Con vittoria di spese e competenze, da liquidarsi ai sensi del d.m. n.
55/2014 per le cause di valore corrispondente al cumulo delle varie doman- de formulate dalle parti.
In via riconvenzionale, previe le declaratorie del caso, accertato l'errore contabile commesso da ST S.r.l., condannarsi AN AS al pagamento della maggior somma di €. 3.175,20 oltre Iva, in relazione alla voce 5.b del contratto d'appalto.
In via subordinata, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, tanto per nullità del contratto che per risoluzione, condannarsi co- munque il AS al pagamento della somma ingiunta od alla diversa somma che il Tribunale adito riterrà dovuta, a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 C.C.”
pagina 4 di 21 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1.1.- Per quanto rileva in questa specifica sede processuale1, la convenuta opposta ha adito questo Tribunale in sede monitoria per conseguire la con- danna dell'attore opponente al pagamento del saldo del contratto d'appalto dei lavori di ristrutturazione dell'immobile aventi ad oggetto: - fornitura e posa in opera di cappotto esterno con intonacatura e tinteggiatura esterna;
- fornitura e posa in opera di isolamento termico della copertura con siste- mazione del manto in coppi;
- fornitura e posa in opera di un lucernario;
- fornitura e posa in opera su parte del tetto di pannelli fotovoltaici.
1.2.- Il corrispettivo dell'appalto è stato convenuto a misura mediante la sottoscrizione di un capitolato dei lavori successivamente modificato (cfr. docc. 4 e 4A fasc. opponente, entrambi sottoscritti dalle parti): il saldo dei lavori è stato, invece, preteso sulla base di una contabilità finale di can- tiere (doc. 11 convenuta opposta) dalla quale è risultato un corrispettivo a consuntivo significativamente più basso da quello emergente dal preventi- vo accettato dal committente (doc. 4° attore opponente)
2.- Al decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto dall'appaltatrice per l'importo di euro 10.243,71 oltre interessi moratori si è opposta la committente pro- ponendo tre domande:
1) in via pregiudiziale l'accertamento della nullità (virtuale) totale o, in su- bordine, parziale del contratto perché una parte delle opere realizzate e, segnatamente, il capotto di isolamento termico del fabbricato è stata realizzata senza la preventiva autorizzazione paesaggistica: l'oggetto del contratto sarebbe, dunque, parzialmente illecito per violazione dell'art. 146 d.lgs. 42/2004;
2) in via logicamente subordinata la risoluzione del contratto d'appalto per plurimi e gravi inadempimenti dell'appaltatrice, relativi all'installazione di un ponteggio non a norma, al subappalto di una parte delle opere in assenza di autorizzazione del committente, all'esposizione nel consunti- 1 Vengono, quindi omessi i riferimenti al giudizio svoltosi sugli stessi fatti e tra le stesse parti innanzi al Tribunale di Brescia definito in primo grado con una sentenza di accoglimento della domanda dell'attrice in senso sostanziale che venne riformata in sede di appello con una sentenza in rito che ha revocato il decreto ingiuntivo opposto perché emesso da un giudice territorialmente incompetente. La sentenza del- la Corte d'Appello di Brescia del 20.2.2020, n. 245 fu gravata nelle forme del regolamento di competen- za avanti alla Suprema Corte di Cassazione (doc. E fasc. opponente). La Corte di Cassazione, con or- dinanza del 14.10.21, rigettò il gravame e dichiarò la competenza del Tribunale di Verona innanzi al qua- le rimise le parti del giudizio (doc. F fasc. opponente). Tuttavia, l'odierna attrice sostanziale ha propo- sto un nuovo ricorso per decreto ingiuntivo, sicché questo giudizio non può dirsi la prosecuzione di quello chiuso con una sentenza in rito e non riassunto. pagina 5 di 21
vo di voci relative ad opere non realizzate, l'impiego di materiali non conformi al
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Attilio Burti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3226/2022 promossa da:
SI AG (c. f. [...]), rappresentato e difeso dall'Avv. CARCERERI FRANCO come da procura alle liti dimessa nel fascico- lo processuale
ATTORE
Contro
TECNOSISTEMI S.R.L. (p. iva 01972990988), rappresentata e difesa dall'Avv. LINETTI ANTONELLO come da procura alle liti dimessa nel fascico- lo processuale
- CONVENUTA OPPOSTA -
Oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
CONCLUSIONI
Conclusioni per l'attore opponente:
“Ogni contraria eccezione, istanza, domanda, e deduzione respinta:
1) NEL MERITO: Dichiararsi nullo e/o annullabile e comunque inefficace o come meglio e, conseguentemente, revocarsi il Decreto Ingiuntivo n.
748/2022 D.I. - n. 1236/2022 R.G. del 18.03.2022 del Tribunale di Verona -
Giudice Dott.ssa Stefania Abbate, per i motivi tutti esposti in atti.
pagina 1 di 21 2) IN VIA RICONVENZIONALE:
2.A) Accertarsi e dichiararsi ai sensi degli artt. 1346 - 1419 - 1423 c.c. la nullità parziale del contratto di appalto intercorso tra le parti per illiceità dell'oggetto e violazione di norme imperative nella parte riferita alle opere di realizzazione del termoisolamento a cappotto di cui ai quadri 8) e 11) dei capitolati docc. 4) e 4/A) e contabilità finale doc. 22) in atti, per mancato ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica necessaria all'esecuzione di dette opere e per i motivi tutti svolti in atti.
2.B) Conseguentemente, dichiararsi nulla dovere il signor AS AN alla ST s.r.l. per dette opere.
3.C) Per l'effetto, rideterminarsi il corrispettivo complessivo dell'appalto in
€ 29.846,58 come da ipotesi a) di cui al § I) pag. 15 dell'atto di citazione, ovvero, in via alternativa in € 23.971,21 come da ipotesi b) di cui al § I) pag. 16 dell'atto di citazione, ovvero ancora nella somma, maggiore o mino- re accertata in corso di causa, tenuto conto delle risultanze di cui all'elaborato peritale a firma del C.T.U. Ing. Forcato depositato il 25.11.2024.
4.D) Infine, dato atto che l'opponente AS AN ha pagato all'ingiungente la somma complessiva di € 40.390,44 (docc. 6 - 8 in causa), condannarsi la soc. ST s.r.l. in persona dell'Amministratore Unico
- legale rappresentante Arch. Fabrizio Seccamani, a restituire al signor Ca- stagna AN la somma di € 10.543,86 per l'ipotesi a) di cui al § I) pag.
15 dell'atto di citazione, ovvero la somma di € 16,419,23 per l'ipotesi b) di cui al § I) pag. 16 dell'atto di citazione, ovvero ancora nella somma, mag- giore o minore accertata in corso di causa, tenuto conto delle risultanze di cui all'elaborato peritale a firma del C.T.U. Ing. Forcato depositato il 25.11.2024, oltre agli interessi moratori ex art. 1284, comma 2 c.c. dalla domanda al saldo effettivo.
3) SEMPRE IN VIA RICONVENZIONALE:
3.A) Accertarsi e dichiararsi la risoluzione del contratto di appalto per gravi, plurimi e reiterati inadempimenti dell'appaltatrice per i motivi tutti esposti in atti, ovvero, in via subordinata per il caso di rigetto della chiesta risoluzione, ferma e ribadita la accertata sussistenza degli inadempimenti esposti in atti, disporsi la proporzionale riduzione del corrispettivo dell'appalto, tenuto con- to delle risultanze istruttorie, ivi incluse quelle di cui all'elaborato peritale a firma del C.T.U. Ing. Forcato depositato il 25.11.2024.
pagina 2 di 21
3.B) Conseguentemente, rideterminarsi il corrispettivo in € 12.214,33 per quanto esposto in atti, ovvero nella somma, maggiore o minore accertata in corso di causa tenuto conto delle risultanze istruttorie, ivi incluse quelle di cui all'elaborato peritale a firma del C.T.U. Ing. Forcato depositato il
25.11.2024.
3.C) Altresì, dato atto che AS AN ha pagato a ST s.r.l. la somma di € 40.390,44, condannarsi la stessa, in persona dell'Amministratore Unico - legale rappresentante pro tempore Arch. Sec- camani Fabrizio, a restituire a AS AN € 28.176,11, ovvero la somma, maggiore o minore accertata in causa tenuto conto delle risultanze istruttorie, ivi incluse quelle di cui all'elaborato peritale a firma del C.T.U.
Ing. Forcato depositato il 25.11.2024, oltre interessi moratori ex art. 1284, comma 2 c.c. dalla domanda al saldo effettivo.
4) IN OGNI CASO: Spese e compenso professionale, spese generali 15%,
c.p.a. 4% ed i.v.a. 22% interamente rifusi.
5) IN VIA ISTRUTTORIA:
5.A) Per scrupolo defensionale e per non incorrere nelle decadenze di leg- ge, in parziale modifica dell'ordinanza 02.02.2023, si chiede di essere am- messi a provare per interpello del legale rappresentante di Tecnosiste- mi s.r.l. Arch. Fabrizio Seccamani e per testi, le circostanze escluse ca- pitolate da 1) a 19) e da 21) a 44) nella memoria ex art. 183, VI comma n.
2) c.p.c. del 29.11.2022 da intendersi qui integralmente trascritte, indican- do a testi i signori: ON OB di Verona - San Michele;
NT Giu- seppe di Cremona;
AS NZ di Verona - San Michele;
PE
IC di San Martino Buon Albergo (VR); Geom. Bonetti Davide di Caldie- ro (VR).
5.B) Si chiede, altresì, per il caso di rimessione in istruttoria e di ammissio- ne delle prove orali di controparte escluse, abilitazione a prova contraria con
i medesimi testi indicati per quella diretta.”
Si chiede che la causa sia tenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e delle memorie di replica.”
Conclusioni per la convenuta opposta:
“In principalità, previe le declaratorie del caso, respingersi l'opposizione avversaria perché infondata in fatto ed in diritto, in primis essendo
contro
- parte decaduta dall'azione di garanzia per mancata tempestiva denunzia pagina 3 di 21 degli asseriti vizi e per successiva prescrizione. In ogni caso perchè i vizi sono insussistenti e ST S.r.l. ha diritto al pagamento del corri- spettivo concordato, avendo realizzato integralmente l'opera commissiona- ta.
Con vittoria di spese e competenze, da liquidarsi ai sensi del d.m. n.
55/2014 per le cause di valore corrispondente al cumulo delle varie doman- de formulate dalle parti.
In via riconvenzionale, previe le declaratorie del caso, accertato l'errore contabile commesso da ST S.r.l., condannarsi AN AS al pagamento della maggior somma di €. 3.175,20 oltre Iva, in relazione alla voce 5.b del contratto d'appalto.
In via subordinata, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, tanto per nullità del contratto che per risoluzione, condannarsi co- munque il AS al pagamento della somma ingiunta od alla diversa somma che il Tribunale adito riterrà dovuta, a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 C.C.”
pagina 4 di 21 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1.1.- Per quanto rileva in questa specifica sede processuale1, la convenuta opposta ha adito questo Tribunale in sede monitoria per conseguire la con- danna dell'attore opponente al pagamento del saldo del contratto d'appalto dei lavori di ristrutturazione dell'immobile aventi ad oggetto: - fornitura e posa in opera di cappotto esterno con intonacatura e tinteggiatura esterna;
- fornitura e posa in opera di isolamento termico della copertura con siste- mazione del manto in coppi;
- fornitura e posa in opera di un lucernario;
- fornitura e posa in opera su parte del tetto di pannelli fotovoltaici.
1.2.- Il corrispettivo dell'appalto è stato convenuto a misura mediante la sottoscrizione di un capitolato dei lavori successivamente modificato (cfr. docc. 4 e 4A fasc. opponente, entrambi sottoscritti dalle parti): il saldo dei lavori è stato, invece, preteso sulla base di una contabilità finale di can- tiere (doc. 11 convenuta opposta) dalla quale è risultato un corrispettivo a consuntivo significativamente più basso da quello emergente dal preventi- vo accettato dal committente (doc. 4° attore opponente)
2.- Al decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto dall'appaltatrice per l'importo di euro 10.243,71 oltre interessi moratori si è opposta la committente pro- ponendo tre domande:
1) in via pregiudiziale l'accertamento della nullità (virtuale) totale o, in su- bordine, parziale del contratto perché una parte delle opere realizzate e, segnatamente, il capotto di isolamento termico del fabbricato è stata realizzata senza la preventiva autorizzazione paesaggistica: l'oggetto del contratto sarebbe, dunque, parzialmente illecito per violazione dell'art. 146 d.lgs. 42/2004;
2) in via logicamente subordinata la risoluzione del contratto d'appalto per plurimi e gravi inadempimenti dell'appaltatrice, relativi all'installazione di un ponteggio non a norma, al subappalto di una parte delle opere in assenza di autorizzazione del committente, all'esposizione nel consunti- 1 Vengono, quindi omessi i riferimenti al giudizio svoltosi sugli stessi fatti e tra le stesse parti innanzi al Tribunale di Brescia definito in primo grado con una sentenza di accoglimento della domanda dell'attrice in senso sostanziale che venne riformata in sede di appello con una sentenza in rito che ha revocato il decreto ingiuntivo opposto perché emesso da un giudice territorialmente incompetente. La sentenza del- la Corte d'Appello di Brescia del 20.2.2020, n. 245 fu gravata nelle forme del regolamento di competen- za avanti alla Suprema Corte di Cassazione (doc. E fasc. opponente). La Corte di Cassazione, con or- dinanza del 14.10.21, rigettò il gravame e dichiarò la competenza del Tribunale di Verona innanzi al qua- le rimise le parti del giudizio (doc. F fasc. opponente). Tuttavia, l'odierna attrice sostanziale ha propo- sto un nuovo ricorso per decreto ingiuntivo, sicché questo giudizio non può dirsi la prosecuzione di quello chiuso con una sentenza in rito e non riassunto. pagina 5 di 21
vo di voci relative ad opere non realizzate, l'impiego di materiali non conformi al
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