Trib. Salerno, sentenza 23/05/2024, n. 2716

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Salerno, sentenza 23/05/2024, n. 2716
Giurisdizione : Trib. Salerno
Numero : 2716
Data del deposito : 23 maggio 2024

Testo completo


TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giulio Fortunato,
ha pronunziato, in funzione di giudice unico, la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado, iscritta al ruolo generale degli affari
contenziosi civili dell'anno 2018 in data 24 gennaio 2018 al numero 692 avente
per oggetto risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale
TRA
RI EL, rappresentata e difesa, in virtù di procura ad
litem stesa a margine dell'atto di citazione, dall'avv. NT Carrella,
elettivamente domiciliata presso lo studio legale del proprio difensore, sito in
Nocera Inferiore alla via Matteotti n. 14;

ATTRICE
E
MINISTERO DELL'INTERNO e PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore,
rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Salerno presso
i cui uffici, siti in Salerno al Corso Vittorio Emanuele 58, sono ope legis
domiciliati;

CONVENUTI
1
NONCHÉ
COMUNE DI SARNO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e
difeso, in virtù di procura alle liti stesa in calce alla comparsa di costituzione e
risposta, dall'avv. Ketura Chiosi ed elettivamente domiciliato a Sarno
(Salerno) in piazza IV Novembre presso la sede della casa comunale;

CONVENUTO
E
IL AR;

CONVENUTO - CONTUMACE
All'udienza del 15 febbraio 2024 i difensori delle parti costituite hanno
rassegnato le proprie conclusioni, integralmente richiamate in questa sede, e il
giudice ha disposto lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie
di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato TT NA, in proprio e
nella qualità di erede di LI SA NU e IT DO, ha convenuto
dinanzi al Tribunale di Salerno il Comune di Sarno (atto notificato il 18
gennaio 2018), il Ministero dell'interno, la Presidenza del Consiglio dei
Ministri (atti notificati il 16 gennaio 2018) e SI DO (atto notificato il
29 gennaio 2018) per sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei
danni patiti in conseguenza dell'evento catastrofico verificatosi nel comune di
Sarno il 5 maggio 1998.
In particolare, l'attrice evidenziato che: a) la madre, LI SA NU, e la
sorella, IT DO, erano entrambe decedute in conseguenza degli eventi
franosi che avevano interessato il Comune di Sarno il 5 maggio 1998;
b) che
quel giorno le congiunte - attenendosi agli inviti rivolti dall'autorità comunale
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- erano rimaste all'interno della propria abitazione, sita nel comune di Sarno in
località Episcopo al viale Margherita n. 100;
c) che verso le ore 24,00 una frana
di proporzioni enormi, staccatasi dal crinale della montagna, si era abbattuta
sulla casa, provocandone la distruzione e la morte degli occupanti, i cui corpi
erano stati rinvenuti solo il giorno dopo;
d) aveva avuto inizio un procedimento
penale conclusosi con sentenza definitiva della Suprema Corte di Cassazione
del 26 marzo 2013, mercé la quale era stata confermata la sentenza penale di
condanna pronunciata dalla Corte di appello di Napoli - a sua volta investita
della cognizione del processo in virtù dell'annullamento con rinvio della
precedente sentenza resa dalla Corte d'appello di Salerno – e, dunque,
affermata, in via definitiva, la responsabilità penale dell'ing. NT SI,
Sindaco del Comune di Sarno, condannato in solido coi responsabili civili al
risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite, da liquidarsi in
separata sede.
Sulla scorta di siffatte premesse, IT NA ha preteso il ristoro dei
danni patiti in conseguenza del decesso della sorella e della genitrice.
Instaurato il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, il Ministro dell'Interno e il Comune di Sarno.
Differentemente, SI DO non ha accettato il contraddittorio.
Il Comune di Sarno, costituitosi in data 5 febbraio 2018, oltre a promuovere
istanza di riunione di questo processo con quelli pendenti presso il Tribunale
aventi sullo sfondo la medesima vicenda di fatto, ha sviluppato una linea
difensiva imperniata sull'eccezione di prescrizione del credito risarcitorio e
sull'infondatezza della pretesa.
Più in dettaglio, quanto al profilo della prescrizione, l'ente locale ha
evidenziato la mancata costituzione dell'attrice, in qualità di parte civile, nel
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procedimento penale riguardante la vicenda oggetto di causa, valorizzando
così la conseguente impossibilità per gli stessi di poter invocare a proprio
vantaggio gli effetti della prescrizione collegati alla pendenza di un giudizio
rispetto al quale si erano tenuti volontariamente estranei.
Sul piano del merito della pretesa attorea, il Comune di Sarno ha evidenziato
l'infondatezza dell'avversa domanda, valorizzando la non risarcibilità, iure
hereditatis e iure proprio, dei pregiudizi evocati.
Nel corpo della comparsa di costituzione e risposta l'ente locale ha poi
contestato la cumulabilità tra rivalutazione monetaria e gli interessi richiesti.
Pretesa in via principale il rigetto della pretesa risarcitoria, il Comune ha, in
via subordinata, concluso affinché, in caso di accoglimento della domanda, le
corresponsabilità dei diversi convenuti, condannati in solido, fossero graduate
e che la condanna al risarcimento del danno fosse limitata al grado di
responsabilità riconosciutogli all'esito dell'istruttoria processuale.
Dal canto loro, il Ministero dell'Interno e la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, costituitisi entrambi in data 3 maggio 2018, hanno costruito un
unitario impianto difensivo, imperniato sulle seguenti articolazioni
argomentative: a) il principio dell'unitarietà dello Stato e il conseguente
difetto di legittimazione passiva di una delle amministrazioni statali
convenute, nella specie il Ministero dell'interno;
b) la prescrizione del diritto
al risarcimento del danno in ragione della mancata costituzione degli attori in
qualità di parti civili nel processo penale;
c) l'infondatezza della pretesa
risarcitoria.
Le amministrazioni statali convenute hanno, poi, sperimentato – in via
riconvenzionale e a condizione dell'accoglimento della pretesa attorea - una
domanda di rivalsa nei confronti di DO SI, al fine di trasferire sullo
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stesso l'intero peso economico dell'eventuale obbligo risarcitorio ad esse
eventualmente imposto, e nei confronti del Comune di Sarno, al fine di essere
tenute indenni, nei limiti della responsabilità ad esso ascrivibile, dal peso di
una parte delle conseguenze risarcitorie.
In via subordinata e sempre in linea condizionata all'accoglimento della
pretesa risarcitoria, le amministrazioni statali hanno preteso la condanna del
Comune di Sarno a corrispondere la metà delle somme eventualmente pagate
all'attrice e, “in assoluto subordine”, la condanna del ridetto ente locale e di
DO SI al pagamento di una somma di danaro corrispondente alla
misura del 33,3% di quanto imposto allo Stato a titolo di risarcimento del
danno a favore dell'attrice.
Disposta la notifica della domanda riconvenzionale trasversale, ammessa ed
espletata la prova testimoniale, la causa è stata successivamente assegnata
allo scrivente, il quale, all'esito dell'udienza del 15 febbraio 2024, ha disposto
lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi
dell'art. 190 c.p.c.
In limine, va ribadita la dichiarazione di contumacia del convenuto SI
DO il quale, regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito.
Permanendo sul piano delle considerazioni di ordine preliminare, deve
avvertirsi che la legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per l'anno 2016) ha
previsto il riconoscimento, a titolo indennitario, di una somma di euro
100.000,00 in favore dei familiari delle vittime dell'alluvione verificatasi il 5
maggio 1998 a Sarno, a civile a carico dello Stato e del Comune di Sarno,
prevedendo l'estinzione delle cause di risarcimento del danno pendenti.
A fronte dei dubbi di legittimità costituzionale della norma, valutata come un
irragionevole limite al ristoro integrale dei danni subiti, è stata introdotto il
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d.l. n. 113 del 2016, convertito in legge 160 del 2016, che ha previsto – in
sostituzione del previgente meccanismo d'indennizzo automatico e di
estinzione del processo - la facoltà delle parti di stipulare accordi transattivi
per la definizione del contezioso, onerandole nel contempo alla
comunicazione della contraria volontà di insistere nel pretendere il
risarcimento del danno in sede giudiziale.
Dunque, è venuto meno il meccanismo dell'indennizzo automatico, essendosi
rimessa alle parti danneggiate la scelta di accedere o meno a una transazione
secondo i parametri di cui alla predetta norma.
Nella specie, l'attrice ha rappresentato di non voler transigere (si confronti la
comunicazione inoltrata via p.e.c. in data 20 febbraio 2018 alla Prefettura,
allegata alla memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma sesto, n. 2,
c.p.c.) e di voler proseguire l'instaurato giudizio.
Certamente inconferente si è rivelata, poi, l'istanza di riunione del
procedimento che ci impegna con altri giudizi pendenti presso questo Ufficio
giudiziario.
Sul punto, giova osservare, in via assorbente, che i diversi processi, pur
supponendo il medesimo fatto illecito, coinvolgono, evidentemente, la
delibazione di pretese risarcitoria caratterizzate da differenti profili
morfologici, in considerazione della diversità delle posizioni sostanziali
allegate dalle vittime secondarie. L'accoglimento dell'istanza di riunione
avrebbe, dunque, comportato un inevitabile rallentamento del processo che ci
occupa, in contrasto con i principi di economia processuale che devono
governare la decisione di riunione ex artt. 273 e 274 c.p.c.
Tanto puntualizzato, l'impianto motivazionale va costruito sulla base di tre
punti fermi: a) il decesso di LI SA NU e IT DO in
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conseguenza dei tragici eventi del 5 maggio 1998;
b) i rapporti di parentela tra
le predette e l'odierna attrice;
c) la penale responsabilità di SI DO per
il fatto generatore
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