Trib. Catanzaro, sentenza 07/01/2025, n. 13

TRIB Catanzaro
Sentenza
7 gennaio 2025
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TRIB Catanzaro
Sentenza
7 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catanzaro, sentenza 07/01/2025, n. 13
Giurisdizione : Trib. Catanzaro
Numero : 13
Data del deposito : 7 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO

Il Tribunale di Catanzaro, II sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice, Dr.ssa Alessia Dattilo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3889 R.G.A.C. per l'anno 2017,
promossa da:
SA.MI.COST S.R.L. (P.IVA 02638670790), in persona del legale rappresentate p.t., elettivamente domiciliata in Soverato (CZ), via Panoramica n.7 presso lo studio dell'avv.to Antonio Balladelli, che la rappresenta e difende in forza di procura rilasciata su foglio separato, da intendersi posta in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
-OPPONENTE-

Impresa di Costruzioni Edili e Stradali CHIARAVALLOTI (P.IVA
02104590795) in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in
Catanzaro, via Buccarelli n.49, presso lo studio degli avv.ti Valerio Zimatore e Paola
Procopio che la rappresentano e difendono in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
-OPPOSTA-
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 692/2017.
Conclusioni delle parti: come da verbali ed atti di causa.

1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. La società SA.MI.COST. S.r.l. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo in epigrafe indicato con cui le è stato intimato il pagamento della somma di € 12.182,03 in favore della società opposta, oltre ad interessi e spese del monitorio.
L'ingiunzione di pagamento è basata su 3 delle 4 fatture relative ai lavori edili effettuati dalla società opposta a beneficio della società opponente (e, nello specifico, le fatture corrispondenti ai numeri 21, 22 e 70).
Con l'atto di opposizione, l'impresa opponente ha asserito di essere creditrice per la somma di € 4.977,97 nei confronti dell'impresa opposta.
A fondamento dell'opposizione l'opponente ha dedotto l'esistenza di un contratto stipulato tra le odierne parti in data 26.04.2012, allegato in atti.
Trattasi di un contratto d'appalto con cui essa in veste di committente si obbligava ad affidare all'impresa CH, odierna opposta, la realizzazione di alcune opere di urbanizzazione relative al piano di lottizzazione della zona industriale in località Piani di Bella in Davoli Marina, per l'importo complessivo di € 101.000,00 netti, oltre IVA.
Ha dedotto di essersi obbligata a dare, quale corrispettivo per i lavori effettuati, due lotti del predetto piano di lottizzazione a titolo di permuta per un totale di mq 2000, per un valore commerciale di € 106.000,00.
Le parti pattuivano il versamento di un conguaglio pari ad € 5.000,00, corrispondente alla differenza tra l'importo del valore commerciale dell'immobile e quello dei lavori effettuati che l'impresa appaltatrice avrebbe dovuto pagare alla committente entro un anno dalla stipula del contratto d'appalto, e che non è stato tuttora versato.
I lavori di urbanizzazione sono stati realizzati dall'impresa appaltatrice CH, la quale, medio tempore, veniva immessa nel possesso dei lotti oggetto del contratto di permuta col quale sarebbe stato disposto il trasferimento della proprietà dei beni e che, ad oggi, non è stato ancora stipulato.
2
Ha ulteriormente dedotto che l'impresa opposta in data 19.07.2013 le ha chiesto la corresponsione del pagamento delle fatture relative ai lavori di appalto effettuati, per un totale di € 123.882,76 IVA inclusa.
A fronte di detta richiesta in data 25.09.2013, con raccomandata a/r (allegato n.5 all'atto di citazione ), inviava la fattura n.5/2013 per la somma di € 106.000,00 oltre
IVA, e riferiva di aver provveduto a versare all'erario € 22.600,00 a titolo di IVA, in assenza di richiesta di nota di credito da parte dell'impresa opposta, per un totale di €
22.600,00.
L'opponente, ha dedotto di dover, dunque, operare una compensazione tra l'importo comprensivo di IVA dei lavori effettuati (€ 123.282,03) e il valore dei lotti numero
26 e numero 27, anch'esso comprensivo di IVA (€ 128.260,00), evidenziando di essere creditrice della somma di € 4.977,97, in relazione alla quale ha formulato domanda riconvenzionale nel presente giudizio di opposizione.
Ha ulteriormente evidenziato che con lettera raccomandata a/r del 28.03.2014,
(allegato n.7 all'atto di citazione) manifestava la propria disponibilità alla stipula dell'atto di permuta previo pagamento della somma di € 4.977,97 da parte dell'opposta, in ossequio a quanto pattuito nel contratto d'appalto.
Pertanto ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, previo accertamento dell'esatto valore dei lotti di terreno offerti a titolo di permuta come corrispettivo dei lavori e, precisamente, che questo sia dichiarato corrispondente ad € 106.000,00 IVA
ESCLUSA;
ha ulteriormente chiesto in via riconvenzionale, previo accoglimento dell'eccezione di compensazione tra le fatture emesse tra le parti, la condanna della società opposta al pagamento della somma residua a credito di € 4.977,97. Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio e condanna dell'opposta al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
Si è costituita nella presente fase la società opposta Impresa di Costruzioni Edili e
Stradali CH, contestando l'esattezza dell'importo di € 128.260,00, individuato nella fattura n.5/2013 emessa dalla SA.MI. S.r.l.
3
L'impresa CH, in particolare ha asserito che la somma riportata nella clausola n. 3 del contratto d'appalto “prezzo dell'opera”, ossia gli € 106.000,00
(valore dei lotti di terreno oggetto del contratto di permuta) dovesse intendersi IVA inclusa, altrimenti, se così non fosse stato, non avrebbe avuto senso differenziare le voci ed indicare nel contratto, relativamente ai lavori, l'importo di € 101.000,00 al netto dell'IVA.
Ha dichiarato di aver segnalato, tramite lettere raccomandate allegate in atti, la propria contrarietà alla debenza dell'importo di € 128.260,00 e la volontà di procedere alla risoluzione del contratto del 26.04.2012 qualora l'impresa committente, invitata a stipulare la permuta, non si fosse presentata. L'impresa
CH ha chiarito che, in tal caso, avrebbe agito in giudizio per ottenere il pagamento del prezzo dei lavori effettuati.
Ha dedotto inoltre di essere stata immessa nel possesso dei terreni oggetto della permuta e di aver provveduto alla pulizia del lotto n. 27, oltre ad aver apportato nel tempo, di propria iniziativa, delle migliorie dal valore di € 14.244,49.
Pertanto ha chiesto, in via preliminare, la declaratoria di improcedibilità della domanda riconvenzionale perché non sarebbe stata attivata, da parte dell'opponente, la negoziazione assistita obbligatoria prevista per i crediti di valore inferiore a €
50.000,00.
Nel merito ha chiesto il rigetto dell'opposizione previo accertamento dell'esatto ammontare del valore dei lotti di terreno oggetto di permuta, ovvero che tale valore indicato nel contratto di appalto per € 106.000,00 fosse da considerarsi comprensivo di IVA;
ha ulteriormente chiesto il rigetto della domanda riconvenzionale formulata dall'opponente e, con reconventio reconventionis, ha chiesto la risoluzione per inadempimento del contratto d'appalto stipulato il 26.4.2012 con particolare riferimento alla pattuizione relativa alla permuta dei lotti in questione, sul presupposto che non sarebbe stato adempiuto da parte del committente l'obbligo di trasferimento della proprietà dei terreni offerti come corrispettivo dei lavori.
4
Pertanto, la parte opposta ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo n.692/2017 e la condanna dell'opponente al pagamento dei lavori effettuati per un importo pari a €
111.100,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché la condanna dell'opponente al pagamento delle opere di miglioria apportate sul lotto di terreno contraddistinto dal numero 27.
In via subordinata ha chiesto che venga pronunciata sentenza di annullamento del contratto d'appalto per asserito vizio del consenso e, nello specifico, per errore e/o dolo, affermando
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