Trib. Pistoia, sentenza 23/09/2024, n. 686

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Pistoia, sentenza 23/09/2024, n. 686
Giurisdizione : Trib. Pistoia
Numero : 686
Data del deposito : 23 settembre 2024

Testo completo

R.G. N. 87/2024
TRIBUNALE O RDINARIO DI PISTO IA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
Il Tri bunal e, in com posi zione coll egi al e nell e persone dei seguenti m agi strati: dott. M eo M arini P r esidente dott.ssa Gi uli a G ulo G ce rel. ed est. dott. Ni col a Latour G ce ha pronunciat o l a seguent e
S E N T E N Z A

nell a caus a ci vil e di primo grado i scrit ta al num ero 87/ 2024 del regi stro generale avente per oggetto la modifi ca dell e condi zioni di regolam entazione dell 'eserci zio dell a respons abi lit à genitorial e nei confronti di fi gli nati fuori dal mat rim onio, promoss a da:

, C .F. , nata a Pescia (P T) il 18 Parte_1 CodiceFiscale_1
agosto 1997, resi dente a Monsumm ano Term e (P T), vi a Piastrell e n. 1051, rappresentata e difesa dall'avv. E B ed elettivamente domiciliata presso il suo st udio sit o in Pistoi a, via dell e P appe n. 12, gi ust a procura in atti
R ICORR ENTE
nei confronti di
C .F. , nato a Erba (CO) il 2 Controparte_1 C.F._2
novembre 1957, resi dente in Fi renze, Pi azza Dalm azia n. 20/ C
CONVENUTO CONTUMACE
con l'intervento del P.M.
1

Ragi oni di fatto e d i diri tto d ella deci si one
1. Con ricorso depos itato in data 15 gennaio 2024, la signora Parte_1
ha chi esto l a m odi fica dell e condizi oni di affidam ento del la figlia mi nore
nat a il giorno 8 agosto 2010 dall a rel azi one more uxorio Persona_1
intratt enuta con il sig. att ualm ente discipli nat e con decreto Controparte_1
del Tribunale per i Minorenni di Firenze n. 2813/2012 com e m odi fi cat o con decret o del Tribunal e di Pist oia n. 1794/2014 e con successivo decret o del
Tri bunal e di Pi stoi a n. 77 6/2023. In parti col are, la ri corrente ha chi est o di disporre l'affidamento esclusivo della minore alla madre, deducendo a fondam ento dell a domanda il disi nteresse pat erno per i bisogni e le esigenze dell a figlia minore.
All'udienza del 4 aprile 2024 il giu dice delegato ha dichiarato la contumacia del convenuto e ha fissato l'udienza del 13 giugno 2024 per l'ascolto della minore.
In accogli mento del la ri chi est a di differim ento deposit at a dall a ri corrente,
l'udienza è stata differita.
All'udienza del 17 settembre 2024 è stata ascoltata e il giudic e Persona_1 delegato ha disposto l'affidamento esclusivo della minore alla madre in via provvisori a e urgent e.
Part e ri corrente ha precis ato l e proprie concl usioni chi edendo di di sporre
l'affidamento super esclusivo della minore alla madre e ha rinunciato alla concessi one dei t erm ini per il deposito di una comparsa concl usional e.
Il giudi ce del egat o ha rim ess o l a causa al Coll egio per l a deci sione.
2. La domanda di m odifica è fondat a e deve essere accol ta.
Ai sensi dell'art. 473-bi s.29 c.p.c., qual ora sopravvengano giusti ficati mot ivi, le parti possono s em pre ri chiedere la revisione dei provvedim enti a tut el a dei minori.
Presupposto per la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli è l'insorgere di nuove circostanze di fatto rispetto a quelle considerate nell a precedent e pronunci a, tali da rendere l e condi zioni ori ginari e i n t utto o in parte inadeguate alla nuova realtà, così da imporre un mutamento dell'assetto di int eressi ini zi alm ente determi nat o.
L'onere della prova della sopravvenienza dei fatti sopravvenuti è a carico della part e ist ante.
2
Nel caso di specie, è em ersa l a prova del progressivo e sopravvenut o disint eress e paterno per i bisogni e le esigenze del la mi nore, tale da legit tim are il suo affidam ent o in vi a es clusi va alla m adre.
Nel ricorso int rodut tivo, l a s ig.ra aveva all egato che il padre: non Pt_1 corrispondeva l'assegno perequativo dovuto a titolo di contributo al mant eni mento dell a minore dal mese di gennai o 2023;
no n vedeva e non senti va la fi glia da circa cinque m esi;
non rim borsava l a sua quota part e dell e spes e straordinarie sostenute nell'interesse della minore;
aveva smesso di rispondere all e comuni cazi oni dell e ri corrente e non ril asci ava i necessari consensi all 'espl et amento di attivit à di int eresse per l a mi nore.
Il convenut o, sebbene regolarm ent e cit ato (l a noti fi ca del ri corso è st at a esegui ta m edi ant e consegna nell e mani propri e del destinat ari o ex art. 138 c.c.,
v. rel at a di noti fi ca, fas ci col o di part e r i corrente) non ha int eso costitui rsi in giudizio per contestare tali allegazioni e per opporsi all'accoglimento della dom anda di affi dam ento es clusivo.
La mi nore, as col tat a dal gi udi ce del egat o, ha confermat o che i rapporti con il padre si sono i nterrot ti da olt re un anno, afferm ando: “che l'ho visto di persona se non sbaglio era agosto dell'anno scorso, di solito ad agosto vado in vacanza in Calabria con papà, era agosto e avevamo finito la vacanza, invece l'ultima volta che l'ho sentito per telefono è st ato due settimana fa che mi ha fatto la ricari ca, mi ha f att o gli auguri per il compl eanno e quest a ricari ca, ma l e tel efonat e le ha f atte in questo mese, pri ma di ora non mi aveva mai scrit to da sett embre per ché avevamo chi uso i rapporti.
ha alt resì conferm ato il progressi vo disi nt eresse del padre per l a Persona_1 sua vita e le sue attività scolastiche ed extra scolastiche (“all a scuol a vecchi a non è venuto, alle ri unioni con l e insegnanti no, all e medie no, all e elementari invece si ;
a pol e dance è ve nuto a vedermi al saggio due anni f a ma non è venuto al saggio di quest'anno
”) e ha affermato che il padre era solito denigrare la m adre e il nonno mat erno in sua presenza, precisando che questo ultim o comportamento è stato determinante per l'interruzione dei rapporti tra il padre
e la figlia (“avevamo lit igat o quando eravamo gi ù in Cal abria perché papà diceva brutt e cos e sulla mamma e sul nonno e i o mi sono arrabbiat a, ha det to:
<
nonno è cat tivo, è un assas sino>
, e qui ndi non ci vol evo pi ù parl are con lui

(…) lui l o fa da quando io er o pi ccola, eravamo in macchina e lui era sempre
3 a dire e a me dava mol to stress, ho notato in questo ult imo anno che non ci ho più parlat o che sono mol to più ril assata perché non c'ho lo stress di sentirlo ogni giorno a una determinata ora e quando non ris pondevo mi chiamava fi nché non rispondevo”).
Deve quindi essere confermato l'affidamento esclusivo di Persona_1 alla madre, disposto in via provvisoria ai sensi dell'art. 473 -bi s.22
[...]
c.p.c., in quanto ciò risponde all'interesse della minore.
Rispetto alla regola dell'affidamento condiviso, prevista dall'art. 337 t er c.c. introdott o dal d.lgs . n. 154/2013 (nel previ gente asset to normativo art . 155, terzo comm a, c.c.), cost ituis c e eccezi one l a sol uzi one dell 'affidam ent o esclusivo: all'affidamento condiviso può infatti derogarsi solo ove esso risulti contrario all'interesse del minore, ai sensi dell'art. 337 quat er (gi à 155 bis , prim o comm a, c.c.).
Non essendo st at e ti pizzate l e c ircost anze ost ative all 'affidament o condivi so, la loro i ndividuazione è rim ess a all a deci sione del gi udi ce, da adot tarsi nel le fat tispeci e concret e con provvedim ent o moti vat o (art. 337 quat er com e introdott o dal d.lgs. n. 154/2013, gi à art . 155 bis, pri mo com ma, c.c.);
i pot esi di affidamento esclusivo sono individuabili ogni qualvolta l'interesse del minore poss a es sere pregiudi cato da un affidam ento condivi so, ad esempio, nel caso i n cui un genitore si a i ndi fferent e nei confront i del figli o, non contri bui s ca al suo m antenim ento, manifesti un disagio esist enzi al e i ncident e sull a rel azione affettiva. In merit o la Cort e di C assazione ha afferm ato che l a regol a dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori è derogabile solo ove l a sua applicazi one ris ulti “pregiudizievole per l'interesse del minore”, com e nel cas o i n cui il genitore non affi datario si si a reso t ot alm ent e inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbi a es erci tat o i n modo discon tinuo il suo di ritto di visit a, in quanto tal i com portam enti sono sint omatici dell a sua ini doneità ad affront are quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il qual e il figli o non coabiti stabilm ent e (cfr. C ass. ci v., 17 dicembre 2009, n. 26587).
Nel caso in es am e, ri sult a provat a la grave carenza genit ori al e del padre concretat as i i n comport am enti di m ancato accudim ento, in quanto il convenuto: non vede la figli a da oltre un anno e ha avuto con cost ei sol o cont atti tel efonici
4
e occasionali;
s i è progres sivam ent e disinteressato delle esigenze e dei bi sogni dell a minore;
ha om ess o di cont ribui re al mant enim ent o dell a minore (doc. n.
4 fasc. ricorrent e);
deni gra i n presenza della minore l a figura mat erna e qu el la del nonno m at erno (all a qual e, peral tro, l a minore è parti col arment e affezionata, cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 17 settembre 2024).
È pertanto conforme all'interesse della figlia il suo collocamento presso la madre, l a qual e es erciterà i n vi a escl usiva la responsabilit à geni tori al e per t utt e le questi oni attinenti al la minore, con t otale escl usione da tali scelt e del padre.
La m adre potrà det erminare unilateralm ente, anche senza il consenso del padre, la residenza abit uale della fi gli a.
3. Le spes e di giudizi o s eguono l a soccombenza e si liquidano come da dispositivo, t enuto conto del valore indeterminabil e del la controversia, dell a com plessit à bass a, del mancat o esplet ament o di attivi tà i strut toria e del mancato depos ito di scritti conclusi vi , uti lizzando i parametri di cui al Decreto del Minist ero dell a giusti zi a n. 55 del 2014, com e aggiornat o dal D.M. 147 del
2022 (valori m edi per l e fasi di st udio e i ntrodut tiva e m inimi per l a fase istruttori a e di tratt azione e decisional e).
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