Trib. Pistoia, sentenza 23/09/2024, n. 686

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Pistoia, sentenza 23/09/2024, n. 686
Giurisdizione : Trib. Pistoia
Numero : 686
Data del deposito : 23 settembre 2024

Testo completo

R.G. N. 87/2024
TRIBUNALE O RDINARIO DI PISTO IA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
Il Tri bunal e, in com posi zione coll egi al e nell e persone dei seguenti m agi strati: dott. M eo M arini P r esidente dott.ssa Gi uli a G ulo G ce rel. ed est. dott. Ni col a Latour G ce ha pronunciat o l a seguent e
S E N T E N Z A

nell a caus a ci vil e di primo grado i scrit ta al num ero 87/ 2024 del regi stro generale avente per oggetto la modifi ca dell e condi zioni di regolam entazione dell 'eserci zio dell a respons abi lit à genitorial e nei confronti di fi gli nati fuori dal mat rim onio, promoss a da:

, C .F. , nata a Pescia (P T) il 18 Parte_1 CodiceFiscale_1
agosto 1997, resi dente a Monsumm ano Term e (P T), vi a Piastrell e n. 1051, rappresentata e difesa dall'avv. E B ed elettivamente domiciliata presso il suo st udio sit o in Pistoi a, via dell e P appe n. 12, gi ust a procura in atti
R ICORR ENTE
nei confronti di
C .F. , nato a Erba (CO) il 2 Controparte_1 C.F._2
novembre 1957, resi dente in Fi renze, Pi azza Dalm azia n. 20/ C
CONVENUTO CONTUMACE
con l'intervento del P.M.
1

Ragi oni di fatto e d i diri tto d ella deci si one
1. Con ricorso depos itato in data 15 gennaio 2024, la signora Parte_1
ha chi esto l a m odi fica dell e condizi oni di affidam ento del la figlia mi nore
nat a il giorno 8 agosto 2010 dall a rel azi one more uxorio Persona_1
intratt enuta con il sig. att ualm ente discipli nat e con decreto Controparte_1
del Tribunale per i Minorenni di Firenze n. 2813/2012 com e m odi fi cat o con decret o del Tribunal e di Pist oia n. 1794/2014 e con successivo decret o del
Tri bunal e di Pi stoi a n. 77 6/2023. In parti col are, la ri corrente ha chi est o di disporre l'affidamento esclusivo della minore alla madre, deducendo a fondam ento dell a domanda il disi nteresse pat erno per i bisogni e le esigenze dell a figlia minore.
All'udienza del 4 aprile 2024 il giu dice delegato ha dichiarato la contumacia del convenuto e ha fissato l'udienza del 13 giugno 2024 per l'ascolto della minore.
In accogli mento del la ri chi est a di differim ento deposit at a dall a ri corrente,
l'udienza è stata differita.
All'udienza del 17 settembre 2024 è stata ascoltata e il giudic e Persona_1 delegato ha disposto l'affidamento esclusivo della minore alla madre in via provvisori a e urgent e.
Part e ri corrente ha precis ato l e proprie concl usioni chi edendo di di sporre
l'affidamento super esclusivo della minore alla madre e ha rinunciato alla concessi one dei t erm ini per il deposito di una comparsa concl usional e.
Il giudi ce del egat o ha rim ess o l a causa al Coll egio per l a deci sione.
2. La domanda di m odifica è fondat a e deve essere accol ta.
Ai sensi dell'art. 473-bi s.29 c.p.c., qual ora sopravvengano giusti ficati mot ivi, le parti possono s em pre ri chiedere la revisione dei provvedim enti a tut el a dei minori.
Presupposto per la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli è l'insorgere di nuove circostanze di fatto rispetto a quelle considerate nell a precedent e pronunci a, tali da rendere l e condi zioni ori ginari e i n t utto o in parte inadeguate alla nuova realtà, così da imporre un mutamento dell'assetto di int eressi ini zi alm ente determi nat o.
L'onere della prova della sopravvenienza dei fatti sopravvenuti è a carico della part e ist ante.
2
Nel caso di specie, è em ersa l
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