Trib. Catania, sentenza 02/01/2025, n. 3

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catania, sentenza 02/01/2025, n. 3
Giurisdizione : Trib. Catania
Numero : 3
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Catania in funzione di Giudice del lavoro, in persona del dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del 18 dicembre 2024, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter
c.p.c.
, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa riunita iscritta al n. 867/2021 R.G., promossa
DA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Angela Maria Fasano e Stefania Fasano, Parte_1
giusta procura allegata al ricorso introduttivo;

-RICORRENTE-
CONTRO
l'Assessorato della Regione Sicilia al territorio e all'ambiente - Comando del Corpo foreste, in persona dell'Assessore pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania;

l'Assessorato della
[...]
Controparte_1
, in persona dell'Assessore pro tempore, rappresentato e difeso ex lege
[...] dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato come procura in atti;

, in persona dell'dirigente Controparte_2
pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania;

- RESISTENTI-
***********
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato in data 15/02/2021, il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di essere dipendente a tempo determinato delle amministrazioni convenute e di prestare attività
1


lavorativa presso il Comune di Randazzo con la qualifica di “ bracciante agricolo qualificato” ha esposto di avere lavorato in forza di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato sin dagli anni 80, senza che i contratti fossero mai stati stipulati in forma scritta, al pari delle proroghe avvenute oralmente con il rilascio da parte dell'amministrazione del certificato di servizio con apposizione di un termine, invero mai giustificato in ragione di esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo, e che al rapporto di lavoro doveva attribuirsi natura pubblica, essendo stato espletato alle dipendenze di enti pubblici della
Regione Sicilia.
Ciò premesso, il ricorrente ha lamentato di non avere percepito gli scatti biennali di anzianità così come previsto dall'art. 11 dell'accordo integrativo regionale del 27/04/2001 e dal CCNL allegato pur non sussistendo ragioni oggettive atte a giustificare la negazione alla erogazione degli scatti biennali di anzianità così come accordato ai colleghi a tempo indeterminato, c.d.
OTI.
Analogamente, l'attore ha sostenuto che neppure erano ravvisabili ragioni oggettive atte a giustificare la negazione degli scatti biennali di anzianità come invece riconosciuti ai colleghi
a tempo indeterminato secondo le previsioni di cui agli artt. 39 e 41 del CCNL di categoria e dell'accordo regionale del 27 aprile 2001 in quanto che le prestazioni del ricorrente non erano qualitativamente diverse da quelle esigibili dal personale a tempo indeterminato;
ha precisato, inoltre, che in assenza di stabilità del rapporto di lavoro non poteva ritenersi applicabile il regime di prescrizione ordinariamente operante nell'ambito del pubblico impiego.
A sostegno delle argomentazioni dedotte, il ricorrente ha sottolineato che era stata aperta una procedura di infrazione comunitaria con cui era stato termine allo Stato e alla Regione di procedere alla eliminazione dell'abuso.
Tanto premesso, il ricorrente ha domandato al Tribunale adito di: accertare e dichiarare che
l'amministrazione convenuta ha, in violazione della Direttiva UE 1999/70 e del principio di non discriminazione comunitario, negato il diritto al riconoscimento della indennità professionale da corrispondersi mensilmente, legata alla anzianità di servizio per ogni anno maturato e sino ad un massimo di 16 anni come recita l'articolo 11 dell'accordo regionale del
27/04/2001 per gli anni pregressi per un importo pari ad euro 3.885,16;
condannare, quindi,
l'amministrazione convenuta al pagamento in suo favore delle differenze maturate a tale titolo per euro 3.885,16, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi, dal dovuto al soddisfo;
accertare e dichiarare che l'amministrazione convenuta ha, in violazione della
Direttiva UE 1999/70 e del principio di non discriminazione comunitario, negato il diritto al
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riconoscimento degli scatti biennali di anzianità così come previsto dall'art. 11 dell'accordo integrativo regionale del 27/04/2001 dagli art. 39 e 41 del CCNL ALLEGATO vigente per i dipendenti a tempo determinato, entro i limiti della prescrizione quinquennale;
accertare e dichiarare che l'amministrazione convenuta ha, in violazione della Direttiva UE 1999/70 e del principio di non discriminazione comunitario, negato il diritto al riconoscimento degli scatti biennali di anzianità così dagli art. 39 e 41 del CCNL ALLEGATO vigente per i dipendenti a tempo determinato, entro i limiti della prescrizione quinquennale e quindi riconoscere tale diritto anche per l'avvenire;
accertare e riconoscere il suo diritto alla percezione degli scatti biennali di anzianità secondo i parametri stabiliti dagli art. 39 e 41 del CCNL vigente, in relazione alla anzianità di servizio maturata, anche in relazione alle risultanze contabili della
CUT richiesta;
riconoscere e quindi dichiarare in suo favore la progressione stipendiale in virtù del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato;
dichiarare il suo diritto alla liquidazione degli importi afferenti gli scatti biennali di anzianità anche in relazione alle risultanze della CTU contabile richiesta;
dichiarare che i periodi a termine siano in connessione tra loro e sommare l'anzianità così maturata nei rapporti precedenti, per ottenere, in quelli successivi, il riconoscimento di aumenti retributivi collegati all'anzianità;
riconoscere e dichiarare, a titolo risarcitorio, il suo diritto alla liquidazione di una indennità compresa fra 2,5 e 12 mensilità della retribuzione quale danno presunto derivante dalla mancata applicazione di una misura sanzionatoria, con valenza sanzionatoria
e qualificabile come danno comunitario determinato tra un minimo ed un massimo così come stabilito dalla Corte della Cassazione Sez. Un., 15 marzo 2016, n. 5072;
dichiarare, quindi, il suo diritto a percepire un risarcimento del danno commisurato agli anni di servizio svolti oltre
i 36 mesi come documentato dai certificati allegati e quindi dichiarare il diritto al pagamento in favore dei ricorrenti di una indennità pari a 10/12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto ai sensi dell'art. 31, comma 5, L. 183/2010 goduta allo scadere dell'incarico, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al giorno del pagamento effettivo.
Instauratosi il contraddittorio, si sono costituite le amministrazioni convenute eccependo, in via preliminare, la decadenza per decorso del termine di impugnazione dei contratti e, nel merito, spiegando ampie difese volte al rigetto del ricorso.
In particolare, hanno dedotto che il rapporto di lavoro del ricorrente andava in quadrato nel settore agricolo e che la formazione e l'aggiornamento delle graduatorie di contingenti distrettuali erano effettuati dalle competenti Commissioni Provinciali per la manodopera
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agricola - art. 60 L.R. 16/96, l'inquadramento essendo quello del settore agricolo;
hanno precisato, inoltre, che il ricorrente aveva svolto le mansioni tipiche della tipologia di lavoro stagionale e che, pertanto, la stagionalità delle mansioni svolte escludeva la possibilità di ritenere applicabile il regime sanzionatorio previsto dall'art. 5, comma 4-ter, del d.lgs.
368/2001
;
hanno, poi, escluso che i contratti stipulati potessero essere ascritti nel novero dei contratti a tempo determinato in senso proprio e, conseguentemente, hanno sostenuto
l'applicabilità di quanto disposto dalla Direttiva 1999/70/CE in materia di successione di rapporti di lavoro a tempo determinato;
hanno contestato, comunque, il diritto del ricorrente
a percepire gli scatti di anzianità richiesti con il ricorso eccependo inoltre l'intervenuta prescrizione quinquennale.
Ritenuta la causa matura per la decisione su base documentale e assegnato termine per il deposito di note difensive, all'esito dell'udienza del 18 dicembre 2024, trattata in forma scritta
o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., è stata acquisita ed esaminata la nota di trattazione scritta della parte ricorrente ed è stata pronunciata la presente sentenza.

2. Ciò posto in ordine allo svolgimento del processo, esaminiamo adesso il merito della
controversia.
Si deve dare continuità al riguardo all'indirizzo già espresso dall'Ufficio in controversie analoghe (ex multis v. sentenza n. 3732/2022 emessa in data 03.11.2022 nel proc. iscritto al
n. r.g. 337/21, est. P. Mirenda;
sentenza del 03.04.2023 emessa nel proc. iscritto al n. r.g.
4965/22, est. V. Scardillo;
sentenza del 25.05.2023 emessa nel proc. n. 1609/21, est. F.
Amoroso), condividendone il Decidente le motivazioni che in questa sede si richiamano quasi testualmente attesa la chiarezza e la completezza espositiva, anche ai sensi dell'art. 118 disp att. c.p.c.
Il ricorso può essere parzialmente accolto con riferimento alla domanda avente ad oggetto la
l'indennità professionale di cui all'articolo 11 dell'accordo regionale del 27 aprile 2001, mentre nel resto va rigettato.
Quanto alla fondatezza della richiesta di riconoscimento degli scatti di anzianità, basti richiamare quanto statuito dalla Corte d'Appello di Catania sezione lavoro (n. 150/2020) relativa ad analoga fattispecie, le cui argomentazioni si richiamano e fanno proprie a mente dell'art. 118, disp. att. c.p.c
“Osserva il Collegio che la Corte di Cassazione, già con riferimento all'ipotesi di realizzazione, da parte degli enti locali, di progetti di pubblica utilità avvalendosi, mediante la stipula di contratti di diritto privato, di lavoratori LSU, ai sensi della legge regionale
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siciliana n. 85/1995 (essa pure caratterizzata da esigenze di politica sociale/occupazionale, come nel caso dei rapporti di lavoro instaurati nel settore cd. forestale
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