Trib. Catania, sentenza 06/05/2024, n. 2452

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catania, sentenza 06/05/2024, n. 2452
Giurisdizione : Trib. Catania
Numero : 2452
Data del deposito : 6 maggio 2024

Testo completo

N. R.G. 4542/2020

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa C C, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 12.2.2024, sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 4542/2020, promossa da
( ), rappresentato e difeso, come da procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'Avv. G C;

-ricorrente- contro
), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. F M R P;

-resistente-
e nei confronti di
( ), in Controparte_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per procura generale alle liti dall'Avv. V S;

-litisconsorte necessario-
Oggetto: regolarizzazione della posizione contributiva;
risarcimento del danno per omissione contributiva;

Conclusioni: come da ricorso, da memorie di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 23.6.2020 ha adito l'intestato Tribunale Parte_1 esponendo di aver lavorato alle dipendenze della a far data dall'1.7.2019 Controparte_1
in virtù di un contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza il 30.9.2019,
1
successivamente prorogato fino al 31.12.2019, con mansione di autista e inquadramento al livello D2 del CCNL Autotrasportatori-Spedizioni;
che la ditta datoriale ha versato contributi previdenziali soltanto in relazione a due settimane lavorative a fronte di ventisei settimane lavorate;
di aver diffidato con lettera dell'8.6.2020 la società convenuta ai fini della corresponsione di quanto dovuto a titolo di TFR oltre ai contributi previdenziali non versati, senza ottenere alcun riscontro.
Ha assunto di avere diritto al versamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro nonché al risarcimento dei danni per omissione contributiva, chiedendo quindi accogliersi le seguenti conclusioni: “- ritenere e dichiarare dovuti dalla ditta “ CP_1
con sede in Roma, via Bernardino Alimena n. 111 P.Iva: , in persona del
[...] P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, i residui contributi previdenziali in favore del ricorrente, sig. pari a 26 mensilità;
- conseguentemente, ordinare alla società resistente, Parte_1 in personale del legale rapp.te pro tempore, il versamento all' chiamato a riceverli, dei CP_2 contributi maturati e non versati;
- condannare la società “ al Controparte_1

risarcimento del danno, in favore del ricorrente, per mancata contribuzione di previdenza, da quantificarsi in via equitativa in € 1.000,00 od altra somma ben visa dal sig. Con CP_3
vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario il quale dichiara di aver anticipato le spese e non percepito onorari”.
Con memoria difensiva depositata in data 6.11.2020 si è costituita in giudizio la società ccependo in via preliminare l'improcedibilità del ricorso ex art 443 c.p.c. Controparte_1
Nel merito, ha dedotto di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali nei confronti degli enti competenti per il periodo ricompreso tra l'8.4.2019 e il 6.8.2019 nonché tra
l'8.8.2019 e il 6.12.2019, come risultante dal DURC prodotto in atti. Ha poi precisato di avere già corrisposto al ricorrente le differenze retributive spettanti a titolo di TFR e competenze finali, così come riconosciutegli dall'intestato Tribunale con decreto ingiuntivo n. 1063/2020, emesso nell'ambito del procedimento n. 4314/2020 R.G. Pertanto, ha formulato le seguenti conclusioni: “nel rito: - in via preliminare, accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda avversaria e, per l'effetto, sospendere il presente giudizio ai sensi dell'art. 443 c.p.c., fissando per il ricorrente termine per la presentazione del ricorso amministrativo disciplinato dalla legge 9/03/1989 n. 88;
- nel merito, accertare e dichiarare l'assoluta infondatezza di tutte le pretese del ricorrente per i motivi sopra dedotti e, per l'effetto, disporne l'integrale rigetto.

Con vittoria di spese ed onorari del procedimento, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario”.
2
Con memoria depositata in data 4.8.2020 si è costituito in giudizio l' dichiarando di CP_2
avere interesse alla chiesta pronuncia in relazione alla regolarizzazione assicurativa e previdenziale del rapporto di lavoro e formulando le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale di Catania,
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