Trib. Trapani, sentenza 17/01/2025, n. 35
TRIB Trapani
Sentenza
17 gennaio 2025
Sentenza
17 gennaio 2025
0
0
05:06:40
TRIB Trapani
Sentenza
17 gennaio 2025
Sentenza
17 gennaio 2025
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesi
Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Carlo Di Rosa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 747 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
i Sig.ri LI OR e RN BO rappresentati e difesi dall'Avv. Rosalinda
Mangiapane del Foro di Trapani
ATTORI
CONTRO
i Sig.ri IL ZI NC DA RO rappresentati e difesi, sia uniti sia divisi, dagli avvocati Rosario Papania ed Angelo Gruppuso del foro di Trapani
CONVENUTI
FATTO E DIRITTO
Con atto introduttivo del giudizio gli attori convenivano in giudizio i coniugi IL ZI
NC DA RO, deducendo che, con atto pubblico di compravendita del 14.07.2004 a rogito del Notaio Incardona, avevano a questi ceduto un appartamento allo stato grezzo posto, al secondo piano del maggiore edificio sito in Alcamo nella Via Monte Bonifato, 144, dalla superficie utile di circa mq 110 circa;
con pertinente quota di metà terrazzo posto al terzo piano e con vano garage al piano terra.
Successivamente all'acquisto i convenuti chiedevano agli odierni attori la possibilità di utilizzare l'acqua corrente, in quanto avendo acquistato l'immobile allo stato grezzo, era privo di condutture idriche allacciate a quelle pubbliche e stante le spese per il completamento dell'immobile e l'esoso costo per l'allaccio alla rete pubblica, lamentavano difficoltà economiche. Gli attori, pertanto, gli concedevano per un breve periodo di tempo, la possibilità di utilizzare la propria condotta idrica collegata a quella pubblica, attingendo direttamente dal recipiente di loro proprietà posta all'interno della loro abitazione posta al primo piano, attraverso una conduttura che era stata all'uopo realizzata. Tale modalità di adduzione dell'acqua nell'immobile dei convenuti, nata esclusivamente per breve lasso di tempo, in realtà, è durato per diversi anni creando agli attori un condizionamento, in quanto qualsiasi intervento sull'impianto utilizzato dai convenuti, posto all'interno dell'immobile degli attori, necessitava della loro presenza per consentire l'accesso all'interno della propria abitazione.
Esperita la mediazione obbligatoria, questa non sortiva l'esito sperato.
Concludevano quindi di accertare e dichiarare che le attuali fonti di acqua, ovvero contratto di fornitura, intero impianto e recipiente, appartengono esclusivamente ai signori LI OR ed
RN BO e per l'effetto onerare -i Signori DA RO e IL ZI NC al distacco dalla conduttura e dal recipiente di esclusiva proprietà dei LI;- Condannare i convenuti al risarcimento del danno, nella misura che si terrà di giustizia, per l'uso abusivo del sistema idrico poiché da diversi anni ne fanno uso arbitrariamente e senza più il consenso dei signori LI .
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Si costituivano i convenuti, contestando quanto asserito da parte avversa, evidenziavano che coniugi RN-LI realizzavano al piano terra del predetto edificio un grande recipiente d'acqua e contestualmente creavano un impianto idrico con la presenza di un'unica colonna d'acqua alla quale venivano agganciati tutti i piani dell'intero edificio, ossia il piano terra, il piano primo, il piano secondo e la terrazza. Ritenevano quindi, che la cisterna, situata all'interno dell'immobile degli attori, e l'impianto idrico fossero diventati beni condominiali, poiché realizzati prima della compravendita del 2004, e non successivamente come asserito da controparte.
Evidenziavano altresì, che durante le trattative finalizzate alla vendita dell'anno 2004 gli attori avevano mostrato loro, l'esistenza di un recipiente interrato e collocato nella loro proprietà che, grazie alla realizzazione di un'unica colonna alla quale era collegato ogni piano dell'intero edificio, l'acqua veniva servita in ogni appartamento, compresa la terrazza. Stando così le cose, con la suddetta vendita il recipiente e l'impianto idrico in questione sono diventati parti comuni dell'intero edificio. Evidenziavano infine che dopo pochi mesi dalla stipula dell'atto, i convenuti avviarono i lavori di
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Carlo Di Rosa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 747 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
i Sig.ri LI OR e RN BO rappresentati e difesi dall'Avv. Rosalinda
Mangiapane del Foro di Trapani
ATTORI
CONTRO
i Sig.ri IL ZI NC DA RO rappresentati e difesi, sia uniti sia divisi, dagli avvocati Rosario Papania ed Angelo Gruppuso del foro di Trapani
CONVENUTI
FATTO E DIRITTO
Con atto introduttivo del giudizio gli attori convenivano in giudizio i coniugi IL ZI
NC DA RO, deducendo che, con atto pubblico di compravendita del 14.07.2004 a rogito del Notaio Incardona, avevano a questi ceduto un appartamento allo stato grezzo posto, al secondo piano del maggiore edificio sito in Alcamo nella Via Monte Bonifato, 144, dalla superficie utile di circa mq 110 circa;
con pertinente quota di metà terrazzo posto al terzo piano e con vano garage al piano terra.
Successivamente all'acquisto i convenuti chiedevano agli odierni attori la possibilità di utilizzare l'acqua corrente, in quanto avendo acquistato l'immobile allo stato grezzo, era privo di condutture idriche allacciate a quelle pubbliche e stante le spese per il completamento dell'immobile e l'esoso costo per l'allaccio alla rete pubblica, lamentavano difficoltà economiche. Gli attori, pertanto, gli concedevano per un breve periodo di tempo, la possibilità di utilizzare la propria condotta idrica collegata a quella pubblica, attingendo direttamente dal recipiente di loro proprietà posta all'interno della loro abitazione posta al primo piano, attraverso una conduttura che era stata all'uopo realizzata. Tale modalità di adduzione dell'acqua nell'immobile dei convenuti, nata esclusivamente per breve lasso di tempo, in realtà, è durato per diversi anni creando agli attori un condizionamento, in quanto qualsiasi intervento sull'impianto utilizzato dai convenuti, posto all'interno dell'immobile degli attori, necessitava della loro presenza per consentire l'accesso all'interno della propria abitazione.
Esperita la mediazione obbligatoria, questa non sortiva l'esito sperato.
Concludevano quindi di accertare e dichiarare che le attuali fonti di acqua, ovvero contratto di fornitura, intero impianto e recipiente, appartengono esclusivamente ai signori LI OR ed
RN BO e per l'effetto onerare -i Signori DA RO e IL ZI NC al distacco dalla conduttura e dal recipiente di esclusiva proprietà dei LI;- Condannare i convenuti al risarcimento del danno, nella misura che si terrà di giustizia, per l'uso abusivo del sistema idrico poiché da diversi anni ne fanno uso arbitrariamente e senza più il consenso dei signori LI .
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Si costituivano i convenuti, contestando quanto asserito da parte avversa, evidenziavano che coniugi RN-LI realizzavano al piano terra del predetto edificio un grande recipiente d'acqua e contestualmente creavano un impianto idrico con la presenza di un'unica colonna d'acqua alla quale venivano agganciati tutti i piani dell'intero edificio, ossia il piano terra, il piano primo, il piano secondo e la terrazza. Ritenevano quindi, che la cisterna, situata all'interno dell'immobile degli attori, e l'impianto idrico fossero diventati beni condominiali, poiché realizzati prima della compravendita del 2004, e non successivamente come asserito da controparte.
Evidenziavano altresì, che durante le trattative finalizzate alla vendita dell'anno 2004 gli attori avevano mostrato loro, l'esistenza di un recipiente interrato e collocato nella loro proprietà che, grazie alla realizzazione di un'unica colonna alla quale era collegato ogni piano dell'intero edificio, l'acqua veniva servita in ogni appartamento, compresa la terrazza. Stando così le cose, con la suddetta vendita il recipiente e l'impianto idrico in questione sono diventati parti comuni dell'intero edificio. Evidenziavano infine che dopo pochi mesi dalla stipula dell'atto, i convenuti avviarono i lavori di
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi