Trib. Udine, sentenza 14/11/2024, n. 375
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in persona del Giudice Unico del Lavoro dott.ssa Ilaria Chiarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta in data 17/08/2024 al n. 733 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili – Controversie in materia di Lavoro e di Previdenza o
Assistenza Obbligatorie per l'anno 2024, discussa all'udienza del giorno 14/11/2024
PROMOSSA DA
, con l'avv. Granata Pasquale Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del ministro pro tempore, con la Controparte_1 dott.ssa Silvia Tacus, giusta autorizzazione dell'Avvocatura distrettuale dello Stato
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA, in persona del Dirigente pro tempore
RESISTENTI
OGGETTO: “carta docenti”
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: “Nel merito, in via principale: I) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la
Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per un totale di euro 1500,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
II) per
l'effetto, condannare i resistenti, al pagamento delle spese e dei compensi professionali del presente procedimento, oltre al Rimborso forfettario e C.A.P. come per legge, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari. III) manlevare parte ricorrente, nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda, dall'eventuale condanna al pagamento delle spese. In via istruttoria: come da ricorso”.
Per la parte resistente: “Nel merito: respingere l'odierno ricorso, anche relativamente al riconoscimento degli interessi legali/ rivalutazione monetaria, con il favore delle
spese. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle istanze attoree, ridurre le stesse in forza del servizio effettivamente prestato In via istruttoria: come da memoria difensiva”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17/08/2024 esponeva di aver lavorato Parte_1
come docente in forza di ripetuti contratti a termine e di non aver fruito dell'erogazione della somma di € 500 annui, di cui all'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. “Carta elettronica del docente”).
La ricorrente lamentava, perciò, la violazione del principio di non discriminazione rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato invocando le clausole 4 e 6 dell'Accordo Quadro 28.3.1999, trasfuso nella Direttiva 1999/70/CE, gli articoli 14, 20
e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e l'articolo 10 della Carta sociale europea e concludeva come in epigrafe.
Il convenuto si costituiva in giudizio chiedendo la reiezione delle domande, CP_1
affermando di aver sempre erogato la necessaria formazione a tutti i docenti a tempo determinato e di non essere tenuto a garantire una parità di trattamento in tale ambito, considerata anche la natura durevole dei beni che si potevano acquistare con la
“carta elettronica”, evidenziando che, in ogni caso, nell'erogazione del bonus si doveva considerare anche la durata della prestazione effettivamente resa.
La causa era istruita solo documentalmente, trattandosi di questione di puro diritto.
Le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 14/11/2024.
All'esito il Giudice si pronunciava, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza.
Reputa questo Giudice del Lavoro che la domanda della ricorrente sia fondata e meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
Preliminarmente, ai fini della corretta individuazione delle parti del processo, va qui
Contr affermato “… il riconoscimento all' ed al suo dirigente della veste di organi del
, muniti di poteri di rappresentanza di esso verso l'esterno, ma non di CP_1 un'autonoma soggettività …”, sicché il summenzionato Ufficio “… non può essere evocato in giudizio in proprio, ma solo in rappresentanza processuale del predetto
, ai sensi dell'art. 75 cod. proc. civ., e ciò anche in forza dei regolamenti di CP_1
organizzazione che, nel tempo, lo hanno individuato come munito di «legittimazione
passiva» …”, mentre “… nessuna capacità processuale, neanche di rappresentanza, può invece riconoscersi ai c.d. Ambiti, quali mere articolazioni territoriali, non destinatarie di attribuzioni di poteri rispetto alle liti (ora art. 7, co. 3, d.p.c.m. 166/2020)
…” (v., così, in motivazione, Cass. n. 32938 del 09/11/2021).
In assenza di contestazioni ad opera del , devono ritenersi pacifici in causa CP_1
i rapporti a termine intercorsi tra le parti e la loro durata, il fatto che il negli CP_1 anni scolastici in cui ha lavorato la ricorrente ha erogato la “carta elettronica” ai docenti a tempo indeterminato, nonché il fatto che in tali periodi la ricorrente ha svolto un'attività lavorativa analoga sotto il profilo sostanziale a quella dei docenti di ruolo.
In materia di formazione le norme di riferimento, di seguito riportate, non operano alcuna differenziazione in base alla durata del contratto di lavoro in forza del quale il docente è chiamato a prestare servizio alle dipendenze dell'Amministrazione:
- l'art. 282 del d.lgs 297/1994, secondo cui l'aggiornamento delle conoscenze è un diritto dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente e va inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per le singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari, come approfondimento della preparazione didattica e come partecipazione alla ricerca e all'innovazione didattico- pedagogica;
- l'art. 28 del c.c.n.l. comparto scuola del 4.8.1995, che dispone che la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto
e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti da tale contratto;
- l'art. 63 del c.c.n.l. comparto scuola del 27.11.2007, che – dopo aver premesso come “la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane”, stabilisce che
l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio;
- l'art. 64 del c.c.n.l. da ult. cit. secondo cui: “la partecipazione ad attività di formazione
e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
L'erogazione annuale della somma di euro 500 mediante “carta elettronica” è stata prevista per i soli docenti di ruolo dal comma 121 dell'art. 1 della legge 107/2015 che
così recita: “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ ], a corsi di laurea, di laurea CP_1
magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Con DPCM del 23.9.2015 è stata data attuazione a tale norma, nei seguenti termini
(art. 2): “
1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile (…).
4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in persona del Giudice Unico del Lavoro dott.ssa Ilaria Chiarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta in data 17/08/2024 al n. 733 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili – Controversie in materia di Lavoro e di Previdenza o
Assistenza Obbligatorie per l'anno 2024, discussa all'udienza del giorno 14/11/2024
PROMOSSA DA
, con l'avv. Granata Pasquale Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del ministro pro tempore, con la Controparte_1 dott.ssa Silvia Tacus, giusta autorizzazione dell'Avvocatura distrettuale dello Stato
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA, in persona del Dirigente pro tempore
RESISTENTI
OGGETTO: “carta docenti”
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: “Nel merito, in via principale: I) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la
Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per un totale di euro 1500,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
II) per
l'effetto, condannare i resistenti, al pagamento delle spese e dei compensi professionali del presente procedimento, oltre al Rimborso forfettario e C.A.P. come per legge, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari. III) manlevare parte ricorrente, nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda, dall'eventuale condanna al pagamento delle spese. In via istruttoria: come da ricorso”.
Per la parte resistente: “Nel merito: respingere l'odierno ricorso, anche relativamente al riconoscimento degli interessi legali/ rivalutazione monetaria, con il favore delle
spese. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle istanze attoree, ridurre le stesse in forza del servizio effettivamente prestato In via istruttoria: come da memoria difensiva”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17/08/2024 esponeva di aver lavorato Parte_1
come docente in forza di ripetuti contratti a termine e di non aver fruito dell'erogazione della somma di € 500 annui, di cui all'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. “Carta elettronica del docente”).
La ricorrente lamentava, perciò, la violazione del principio di non discriminazione rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato invocando le clausole 4 e 6 dell'Accordo Quadro 28.3.1999, trasfuso nella Direttiva 1999/70/CE, gli articoli 14, 20
e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e l'articolo 10 della Carta sociale europea e concludeva come in epigrafe.
Il convenuto si costituiva in giudizio chiedendo la reiezione delle domande, CP_1
affermando di aver sempre erogato la necessaria formazione a tutti i docenti a tempo determinato e di non essere tenuto a garantire una parità di trattamento in tale ambito, considerata anche la natura durevole dei beni che si potevano acquistare con la
“carta elettronica”, evidenziando che, in ogni caso, nell'erogazione del bonus si doveva considerare anche la durata della prestazione effettivamente resa.
La causa era istruita solo documentalmente, trattandosi di questione di puro diritto.
Le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 14/11/2024.
All'esito il Giudice si pronunciava, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza.
Reputa questo Giudice del Lavoro che la domanda della ricorrente sia fondata e meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
Preliminarmente, ai fini della corretta individuazione delle parti del processo, va qui
Contr affermato “… il riconoscimento all' ed al suo dirigente della veste di organi del
, muniti di poteri di rappresentanza di esso verso l'esterno, ma non di CP_1 un'autonoma soggettività …”, sicché il summenzionato Ufficio “… non può essere evocato in giudizio in proprio, ma solo in rappresentanza processuale del predetto
, ai sensi dell'art. 75 cod. proc. civ., e ciò anche in forza dei regolamenti di CP_1
organizzazione che, nel tempo, lo hanno individuato come munito di «legittimazione
passiva» …”, mentre “… nessuna capacità processuale, neanche di rappresentanza, può invece riconoscersi ai c.d. Ambiti, quali mere articolazioni territoriali, non destinatarie di attribuzioni di poteri rispetto alle liti (ora art. 7, co. 3, d.p.c.m. 166/2020)
…” (v., così, in motivazione, Cass. n. 32938 del 09/11/2021).
In assenza di contestazioni ad opera del , devono ritenersi pacifici in causa CP_1
i rapporti a termine intercorsi tra le parti e la loro durata, il fatto che il negli CP_1 anni scolastici in cui ha lavorato la ricorrente ha erogato la “carta elettronica” ai docenti a tempo indeterminato, nonché il fatto che in tali periodi la ricorrente ha svolto un'attività lavorativa analoga sotto il profilo sostanziale a quella dei docenti di ruolo.
In materia di formazione le norme di riferimento, di seguito riportate, non operano alcuna differenziazione in base alla durata del contratto di lavoro in forza del quale il docente è chiamato a prestare servizio alle dipendenze dell'Amministrazione:
- l'art. 282 del d.lgs 297/1994, secondo cui l'aggiornamento delle conoscenze è un diritto dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente e va inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per le singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari, come approfondimento della preparazione didattica e come partecipazione alla ricerca e all'innovazione didattico- pedagogica;
- l'art. 28 del c.c.n.l. comparto scuola del 4.8.1995, che dispone che la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto
e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti da tale contratto;
- l'art. 63 del c.c.n.l. comparto scuola del 27.11.2007, che – dopo aver premesso come “la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane”, stabilisce che
l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio;
- l'art. 64 del c.c.n.l. da ult. cit. secondo cui: “la partecipazione ad attività di formazione
e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
L'erogazione annuale della somma di euro 500 mediante “carta elettronica” è stata prevista per i soli docenti di ruolo dal comma 121 dell'art. 1 della legge 107/2015 che
così recita: “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ ], a corsi di laurea, di laurea CP_1
magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Con DPCM del 23.9.2015 è stata data attuazione a tale norma, nei seguenti termini
(art. 2): “
1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile (…).
4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo
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