Trib. Messina, sentenza 06/11/2024, n. 2464
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Testo completo
N. R.G. 2095 /2023
IL TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
N. R.G. 2095/2023
In composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott. Salvatore Irullo, nella causa civile promossa da:
RO TI IE, nata l'[...] a [...], USA;
IS PA
AL, nata il [...] a [...], USA;
IS ST
NE, nata il [...] a [...], USA;
IS AD IL, nata il [...] A Boston, USA, tutte residenti in 221 Minot St, APT Boston, MA 02124,
USA e rappresentate e difese, giusta procura in atti, dall'Avv. Luca Ruggeri (C.F.
[...]) e dall'Avv. stabilito Simona Guerra (C.F.
[...]), ricorrenti contro
MINISTERO DELL'INTERNO (C.F. 80007890835), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Messina (C.F. ADS80003660836), presso i cui uffici in Via dei Mille is. 221 è ope legis domiciliato, resistente
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16.09.2024, esaminati atti e documenti di causa, analizzate le questioni controverse, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 05.05.2023, le ricorrenti adivano questo Tribunale per chiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere diretti discendenti della sig.ra MA ER,
cittadina italiana nata il [...] a [...]. Più precisamente, le istanti esponevano: che la sig.ra MA ER emigrava in America, dove sposava il sig. AS GI il 28.02.1907;
che da predetta unione coniugale nasceva, a
Boston, in data 03.07.1912, la sig.ra CE GI;
che la sig.ra MA ER
(GI dopo il matrimonio) si naturalizzava in data 10.05.1937;
che la sig.ra CE
GI, sposava, a Boston, in data 04.08.1941, il sig. ME F. OW;
che da predetto legame nasceva, a Boston, in data 25.09.1947, il sig. RT ON OW;
che quest'ultimo si univa in matrimonio con la sig.ra IE A. Patchin, in data 02.05.1966,
a Boston;
che da predetta unione nasceva, a Boston, in data 11.08.1967, la sig.ra TI
MA OW, odierna ricorrente;
che quest'ultima convolava a nozze con il sig.
ST RO IS, a Boston, in data 30.06.1995;
che da tale matrimonio nascevano le altre tre odierne ricorrenti, a Boston, la sig.ra YT RA IS
(18.10.1996), la sig.ra ST AT IS (04.09.1998) e la sig.ra AD
AI IS (30.07.2001).
Il Ministero dell'Interno si costituiva in giudizio per il tramite dell'Avvocatura
Distrettuale dello Stato senza, tuttavia, contestare nel merito la domanda di parte avversa e rimettendo al Tribunale adito l'accertamento della c.d. continuità genealogica al fine del riconoscimento della cittadinanza italiana in favore delle odierne ricorrenti.
Parte resistente avanzava, tuttavia, richiesta di compensazione delle spese di lite, evidenziando l'impossibilità per l'Amministrazione, in assenza di un intervento del legislatore, di dar luogo alla diretta applicazione dei principi elaborati dalla Corte
Costituzionale e dalla Suprema Corte di Cassazione in relazione alla trasmissione in linea femminile della cittadinanza iure sanguinis, essendo la stessa vincolata ad applicare in maniera letterale le disposizioni di legge tutt'oggi vigenti.
Gli atti di causa venivano comunicati al Pubblico Ministero, trattandosi di un procedimento attinente allo status della persona.
All'udienza del 16.09.2024, la causa veniva stata assunta in decisione.
* * *
Va, in primo luogo, precisato che la decisione è di competenza di questo
Tribunale, in virtù della previsione di cui all'art. 1 co. 36 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, entrata in vigore il 24.12.2021, che ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto legge 17.02.2017 n. 13, prevedendo che “All'art. 4, comma 5, del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, convertito con modificazioni, dalla legge
13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, infine, il seguente periodo: Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. Pertanto, essendo l'ava delle odierne richiedenti nata nel Comune di Villafranca Tirrena (ME), il procedimento è di competenza dell'intestato Tribunale, che giudica in composizione monocratica. Infatti, ai sensi dell'art. 3, comma 2 D.L.
13/2017 “le sezioni specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana” mentre ai sensi del successivo comma 4 “salvo quanto previsto dal comma 4-bis, In deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica”. Tale espressa deroga consente di superare anche la previsione contenuta nel medesimo art. 50 bis, primo comma n. 1 c.p.c. secondo cui è competente il
Tribunale in composizione collegiale nelle cause in cui è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero “salvo che sia diversamente disposto”.
Deve, altresì, ritenersi sussistente il requisito dell'interesse ad