Trib. Cosenza, sentenza 03/01/2025, n. 9

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Cosenza, sentenza 03/01/2025, n. 9
Giurisdizione : Trib. Cosenza
Numero : 9
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1797/2024 R.G.
TRA

VE AN, con Avv. Francesco Reale ricorrente
E

INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv.ti Umberto
Ferrato e Gilda Avena resistente

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso del 7.5.2024 ritualmente notificato EN NA proponeva opposizione alla ordinanza ingiunzione INPS n. OI - 002088033, notificata il
12.4.2024 e con la quale era stato intimato il pagamento dell'importo ivi indicato a titolo di sanzioni amministrative per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori relative all'anno 2018, chiedendone la declaratoria di illegittimità/nullità.
Lamentava la illegittimità della ordinanza ingiunzione opposta per: 1) intervenuta prescrizione della sanzione, deducendo l'omessa notifica dell'atto presupposto richiamato nell'ordinanza ingiunzione, ossia il verbale di accertamento n. INPS.2500.30/12/2019.0425158 del 30/12/2019;
2) la violazione dell'art. 14 della legge n. 689/1981;
3) violazione dell'art. 28 della
Legge n. 689/1981
;
4) la sproporzione della sanzione.
1
Si costituiva in giudizio l'INPS chiedendo “[..] accertare e dichiarare la nullità della notifica conseguentemente ammettere la documentazione depositata ovvero rimettere l'INPS nei termini;
- respingere il ricorso promosso, in quanto inammissibile e/o infondato;
- per l'effetto, confermare l'ordinanza ingiunzione opposta nella misura di giustizia, con favore di spese”
.
Istruita
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