Trib. Foggia, sentenza 21/05/2024, n. 1399
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Testo completo
N. R.G. 707/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, composto dai seguenti sigg. Magistrati:
1) dott. C P Presidente relatore
2) dott. A M Gdice
3) dott. R B Gdice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, avente ad oggetto Separazione personale coniugi, iscritta nel
Ruolo Generale degli Affari civili sotto il numero 707/2021, promossa da
nata a Foggia il 15 dicembre 1986 (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. S A, elettivamente domiciliata come in atti
RICORRENTE
C
nato a Torino il 20 dicembre 1984 (C.F.: , Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. N T, elettivamente domiciliato come in atti
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL
Pubblico Ministero, in sede
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 12 febbraio 2024, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note scritte, da intendersi in questa sede integralmente richiamate.
pagina 1 di 12
Il G.I. ha riservato di riferire al Collegio per la decisione, con l'assegnazione dei termini ex art.
190 c.p.c., per il deposito delle memorie difensive.
Il PM ha reso il suo parere in data 14 febbraio 2024.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 4 febbraio 2021 premesso di avere contratto Parte_1
matrimonio con in data 22 agosto 2008, che dalla unione sono nati i figli Controparte_1
(nato a Lucera il 16.12.2006) e (nata a Lucera il 3.11.2009) e Persona_1 Per_2 [...]
(in data 04.10.2019 in Foggia), che l'unione è in crisi per comportamenti ascrivibili Per_3 al resistente, ha chiesto: “Che l'Ill.mo Tribunale adito, previa fissazione dell'udienza presidenziale, per la comparizione dei coniugi dinanzi a sé, al fine di pronunciare i provvedimenti temporanei ad urgenti, Voglia adottare i seguenti provvedimenti definitivi: 1)
Autorizzare i coniugi a vivere separati, con l'obbligo di comunicarsi eventuali cambi di residenza, 2) Dichiarare che la separazione dei coniugi è addebitabile al Sig. , ai sensi CP_1 dell'art. 151 II° comma c.c., per la palese e reiterata violazione degli obblighi di cui agli artt.
143, 147 e 148 c.c.;
3) Affidare i figli minori in via esclusiva alla ricorrente per le ragioni esposte nella narrativa del presente atto;
4) Disporre a carico del Sig. il versamento di CP_1
un contributo al mantenimento mensile dei figli, nella misura € 170,00 mensili, per ciascun figlio, con il riconoscimento delle variazioni Istat annuali da determinarsi, entro e non oltre, il mese di luglio di ogni anno, oltre al 50% delle spese straordinarie. 5) Onerare il convenuto delle spese ed onorari del presente giudizio”.
Con decreto del 17 febbraio 2021 è stata fissata l'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale.
Con comparsa di costituzione del 27 aprile 2021 si è costituito in giudizio che, Controparte_1
nel contestare tutte le avverse difese, adducendo che la crisi familiare è addebitabile ai comportamenti della moglie, ha così concluso: “CHIEDE che l'On.Le Tribunale di Foggia, ai sensi ed agli effetti della normativa di cui agli artt. ex art. 706, comma 3, c.p.c., previa emanazione dei provvedimenti presidenziali di legge, contrariis reiectis, Voglia accogliere le seguenti C O N C L U S I O N I 1. in via preliminare, sospendere il presente giudizio di separazione ed ordinare alla parte ricorrente di invitare la parte resistente ad aderire alla
pagina 2 di 12 prodromica fase di negoziazione assistita nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa, per tutte le ragioni e le motivazioni illustrate in premessa, con tutte le conseguenze di legge;
2. in via provvisoria ed urgente, ammonire la sig.ra ai sensi dell'art. 709 ter Parte_1
n. 1 c.p.c. a causa dell'evidente volontà di alienazione parentale della figlia minore
[...]
ai danni del padre V, condannarla ad equo risarcimento nei riguardi della Per_3
medesima figlia minore e del padre ai sensi dell'art. 709 ter nn. 2 e 3 c.p.c. Controparte_1
sulla base delle risultanze della espletando C.T.U., sanzionarla ogni volta che dovesse essere mortificato il diritto di visita del padre con la medesima minore ai sensi dell'art. 709 ter n. 4
c.p.c. ed assumere ogni provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale della sig.ra
ritenuto necessario nel caso di reiterati comportamenti di alienazione parentale, Parte_1
per tutte le ragioni motivate in premessa, con tutte le conseguenze di legge;
3. in via principale
e nel merito, dichiarare la separazione a causa di profonde ed insanabili incomprensioni tra i coniugi e di una palese incompatibilità caratteriale che hanno reso la vita Parte_2
coniugale sempre più difficile, rendendo in ultimo intollerabile la serena prosecuzione della convivenza familiare, e autorizzare i medesimi coniugi a vivere separatamente con l'obbligo reciproco di rispettarsi e di collaborare nell'interesse esclusivo dei figli minori, nonché rigettare l'addebito chiesto a carico del sig. in assenza dei presupposti alla luce di tutto CP_1
quanto sostenuto in premessa, con tutte le conseguenze di legge;
4. per tutto quanto sostenuto, argomentato e documentato nel presento atto di costituzione, disporre l'affidamento esclusivo dei figli minori (C.F.: ), nato a Lucera (FG) il Persona_4 C.F._3
16.12.2006, e (C.F.: ), nata a Lucera il 03.11.2009, che Parte_3 C.F._4
continueranno a vivere in P (FG) con il padre presso la Controparte_1
casa familiare, viste e considerate le volontà di entrambi i minori di voler rimane affidati e/o collocati con il padre, il quale eserciterà separatamente la potestà genitoriale in merito alle questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che riguardino gli stessi figli. 5. per
l'effetto, disporre che la casa coniugale sita in P (FG) alla Via Vittorio
Veneto, 3, venga concordemente lasciata nella piena disponibilità del marito Controparte_1
con l'intero mobilio in quanto genitore affidatario e/o collocatario dei minori Per_1
e e comunque non assegnare alla parte ricorrente la casa coniugale con tutto
[...] Per_2
quanto in essa contenuto per abbandono del tetto coniugale e per tutte le ragioni esposte in
pagina 3 di 12 premessa;
6. disporre l'affidamento condiviso dell'altra figlia minore Persona_3
(C.F.: ), nata a Foggia il 04.10.2019, che continuerà a vivere in Foggia C.F._5
con la madre, la quale eserciterà separatamente la potestà genitoriale in merito alle questioni di ordinaria amministrazione che riguardi la stessa figlia. Alla luce di quanto motivato sopra, si ritiene necessario garantire il diritto di visita e gli incontri al padre al fine di vedere CP_1
la figlia minore , collocata presso la madre. Il padre, in quanto residente in Persona_3
P, ha la facoltà di tenere con sé la figlia minore per il tempo e con gli orari da concordare di volta in volta con il rispettivo coniuge, compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi della stessa minore e preferibilmente durante due week end al mese. In particolare, il padre potrà stare con la figlia ogni mercoledì Controparte_1 Persona_3
pomeriggio dalle ore 18.00 alle ore 20.00 e per due fine settimana al mese da sabato sera dalle ore 19.00 alla domenica fino alle ore 20.00, con l'impegno di accompagnare la stessa figlia presso l'abitazione della madre , in Foggia alla Via San Severo, 233, Parte_1
compatibilmente con gli impegni e le esigenze della stessa minore. Nei fine settimana e nello specifico, sabato sera dalle ore 19.00 alla successiva domenica fino alle ore 20.00, la minore
potrà stare alternativamente con il padre e la madre per due week end al Persona_3
mese. Inoltre, il padre ha facoltà di tenere con sé la figlia minore per dieci Persona_3
giorni nel mese di luglio di ciascun anno e precisamente dal 1 al 10 luglio e per quindici giorni nel mese di agosto di ciascun anno e precisamente dal 1 al 16 agosto alternativamente con il padre e la madre a partire dall'anno 2021, oltre a periodi aggiuntivi da concordarsi con congruo anticipo di almeno venti giorni, con la madre e nel rispetto degli impegni scolastici e sportivo – agonistici della minore. La minore trascorrerà metà delle vacanze natalizie in compagnia del padre e l'altra metà in compagnia della
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, composto dai seguenti sigg. Magistrati:
1) dott. C P Presidente relatore
2) dott. A M Gdice
3) dott. R B Gdice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, avente ad oggetto Separazione personale coniugi, iscritta nel
Ruolo Generale degli Affari civili sotto il numero 707/2021, promossa da
nata a Foggia il 15 dicembre 1986 (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. S A, elettivamente domiciliata come in atti
RICORRENTE
C
nato a Torino il 20 dicembre 1984 (C.F.: , Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. N T, elettivamente domiciliato come in atti
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL
Pubblico Ministero, in sede
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 12 febbraio 2024, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note scritte, da intendersi in questa sede integralmente richiamate.
pagina 1 di 12
Il G.I. ha riservato di riferire al Collegio per la decisione, con l'assegnazione dei termini ex art.
190 c.p.c., per il deposito delle memorie difensive.
Il PM ha reso il suo parere in data 14 febbraio 2024.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 4 febbraio 2021 premesso di avere contratto Parte_1
matrimonio con in data 22 agosto 2008, che dalla unione sono nati i figli Controparte_1
(nato a Lucera il 16.12.2006) e (nata a Lucera il 3.11.2009) e Persona_1 Per_2 [...]
(in data 04.10.2019 in Foggia), che l'unione è in crisi per comportamenti ascrivibili Per_3 al resistente, ha chiesto: “Che l'Ill.mo Tribunale adito, previa fissazione dell'udienza presidenziale, per la comparizione dei coniugi dinanzi a sé, al fine di pronunciare i provvedimenti temporanei ad urgenti, Voglia adottare i seguenti provvedimenti definitivi: 1)
Autorizzare i coniugi a vivere separati, con l'obbligo di comunicarsi eventuali cambi di residenza, 2) Dichiarare che la separazione dei coniugi è addebitabile al Sig. , ai sensi CP_1 dell'art. 151 II° comma c.c., per la palese e reiterata violazione degli obblighi di cui agli artt.
143, 147 e 148 c.c.;
3) Affidare i figli minori in via esclusiva alla ricorrente per le ragioni esposte nella narrativa del presente atto;
4) Disporre a carico del Sig. il versamento di CP_1
un contributo al mantenimento mensile dei figli, nella misura € 170,00 mensili, per ciascun figlio, con il riconoscimento delle variazioni Istat annuali da determinarsi, entro e non oltre, il mese di luglio di ogni anno, oltre al 50% delle spese straordinarie. 5) Onerare il convenuto delle spese ed onorari del presente giudizio”.
Con decreto del 17 febbraio 2021 è stata fissata l'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale.
Con comparsa di costituzione del 27 aprile 2021 si è costituito in giudizio che, Controparte_1
nel contestare tutte le avverse difese, adducendo che la crisi familiare è addebitabile ai comportamenti della moglie, ha così concluso: “CHIEDE che l'On.Le Tribunale di Foggia, ai sensi ed agli effetti della normativa di cui agli artt. ex art. 706, comma 3, c.p.c., previa emanazione dei provvedimenti presidenziali di legge, contrariis reiectis, Voglia accogliere le seguenti C O N C L U S I O N I 1. in via preliminare, sospendere il presente giudizio di separazione ed ordinare alla parte ricorrente di invitare la parte resistente ad aderire alla
pagina 2 di 12 prodromica fase di negoziazione assistita nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa, per tutte le ragioni e le motivazioni illustrate in premessa, con tutte le conseguenze di legge;
2. in via provvisoria ed urgente, ammonire la sig.ra ai sensi dell'art. 709 ter Parte_1
n. 1 c.p.c. a causa dell'evidente volontà di alienazione parentale della figlia minore
[...]
ai danni del padre V, condannarla ad equo risarcimento nei riguardi della Per_3
medesima figlia minore e del padre ai sensi dell'art. 709 ter nn. 2 e 3 c.p.c. Controparte_1
sulla base delle risultanze della espletando C.T.U., sanzionarla ogni volta che dovesse essere mortificato il diritto di visita del padre con la medesima minore ai sensi dell'art. 709 ter n. 4
c.p.c. ed assumere ogni provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale della sig.ra
ritenuto necessario nel caso di reiterati comportamenti di alienazione parentale, Parte_1
per tutte le ragioni motivate in premessa, con tutte le conseguenze di legge;
3. in via principale
e nel merito, dichiarare la separazione a causa di profonde ed insanabili incomprensioni tra i coniugi e di una palese incompatibilità caratteriale che hanno reso la vita Parte_2
coniugale sempre più difficile, rendendo in ultimo intollerabile la serena prosecuzione della convivenza familiare, e autorizzare i medesimi coniugi a vivere separatamente con l'obbligo reciproco di rispettarsi e di collaborare nell'interesse esclusivo dei figli minori, nonché rigettare l'addebito chiesto a carico del sig. in assenza dei presupposti alla luce di tutto CP_1
quanto sostenuto in premessa, con tutte le conseguenze di legge;
4. per tutto quanto sostenuto, argomentato e documentato nel presento atto di costituzione, disporre l'affidamento esclusivo dei figli minori (C.F.: ), nato a Lucera (FG) il Persona_4 C.F._3
16.12.2006, e (C.F.: ), nata a Lucera il 03.11.2009, che Parte_3 C.F._4
continueranno a vivere in P (FG) con il padre presso la Controparte_1
casa familiare, viste e considerate le volontà di entrambi i minori di voler rimane affidati e/o collocati con il padre, il quale eserciterà separatamente la potestà genitoriale in merito alle questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che riguardino gli stessi figli. 5. per
l'effetto, disporre che la casa coniugale sita in P (FG) alla Via Vittorio
Veneto, 3, venga concordemente lasciata nella piena disponibilità del marito Controparte_1
con l'intero mobilio in quanto genitore affidatario e/o collocatario dei minori Per_1
e e comunque non assegnare alla parte ricorrente la casa coniugale con tutto
[...] Per_2
quanto in essa contenuto per abbandono del tetto coniugale e per tutte le ragioni esposte in
pagina 3 di 12 premessa;
6. disporre l'affidamento condiviso dell'altra figlia minore Persona_3
(C.F.: ), nata a Foggia il 04.10.2019, che continuerà a vivere in Foggia C.F._5
con la madre, la quale eserciterà separatamente la potestà genitoriale in merito alle questioni di ordinaria amministrazione che riguardi la stessa figlia. Alla luce di quanto motivato sopra, si ritiene necessario garantire il diritto di visita e gli incontri al padre al fine di vedere CP_1
la figlia minore , collocata presso la madre. Il padre, in quanto residente in Persona_3
P, ha la facoltà di tenere con sé la figlia minore per il tempo e con gli orari da concordare di volta in volta con il rispettivo coniuge, compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi della stessa minore e preferibilmente durante due week end al mese. In particolare, il padre potrà stare con la figlia ogni mercoledì Controparte_1 Persona_3
pomeriggio dalle ore 18.00 alle ore 20.00 e per due fine settimana al mese da sabato sera dalle ore 19.00 alla domenica fino alle ore 20.00, con l'impegno di accompagnare la stessa figlia presso l'abitazione della madre , in Foggia alla Via San Severo, 233, Parte_1
compatibilmente con gli impegni e le esigenze della stessa minore. Nei fine settimana e nello specifico, sabato sera dalle ore 19.00 alla successiva domenica fino alle ore 20.00, la minore
potrà stare alternativamente con il padre e la madre per due week end al Persona_3
mese. Inoltre, il padre ha facoltà di tenere con sé la figlia minore per dieci Persona_3
giorni nel mese di luglio di ciascun anno e precisamente dal 1 al 10 luglio e per quindici giorni nel mese di agosto di ciascun anno e precisamente dal 1 al 16 agosto alternativamente con il padre e la madre a partire dall'anno 2021, oltre a periodi aggiuntivi da concordarsi con congruo anticipo di almeno venti giorni, con la madre e nel rispetto degli impegni scolastici e sportivo – agonistici della minore. La minore trascorrerà metà delle vacanze natalizie in compagnia del padre e l'altra metà in compagnia della
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