Trib. Castrovillari, sentenza 11/03/2024, n. 452
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Testo completo
All'udienza del 11.03.2024, RGC n. 2241/2014 dinanzi la dott.ssa Vanessa Avolio sono comparsi:
L'avv. PRINZO NICOLA, per delega dell'avv. Formichella Francesco, per parte attrice, il quale
precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi ed ai verbali di causa e chiede che la
causa sia trattenuta in decisione;
L'avv. MANNA MARIA, per parte convenuta EN, la quale precisa le conclusioni riportandosi
ai propri scritti difensivi ed ai verbali di causa e chiede che la causa sia trattenuta in decisione;
A questo punto, il Giudice invita le parti a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono la causa riportandosi ai propri scritti difensivi.
IL GIUDICE
Si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente sentenza
Verbale chiuso alle ore 14.45
RG 2241/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della
dott.ssa Vanessa Avolio, a seguito di discussione ex art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 2241 del R.G. 2014 (avente ad oggetto richiesta
risarcimento danni), promossa da:
SA EN (C.F.: [...]), rappresentato e difeso dall'avv. Francesco
Formichella e nel cui studio in SS alla Via Milano, n, 12, elettivamente domicilia;
- attore -
contro
SA ID residente in [...]
- convenuto contumace –
nonchè
GENERALI BUSINESS SOLUTION S.c.p.a. (C.F.: 008853510077), in persona del l.r.p.t.,
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Manna e nel cui studio in Cosenza alla Via S. Sesti, n. 58,
elettivamente domicilia;
- convenuto –
Conclusioni e discussione: come da verbale d'udienza del 11.03.2024, da intendersi qui
integralmente riportate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
RG 2241/2014
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo
testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del
2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art.
58, comma 2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la "esposizione
dello svolgimento del processo", bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
della decisione", dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz.
c.p.c., ai sensi del quale "la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n.
4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni
giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi".
Con atto di citazione ritualmente notificato, AP NI ha evocato in giudizio gli odierni
convenuti assumendo che in data 26.01.2012, alle ore 17.15 circa al C.so Garibaldi in SS
Centro nei pressi del civico 107 - mentre percorreva a piedi il senso di marcia contrario al senso
unico imposto – veniva investito dal veicolo Mercedes Classe A, tg,to BZ098EJ, che effettuava
manovra di retromarcia per fuoriuscire dal parcheggio e rimettersi nel flusso di circolazione non
avvedendosi del AP provocava la caduta dello stesso procurandogli lesioni per le quali si rendeva
necessario il trasporto presso il locale nosocomio per le opportune terapie mediche.
Ritenendo che la causazione del sinistro de quo fosse da ascrivere a responsabilità esclusiva dei
convenuti, concludeva invocando l'integrale ristoro dei danni patiti da cui detrarre l'importo di euro
3.000,00 già versato dalla compagnia assicurativa, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di
spese e competenze di causa da distrarre a beneficio del procuratore dichiaratosi antistatario.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di risposta depositata in cancelleria il 17.12.2014 si
costituiva in giudizio la EN NE SO, la quale preliminarmente eccepiva la genericità
dell'atto di citazione in violazione dell'art. 163 co 3 e 4, c.p.c.. Nel merito, contestava in fatto ed in
diritto la domanda attorea, di cui chiedeva l'integrale rigetto, concludendo nel ritenere la somma di
euro 3.000,00, già versata, satisfattiva di ogni richiesta. In subordine – dichiarare la concorsualità
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del AP nella produzione dell'evento e per l'effetto disporre una congrua riduzione del quantum
richiesto, con il favore degli onorari di lite.
Seppure regolarmente evocato in giudizio nessuno si costituiva per IS ID e all'udienza del
15.01.2015 ne veniva dichiarata la contumacia.
Il giudizio veniva istruito a mezzo produzione documentale, espletamento di prova testimoniale e
consulenza medica sulla persona dell'attore;
all'udienza del 11.03.2024, il giudice invitava le parti a
discutere la causa a sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. che veniva decisa con sentenza messa all'esito
della camera di consiglio, le parti, oramai, assenti.
Si da atto che il presente fascicolo è pervenuto a questo giudicante nella fase decisoria.
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La domanda è fondata e va accolta nei limiti di cui si dirà.
1. Preliminarmente andrà rigettata l'eccezione sollevata da parte convenuta relativamente alla
genericità dell'atto di citazione. A tal uopo si richiama, e qui si intende integralmente riportata,
l'ordinanza emessa in data 11.11.2015 a firma dott.ssa M.F. Di Maio di rigetto dell'eccezione
sollevata atteso che la domanda è sufficientemente specifica sia in relazione al quantum, sia in
relazione all'an debeatur tanto da permettere a parte convenuta di formulare esaurientemente le
proprie difese.
Nel merito si rileva quanto segue.
2. Adduce parte attorea che in data 26.01.2012, alle ore 17.15 circa, mentre percorreva a piedi C.so
Garibaldi di SS, veniva investito dall'autovettura Mercedes Classe A, tg,ta BX098EJ, di
proprietà di IS ID e condotta da RZ EN.
Sulla base di tali premesse l'attore ha proposto azione risarcitoria nei confronti di IS ID, quale
proprietario dell'autovettura danneggiante, e della EN NE SO, quale compagnia di
assicurazione.
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Deve procedersi preliminarmente all'accertamento della responsabilità nella causazione
dell'incidente per cui è causa.
Il teste PI TR, che ha assistito ai fatti di causa, indifferente, interrogato sui capitoli di cui alla
memoria istruttoria ex art. 183 co VI c.p.c. di parte attrice all'udienza del 22.01.2018 riferisce
“Confermo i capitoli di prova contrassegnati dai numeri 1), 2), 3), 4), 5) contenuti nella memoria di
cui all'art. 183 co VI, c.p.c…………Preciso che ciò posso confermare in quanto verso la fine di
gennaio 2012 mi trovavo a piedi insieme al sig. AP NI quando il veicolo Mercedes nel
fuoriuscire a retromarcia da un parcheggio colpiva il sig. AP sul ginocchio destro…..noi
percorrevamo la strada in senso opposto rispetto al senso unico imposto per le auto. L'autovettura
colpiva il ginocchio destro con la parte posteriore. Dopo l'urto il AP è caduto per terra e
accusava dolori al ginocchio e se non ricordo male anche al collo. Non sono intervenute autorità
sul posto né l'ambulanza. L'autista della Mercedes mentre noi passavamo era intento a guardare la
strada per capire se poteva effettuare la retromarcia e per questo non ci ha visti. La manovra di
retromarcia è stata repentina e noi due non ci siamo proprio accorti che stesse ripartendo, anzi il
veicolo è partito improvvisamente e non ci ha dato modo di spostarci. Subito dopo l'occorso siamo
entrati nella mia attività e il AP a chiamato un suo familiare per farsi accompagnare in
Ospedale”.
Le risultanze processuali inducano a ritenere la responsabilità del conducente del Mercedes, che non
avvedendosi del pedone nell'effettuare manovra di retromarcia, lo investiva mentre lo stesso
camminava.
Occorre rilevare inoltre che lo svolgimento dell'incidente come effetto di un investimento da parte
di un'auto in retromarcia è stato dichiarato dal medesimo attore anche al tempo dell'ingresso nel
Pronto Soccorso dell'Ospedale di SS (anche l'orario di ingresso in Ospedale è compatibile
con le circostanze di tempo del sinistro - vedi doc. 5 fascicolo di parte attrice).
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Anche tali elementi sono