Trib. Messina, sentenza 04/05/2024, n. 878
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Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando,
in esito al deposito delle note scritte, sostitutive, ex art. 127 ter c.p.c. dell'udienza del ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 1431 2022 R.G. e vertente
TRA
AE OM, C.F. [...], rappresentato e difeso, dall'avv. AMALFA FRANCESCO PAOLO giusta procura in atti
ricorrente
CONTRO
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA, in persona del legale rappresentante p.t., p.iva 80002760835 rappresentata e difesa dall'avv.
SPOLAOR ANTONELLA, giusta procura in atti
Resistente
1
OGGETTO: crediti di lavoro
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Esame dei fatti di causa.
Con ricorso depositato in 16/03/2022 il ricorrente instava per il riconoscimento delle mansioni superiori, riconducibili alla categoria C, dal 2 ottobre 2017 al 19 novembre 2019, con conseguente condanna della Città Metropolitana di Messina alla corresponsione, a titolo di differenze stipendiali, della somma di € 2.762,66 nonché dell'indennità di vigilanza per € 1.365,63.
Fondava la propria richiesta sul fatto che nell'aprile 2016, con nota n. prot.908/16/Gab, il Commissario Straordinario della Città Metropolitana di
Messina, preso atto della necessità di individuare nell'ambito della Area di
Vigilanza ulteriori profili rispetto a quelli già previsti, al fine di una “razionale implementazione del Corpo da attuarsi con procedura di mobilità orizzontale”, emanò un atto di indirizzo, per l'istituzione dei profili professionali di
Collaboratore di vigilanza ( cat B/3 ex V q.f.) ed Istruttore di vigilanza (Cat. B/1 ex IV q.f.) .
Riteneva quindi il ricorrente che, avendo disimpegnato tali mansioni, esse assurgessero ad una qualifica professionale superiore.
Resisteva alla pretesa la Città Metropoitana di Messina evidenziando come, espressamente, il Regolamento prevedesse la copertura di tali posti con mobilità orizzontale e che quindi si trattasse dell'attribuzione di profili diversi di professionalità all'interno della medesima categoria, non di quella superiore.
Specificava inoltre che l'attività lavorativa veniva disimpegnata sempre con la supervisione del superiore, appartenente al profilo C.
Instava pertanto nel rigetto del ricorso.
Depositate le note difensive, la causa veniva decisa.
2
2. Quadro normativo di riferimento.
L'esame delle questioni sottese al giudizio viene svolto richiamando, ex art. 118 disp.att.c.p.c., le motivazioni adottate dai precedenti dell'Ufficio, depositati da parte resistente.
Si osserva che la legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale è rappresentata dalla l. 65/1986, la quale, oltre a prevedere l'adozione di appositi regolamenti comunali disciplinanti il corpo di polizia municipale (art.4), dispone, all'art. 12, che anche “Gli enti locali diversi dai comuni svolgono le funzioni di polizia locale di cui sono titolari, anche a mezzo di appositi servizi…”.
L'art. 6, inoltre, riconosce alla legislazione regionale la possibilità di intervenire in materia di polizia municipale, nel rispetto delle norme e dei principi stabiliti nella legge quadro.
Il legislatore siciliano ha quindi integrato la normativa nazionale con propria l.r.
17/1990.
La Città Metropolitana di Messina, in attuazione delle superiori disposizioni, dispone di un proprio Corpo di Polizia Metropolitana, già Polizia Provinciale, la cui organizzazione generale e le cui funzioni sono disciplinate da appositi regolamenti.
Sulla base di tale quadro normativo, con atto di indirizzo prot. 908/16/GAB del
5.4.2016 e deliberazione n. 36 del 2.11.2016 veniva approvato il nuovo regolamento del Corpo di Polizia Metropolitana, che prevedeva nella propria struttura, all'art. 13, anche le figure dei Collaboratori di Polizia Metropolitana cat. B3 e degli Esecutori di Polizia Metropolitana cat. B1.
All'esito di una procedura di mobilità orizzontale, il ricorrente, già in possesso del profilo professionale di “Collboratore amministrativo”, veniva inquadrato nel profilo professionale di “Collaboratore di Polizia Metropolitana”, cat. B3,
3
p.e. B5 (Determinazione n970 del 2.10.2017), con assegnazione presso la
Sezione Polizia Ambientale (cfr. nota di servizio prot. 851 del 5.10.2017).
A seguito di alcuni atti di indirizzo emanati dal Sindaco Metropolitano (prot.
1963/19/GAB del 2.8.2019 e 2433/19/GAB del 2.10.2019), con Deliberazione n.
37 del 31.10.2019 veniva approvato il nuovo Regolamento del Corpo di Polizia
Metropolitana, che non prevedeva più le figure di Collaboratori di Polizia
Metropolitana cat. B3 ed Esecutori di Polizia Metropolitana cat. B1.
3. Esame della posizione del ricorrente. Onere della prova.
E' noto in giursirpduenza come “il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando,
in esito al deposito delle note scritte, sostitutive, ex art. 127 ter c.p.c. dell'udienza del ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 1431 2022 R.G. e vertente
TRA
AE OM, C.F. [...], rappresentato e difeso, dall'avv. AMALFA FRANCESCO PAOLO giusta procura in atti
ricorrente
CONTRO
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA, in persona del legale rappresentante p.t., p.iva 80002760835 rappresentata e difesa dall'avv.
SPOLAOR ANTONELLA, giusta procura in atti
Resistente
1
OGGETTO: crediti di lavoro
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Esame dei fatti di causa.
Con ricorso depositato in 16/03/2022 il ricorrente instava per il riconoscimento delle mansioni superiori, riconducibili alla categoria C, dal 2 ottobre 2017 al 19 novembre 2019, con conseguente condanna della Città Metropolitana di Messina alla corresponsione, a titolo di differenze stipendiali, della somma di € 2.762,66 nonché dell'indennità di vigilanza per € 1.365,63.
Fondava la propria richiesta sul fatto che nell'aprile 2016, con nota n. prot.908/16/Gab, il Commissario Straordinario della Città Metropolitana di
Messina, preso atto della necessità di individuare nell'ambito della Area di
Vigilanza ulteriori profili rispetto a quelli già previsti, al fine di una “razionale implementazione del Corpo da attuarsi con procedura di mobilità orizzontale”, emanò un atto di indirizzo, per l'istituzione dei profili professionali di
Collaboratore di vigilanza ( cat B/3 ex V q.f.) ed Istruttore di vigilanza (Cat. B/1 ex IV q.f.) .
Riteneva quindi il ricorrente che, avendo disimpegnato tali mansioni, esse assurgessero ad una qualifica professionale superiore.
Resisteva alla pretesa la Città Metropoitana di Messina evidenziando come, espressamente, il Regolamento prevedesse la copertura di tali posti con mobilità orizzontale e che quindi si trattasse dell'attribuzione di profili diversi di professionalità all'interno della medesima categoria, non di quella superiore.
Specificava inoltre che l'attività lavorativa veniva disimpegnata sempre con la supervisione del superiore, appartenente al profilo C.
Instava pertanto nel rigetto del ricorso.
Depositate le note difensive, la causa veniva decisa.
2
2. Quadro normativo di riferimento.
L'esame delle questioni sottese al giudizio viene svolto richiamando, ex art. 118 disp.att.c.p.c., le motivazioni adottate dai precedenti dell'Ufficio, depositati da parte resistente.
Si osserva che la legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale è rappresentata dalla l. 65/1986, la quale, oltre a prevedere l'adozione di appositi regolamenti comunali disciplinanti il corpo di polizia municipale (art.4), dispone, all'art. 12, che anche “Gli enti locali diversi dai comuni svolgono le funzioni di polizia locale di cui sono titolari, anche a mezzo di appositi servizi…”.
L'art. 6, inoltre, riconosce alla legislazione regionale la possibilità di intervenire in materia di polizia municipale, nel rispetto delle norme e dei principi stabiliti nella legge quadro.
Il legislatore siciliano ha quindi integrato la normativa nazionale con propria l.r.
17/1990.
La Città Metropolitana di Messina, in attuazione delle superiori disposizioni, dispone di un proprio Corpo di Polizia Metropolitana, già Polizia Provinciale, la cui organizzazione generale e le cui funzioni sono disciplinate da appositi regolamenti.
Sulla base di tale quadro normativo, con atto di indirizzo prot. 908/16/GAB del
5.4.2016 e deliberazione n. 36 del 2.11.2016 veniva approvato il nuovo regolamento del Corpo di Polizia Metropolitana, che prevedeva nella propria struttura, all'art. 13, anche le figure dei Collaboratori di Polizia Metropolitana cat. B3 e degli Esecutori di Polizia Metropolitana cat. B1.
All'esito di una procedura di mobilità orizzontale, il ricorrente, già in possesso del profilo professionale di “Collboratore amministrativo”, veniva inquadrato nel profilo professionale di “Collaboratore di Polizia Metropolitana”, cat. B3,
3
p.e. B5 (Determinazione n970 del 2.10.2017), con assegnazione presso la
Sezione Polizia Ambientale (cfr. nota di servizio prot. 851 del 5.10.2017).
A seguito di alcuni atti di indirizzo emanati dal Sindaco Metropolitano (prot.
1963/19/GAB del 2.8.2019 e 2433/19/GAB del 2.10.2019), con Deliberazione n.
37 del 31.10.2019 veniva approvato il nuovo Regolamento del Corpo di Polizia
Metropolitana, che non prevedeva più le figure di Collaboratori di Polizia
Metropolitana cat. B3 ed Esecutori di Polizia Metropolitana cat. B1.
3. Esame della posizione del ricorrente. Onere della prova.
E' noto in giursirpduenza come “il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere
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