Trib. Roma, sentenza 07/01/2025, n. 117
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott. Francesco Rigato, pronunciando nella causa
n. 30310 /2024 R.G. promossa da
SS AN, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dagli avv.ti Salvatore Russo, Giovanni Rinaldi, Walter Miceli e Fabio
Ganci ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Salvatore
Russo sito in Roma alla Via Ottaviano n. 9;
RICORRENTE
nei confronti di
MINISTERO DELLA ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ, RICERCA in persona del Ministro pro tempore,
RESISTENTE
CONTUMACE
Osserva quanto segue.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 04.08.2024 e ritualmente notificato al
Ministero convenuto, SO CA adiva il giudice del lavoro
dell'intestato Tribunale, chiedendo di “accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con
Ministero dell'Istruzione e del Merito;
- per l'effetto, condannare il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in favore di parte ricorrente, al pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolto, a titolo di retribuzione professionale docenti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 1.297,86 o in quelle somme maggiori o minori che saranno ritenute di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo”. Il tutto con vittoria di compensi, da distrarsi.
A sostegno della domanda deduceva di aver lavorato per il Ministero dell'Istruzione convenuto in qualità di docente precario, con contratti a tempo determinato e con ultima sede di servizio presso l'Istituto
Comprensivo “Fidenae” di Roma. Rilevava di aver avuto modo di verificare che con i ratei degli stipendi già corrisposti per l'anno scolastico 2020/2021 non aveva percepito la retribuzione professionale docenti (€ 174,50 lordi mensili, 184,50 dal 01.01.2022), indennità prevista dall'articolo 7 del CCNL del 15.03.2001 e corrisposta dal
Ministero dell'Istruzione, sino all'attualità, esclusivamente ai docenti di ruolo e ai docenti precari che avevano stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno.
Il ricorrente, pertanto, nonostante lo svolgimento nell'anno scolastico
2020/2021 di diverse supplenze temporanee con oneri e responsabilità certamente non inferiori a quelli dei docenti di ruolo e dei docenti precari con supplenze annuali in scadenza al 30 giugno o al 31 agosto, non aveva percepito la retribuzione professionale docenti istituita con il
CCNL per il comparto scuola del 15.03.2001, il cui art. 7 dispone che
“Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli
24 e 25 del CCNL 4.8.1995”. IL ricorrente soggiungeva poi che i contratti collettivi succedutisi nel tempo hanno modificato gli importi lasciando inalterata, per il resto, la disciplina originaria e che il CCNI del 31 agosto 1999, all'art. 25, comma 1, nel disciplinare il compenso individuale accessorio, stabiliva che ne avessero diritto i docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
i docenti di religione cattolica;
i docenti con contratto di lavoro a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o al termine delle attività didattiche. Il richiamo dell'art. 7, comma 3, del
CCNL del 15.03.2001 all'art. 25 del CCNI del 31.8.1999 aveva solamente la finalità di individuare la modalità di corresponsione e di calcolo del nuovo trattamento e non quella di limitare i destinatari della retribuzione professionale docenti che costituisce
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott. Francesco Rigato, pronunciando nella causa
n. 30310 /2024 R.G. promossa da
SS AN, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dagli avv.ti Salvatore Russo, Giovanni Rinaldi, Walter Miceli e Fabio
Ganci ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Salvatore
Russo sito in Roma alla Via Ottaviano n. 9;
RICORRENTE
nei confronti di
MINISTERO DELLA ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ, RICERCA in persona del Ministro pro tempore,
RESISTENTE
CONTUMACE
Osserva quanto segue.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 04.08.2024 e ritualmente notificato al
Ministero convenuto, SO CA adiva il giudice del lavoro
dell'intestato Tribunale, chiedendo di “accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con
Ministero dell'Istruzione e del Merito;
- per l'effetto, condannare il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in favore di parte ricorrente, al pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolto, a titolo di retribuzione professionale docenti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 1.297,86 o in quelle somme maggiori o minori che saranno ritenute di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo”. Il tutto con vittoria di compensi, da distrarsi.
A sostegno della domanda deduceva di aver lavorato per il Ministero dell'Istruzione convenuto in qualità di docente precario, con contratti a tempo determinato e con ultima sede di servizio presso l'Istituto
Comprensivo “Fidenae” di Roma. Rilevava di aver avuto modo di verificare che con i ratei degli stipendi già corrisposti per l'anno scolastico 2020/2021 non aveva percepito la retribuzione professionale docenti (€ 174,50 lordi mensili, 184,50 dal 01.01.2022), indennità prevista dall'articolo 7 del CCNL del 15.03.2001 e corrisposta dal
Ministero dell'Istruzione, sino all'attualità, esclusivamente ai docenti di ruolo e ai docenti precari che avevano stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno.
Il ricorrente, pertanto, nonostante lo svolgimento nell'anno scolastico
2020/2021 di diverse supplenze temporanee con oneri e responsabilità certamente non inferiori a quelli dei docenti di ruolo e dei docenti precari con supplenze annuali in scadenza al 30 giugno o al 31 agosto, non aveva percepito la retribuzione professionale docenti istituita con il
CCNL per il comparto scuola del 15.03.2001, il cui art. 7 dispone che
“Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli
24 e 25 del CCNL 4.8.1995”. IL ricorrente soggiungeva poi che i contratti collettivi succedutisi nel tempo hanno modificato gli importi lasciando inalterata, per il resto, la disciplina originaria e che il CCNI del 31 agosto 1999, all'art. 25, comma 1, nel disciplinare il compenso individuale accessorio, stabiliva che ne avessero diritto i docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
i docenti di religione cattolica;
i docenti con contratto di lavoro a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o al termine delle attività didattiche. Il richiamo dell'art. 7, comma 3, del
CCNL del 15.03.2001 all'art. 25 del CCNI del 31.8.1999 aveva solamente la finalità di individuare la modalità di corresponsione e di calcolo del nuovo trattamento e non quella di limitare i destinatari della retribuzione professionale docenti che costituisce
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