Trib. Modena, sentenza 27/01/2025, n. 78
Sentenza
27 gennaio 2025
Sentenza
27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 4146/2024 vg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Relatore ed estensore
Dott.ssa Susanna Zavaglia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4146/2024 vg promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCACCHETTI Parte_1 C.F._1
MARIA GRAZIA e dell'avv. BARONI STEFANIA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BASSINI CP_1 C.F._2
NICOLETTA , con domicilio eletto presso il difensore
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale
FATTO
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 09/10/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) “Le parti vivranno separate - come in effetti già vivono - con l'obbligo del reciproco rispetto, libere di fissare ove riterranno opportuno la loro residenza e domicilio, fermo l'obbligo per ciascuna, ex art. 337-sexies, 2° co., c.c., di comunicare all'altra, entro il termine perentorio di 30 giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza e/o di domicilio sino a quando il figlio minore non avrà compiuto la maggiore età. Per_1
2) Il figlio (di anni 5) è affidato congiuntamente alla madre ed al padre i quali Per_1
eserciteranno in forma condivisa la responsabilità genitoriale sul medesimo, con l'impegno di adottare insieme tutte le decisioni di maggior interesse che lo riguardano e relative alla sua istruzione, educazione, salute ed alla scelta della sua residenza abituale,
tenendo prioritariamente conto della volontà, dei bisogni, delle capacità,
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore.
Ciascun genitore, quando avrà presso di sé il figlio, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la responsabilità sul medesimo in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
Ciascun genitore dovrà educare il figlio nel rispetto e nell'affetto per l'altro, ciascuno promuovendo in lui buoni e significativi rapporti con l'altro e con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Ciascun genitore dovrà tenere informato l'altro di ogni aspetto relativo alla vita del figlio, ivi compresi il suo andamento scolastico, gli incontri con gli insegnanti, le iniziative della scuola,
la sua salute e la sua vita sociale.
3) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 337-sexies c.c., il diritto di continuare ad abitare nella casa ex familiare - di proprietà esclusiva dei genitori della sig.ra - sita in Cavezzo Pt_1
(MO), via Lunardina n. 8/A, è assegnato alla sig.ra unitamente alla proprietà dei Pt_1
relativi arredi e corredi.
Le parti danno atto e riconoscono che il sig. si è già trasferito in una nuova abitazione CP_1
sita in Modena (MO), via Mantegna n. 133, ove ha già trasferito anche la propria residenza anagrafica, portando con sé tutti i propri beni ed effetti personali.
In adempimento del ricorso per separazione consensuale sottoscritto in data 04.10.2024, la sig.ra è già subentrata al sig. nell'intestazione di tutti i contratti relativi alle utenze Pt_1 CP_1
(acqua, luce, gas, etc.) della casa ex familiare.
4) Salvi diversi accordi tra i genitori, il padre avrà il diritto/dovere di tenere con sé Per_1
secondo i seguenti tempi e modalità:
- un week-end, a settimane alterne, dal venerdì dall'uscita da scuola, quando il padre lo andrà
a prendere, sino al lunedì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola o presso l'abitazione materna in caso di chiusura della stessa;
- nella settimana in cui il minore trascorrerà il week-end con il padre: il martedì dall'uscita da scuola, quando il padre lo andrà a prendere, sino al mercoledì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola o presso l'abitazione materna in caso di chiusura della stessa;
- nella settimana in cui il minore trascorrerà il week-end con la madre: il martedì dall'uscita da scuola, quando il padre lo andrà a prendere, sino al mercoledì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola o presso l'abitazione materna in caso di chiusura della stessa ed il giovedì dall'uscita da scuola, quando il padre lo andrà a prendere, sino al venerdì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola o presso l'abitazione materna in caso di chiusura della stessa.
I genitori danno atto che, su loro comune accordo, il figlio ha intrapreso un percorso Per_1
dalla logopedista (con n. 2 sedute settimanali) ed un percorso con la psicomotricista (con una
sessione settimanale) e concordano che ciascuno di loro si impegni ad accompagnare Per_1
ai suddetti incontri secondo le modalità ed i tempi di seguito esposti:
- ciascun genitore dovrà accompagnare ad una delle due sedute settimanali dalla Per_1
logopedista con la precisazione che, fino a quando i giorni e gli orari rimarranno tali, il padre accompagnerà il figlio alla seduta del mercoledì e la madre a quella del giovedì;
- ciascun genitore dovrà accompagnare dalla psicomotricista a settimane alterne e con Per_1
la precisazione che, nella settimana in cui il week-end è di spettanza paterna, sarà la madre ad accompagnare dalla psicomotricista mentre, nella settimana in cui il week-end è di Per_1
spettanza materna, sarà il padre ad accompagnare il figlio dalla psicomotricista,
anche se tali giorni fossero di spettanza dell'altro genitore.
Vacanze scolastiche natalizie trascorrerà con ciascun genitore ad anni alterni o il periodo dall'inizio delle vacanze Per_1
scolastiche natalizie sino al 31.12 alle ore 10,00 o il periodo dal 31.12 alle ore 10,00 sino alla ripresa della scuola.
Per le vacanze scolastiche natalizie 2024/2025, trascorrerà con la madre il periodo Per_1
dall'inizio delle vacanze scolastiche sino al 31.12, ore 10,00.
Vacanze scolastiche pasquali trascorrerà con ciascun genitore ad anni alterni o il periodo dal termine della scuola Per_1
sino al giorno di Pasqua compreso o il periodo dal lunedì dell'Angelo sino alla ripresa della scuola ed in modo che trascorra il giorno di Pasqua con il genitore con il quale non Per_1
ha trascorso il precedente giorno di Natale.
Per le vacanze scolastiche pasquali 2025, trascorrerà con il padre il periodo dal Per_1
termine della scuola sino al giorno di Pasqua compreso.
Vacanze scolastiche estive trascorrerà con il padre 2 settimane di vacanza (anche consecutive). Per_1
Al fine di consentire ad entrambi i genitori di programmare con adeguato anticipo le proprie vacanze con il figlio, le parti si impegnano a concordare per iscritto l'esatta cadenza dei rispettivi periodi entro il 31 maggio di ogni anno e prevedono sin da ora che, in caso di mancato accordo entro tale data, il diritto di scegliere la cadenza dei giorni a tal fine destinati spetterà, ad anni alterni, al padre o alla madre ed ognuno dei due genitori avrà l'obbligo di comunicare per iscritto all'altro la propria scelta entro il 15 giugno successivo, a pena di decadenza dal diritto di scelta stesso.
Per l'anno 2025, in caso di mancato accordo, il diritto di scelta spetterà alla madre.
Prima della partenza entrambi i genitori saranno tenuti a comunicarsi la località e l'indirizzo del luogo in cui trascorreranno le vacanze con il figlio.
Le altre festività dell'anno diverse da quelle sopra indicate, ivi compresi eventuali ponti, il minore le trascorrerà alternativamente con ciascun genitore indipendentemente dalla durata delle stesse.
Salvo quanto previsto sopra sugli accompagnamenti alternati di dalla logopedista e Per_1
dalla psicomotricista, ciascun genitore quando avrà il figlio presso di sé collocato sarà
obbligato ad accompagnarlo e ad andare a riprenderlo a/da tutte le attività scolastiche, sportive ed extrascolastiche, visite mediche, etc. del medesimo e, da quando frequenterà la scuola primaria, a fargli svolgere tutti compiti che gli verranno assegnati nel corso del pomeriggio o del week-end di sua spettanza senza pertanto riconsegnare all'altro genitore il figlio con i compiti per il giorno dopo non adeguatamente svolti.
Per tutto quanto qui non espressamente previsto, gli accordi dei genitori relativi alla frequentazione con