Trib. Lodi, sentenza 22/10/2024, n. 442
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro VERBALE DI UDIENZA svolta mediante collegamento audiovisivo a distanza tramite applicativo TEAMS ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c. N.R.G. 110/2024 Oggi 22 ottobre 2024, alle ore 11:19 innanzi al Dott. Francesco Manfredi, all'udienza svolta mediante collegamento audiovisivo a distanza tramite applicativo Teams ai sensi degli artt. 35 commi 2 e 11 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, 127 terzo comma, 127 bis c.p.c., 196 duodecies disp. att. c.p.c., Sono presenti: È collegato da remoto per LL CI VA DA, collegata da remoto con l'avv. OLIVA, la cui identità è verificata dal giudice sulla base della sua dichiarazione/per conoscenza personale. È collegato da remoto tramite indirizzo mail per VS SP, l'avv. MARESCA SILVIA, la cui identità è verificata dal giudice sulla base della dichiarazione/per conoscenza personale. È presente, collegata da remoto, l'avv. Galateria Giulia, in sostituzione dell'avv. Pulsoni. Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. Il Giudice richiama l'art. 196duodecies disp. att. c.p.c. La società dichiara di accettare l'ultima proposta del Giudice pari a n. 7 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, formulata a verbale di udienza del 25.06.2024. L'avv. Oliva ne discute con l'assistita. Parte ricorrente dichiara di non accettare la proposta formulata. Il Giudice prende atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione. Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m
. invita le parti alla discussione. Parte ricorrente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti ed alle domande formulate. Insiste per l'accoglimento delle domande. Replica alle argomentazioni avversarie anche in ordine alla diagnosi che risulterebbe dai certificati medici prodotti. Parte resistente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per il rigetto delle domande anche alla luce delle ultime sentenze in materia, che chiariscono ai fini della discriminazione indiretta il riparto dell'onere della prova, attenuandolo. Replica anche in punto di documentazione di controparte in ordine alla diagnosi, che reputa assente e così eccepisce la mancata conoscenza delle condizioni di salute di handicap della ricorrente. Le parti discutono rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti. Il Giudice Dott. Francesco Manfredi REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 110/2024 promossa da: LL CI VA DA (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'Avv. INFANTINO BORIS, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte ricorrente
contro
VS SP (C.F. 04240010274), rappresentato e difeso dall'Avv. PULSONI FABIO e dall'Avv. MARESCA SILVIA ([...]) VIA ANTONIO BERTOLONI, 31 00197 ROMA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte resistente Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 441 bis c.p.c., depositato in data 08/02/2024 parte ricorrente, in epigrafe indicata, ha adito il Tribunale di Lodi in funzione di Giudice del Lavoro, impugnando il licenziamento per superamento del periodo di comporto a mezzo lettera raccomandata 1 datata 28.12.2023 ricevuta in data
29.12.2023 in quanto nullo perché sarebbero state computate le assenze per malattia dipese dallo stato di disabilità della medesima.
Dedotto di aver lavorato per VS S.p.a. in qualità di lavoratore subordinato (mansioni di commessa addetta alle vendite presso l'unità sita in San Rocco al Porto), a partire dal 01.08.2014 (data di assunzione
– anzianità convenzionale dal 2008) e di soffrire di isterectomia (per cui si sottopose ad intervento chirurgico nel 2023), di essere affetta da HIV, di essere invalida nella misura percentuale del 50%, di essere portatrice di handicap ex lege 104/1992, art. 3 comma 1, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “piaccia al Tribunale Ill.mo adito, rigettata ogni altra istanza, a) accertare e dichiarare la nullità del licenziamento intimato alla ricorrente con lettera del 28 dicembre 2023 e per l'effetto ordinare a VS S.p.A. la reintegrazione della signora AC
AN nel proprio posto di lavoro presso la sede di San Rocco al Porto (LO);
b) condannare altresì la società al pagamento in favore della signora AC AN di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto (€ 2.038,54) dalla data del licenziamento sino all'effettiva reintegrazione;
c) condannare, in ultimo, la resistente al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali per il periodo in cui la lavoratrice non ha prestato servizio a causa dell'illegittimo licenziamento;
d) con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
Costituitasi in giudizio, la società convenuta ha contestato la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto, precisando che: a) il computo delle assenze per malattia della ricorrente supera il periodo di
comporto contrattuale previsto dall'art. 169 del CCNL di riferimento applicato al rapporto di lavoro
(Distribuzione Moderna Organizzata del 22.10.2021) per la conservazione del posto di lavoro e pari a
180 giorni per anno solare;
b) la ricorrente avrebbe omesso formulare richiesta per l'aspettativa non retribuita prevista dall'art. 175 del CCNL per prolungare il periodo fino ad un massimo di ulteriori 120 giorni e avrebbe mancato di chiedere il congedo straordinario per cure previsto dall'art. 7 del D.lgs. del
18 luglio 2011;
c) non avrebbe mai ricevuto comunicazione in ordine alla natura delle assenze della ricorrente
La società convenuta ha negato che sussistesse una discriminazione indiretta ai danni della ricorrente.
La società ha formulato le seguenti conclusioni: “si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni contraria istanza e/o deduzione, voglia respingere le pretese tutte formulate da LY IE AC
AN nei confronti di VS S.p.A. in quanto inammissibili ed infondate, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
In via subordinata si chiede a codesto Giudicante di confermare l'avvenuta risoluzione del rapporto di lavoro ed applicare la tutela prevista dal 6° comma e in via gradata dal 5° comma dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, così come novellato dalla legge n. 92 del 2012, riducendo il risarcimento del danno eventualmente spettante alla ricorrente nella misura minima prevista dalle richiamate disposizioni di legge. Nella denegata ipotesi in cui codesto Giudicante dovesse ritenere applicabile la tutela prevista dal 4° comma dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 si chiede di voler ridurre il risarcimento del danno spettante alla ricorrente nella misura minima delle 5 mensilità e comunque non oltre la misura massima delle 12 mensilità”.
Fallito il tentativo di conciliazione, la causa, istruita a mezzo produzione documentale, è stata decisa all'esito della odierna udienza di discussione mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
***
La ricorrente è stata licenziata per superamento del periodo di comporto, con la seguente motivazione:
“dalla documentazione in nostro possesso risulta che LL ha superato il periodo massimo di conservazione del posto di lavoro, previsto ai sensi dell'art. 169 CCNL Distribuzione Moderna Organizzata e non si è avvalsa della facoltà di richiedere il periodo di aspettativa non retribuita, previsto dall'art. 175, comma 1, del CCNL sopra indicato.
”.
Le assenze per malattia della ricorrente sono dovute a “esiti isterectomia” e “fibromialgia” e “HIV” (v. docc.
nn. da 9 a 15 compresi fasc. ric., “copia cartacea per il lavoratore”).
Tutto ciò premesso, la disposizione di riferimento è l'art. 169, commi 1 e 2, del CCNL DMO
(Distribuzione Moderna Organizzata), rubricato “periodo di comporto”, che così prevede: “
1. Durante la malattia, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 180 giorni in un anno solare, trascorso il quale, perdurando la malattia, il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento con la corresponsione di quanto previsto agli artt. 232 e 233, del presente contratto, salvo quanto disposto dal successivo art. 175.
2. Il periodo di malattia è considerato utile ai fini del computo delle indennità di preavviso e di licenziamento” (docc. nn.
2 ric. e 14 res.).
Non può che condividersi in questa sede quanto espresso a più riprese dalla recente giurisprudenza di legittimità, che ha affrontato la tematica del licenziamento per superamento del periodo di comporto di un lavoratore con disabilità (come la ricorrente, portatrice di handicap non grave e invalida civile correlate
a fibromialgia e malattia da HIV – cfr. diagnosi di cui ai docc. nn.
5-6 ric.).
La Corte di Cassazione ha di recente affermato in casi analoghi a quello oggetto del presente giudizio:
“[…] discriminazione indiretta l'applicazione dell'ordinario periodo di comporto al lavoratore disabile, perché la mancata considerazione dei rischi di maggiore morbilità dei lavoratori disabili, proprio in conseguenza della disabilità, converte il criterio, in apparenza neutro, del computo del periodo di comporto breve in una prassi discriminatoria nei confronti del particolare gruppo
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi