Trib. Torino, sentenza 04/12/2024, n. 6140
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Testo completo
proc. n. 1442/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX civile
Il Tribunale di Torino, IX Sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Roberta Dotta Presidente dott.ssa Francesca Firrao Giudice dott.ssa Alessia Santamaria Giudice rel. riunito in camera di consiglio, a scioglimento della riserva assunta come da ordinanza resa in data 31/10/2024, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1442 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: impugnazione diniego protezione umanitaria da parte del Questore, e vertente
TRA nato il [...] a [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rapp.to e difeso dall'avv. MARIA CRISTINA BARBATO, presso il cui studio elett.nte domicilia, in virtù di procura in atti
- RICORRENTE - E
, costituitosi per il tramite Controparte_1 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_1
- RESISTENTE -
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conclusioni di parte ricorrente: “in via cautelare accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al rilascio del permesso provvisorio ex art. 4 del d. lgs. n. 142/2015 ovvero alla restituzione della ricevuta di presentazione della domanda di protezione speciale, ordinando all'autorità amministrativa di procedere a tale rilascio ovvero restituzione;
nel merito accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento della protezione speciale ed ordinare all'autorità amministrativa di rilasciare il relativo permesso di soggiorno in suo favore”;
conclusioni di parte resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione: in via cautelare: revocarsi la sospensione disposta in quanto sono carenti i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora. Nel merito: - rigettare il ricorso proposto, poiché infondato in fatto ed in diritto per le motivazioni tutte meglio chiarite nel corpo del presente atto, confermando, per l'effetto, l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
- con vittoria di spese e compensi, oltre accessori come per legge”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente indicato in epigrafe, con istanza del giorno 02/03/2023, ha chiesto al Questore di Torino il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, co.
1.1 e 1.2, d.lgs. n. 286/1998. Con provvedimento recante prot. nr. 1396/2023, reso in data 20/10/2023 e notificato all'odierno ricorrente in data 04/01/2024, il Questore ha rigettato la suddetta istanza, riportandosi integralmente al parere contrario del 28/04/2023 reso dalla C.T. di . CP_1
L'istante, quindi, con ricorso trasmesso telematicamente in data 23/01/2024 e depositato il giorno 25/01/2024, ha impugnato il provvedimento di diniego, chiedendo al Tribunale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, di pronunciarsi in ordine alle richieste formulate alle pagg. 7 e 8, non numerate, dell'atto introduttivo del presente giudizio. Con decreto collegiale depositato in data 02/02/2024, è stata accolta la domanda proposta in via cautelare ed è stata fissata l'udienza di comparizione delle parti dinanzi al giudice designato per la trattazione del merito della causa. In data 05/06/2024, si è costituita la p.a., per il tramite dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, depositando documentazione e rassegnando le sue conclusioni come da pag. 4 dell'atto di comparsa. Con provvedimento reso dal G.D. in data 09/06/2024 – all'esito dello scambio di note scritte disposto, in sostituzione dell'udienza di comparizione, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
– è stata fissata l'udienza di discussione orale, in applicazione degli artt. 19-ter d.lgs. n. 150/2011, 281-terdecies e 275-bis c.p.c. Spirati i termini assegnati per il deposito delle note contenti le precisazioni delle conclusioni, delle note conclusionali e delle note di trattazione scritta in sostituzione
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dell'udienza di discussione orale, in data 31/10/2024, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 275-bis, co. 4, c.p.c.
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1. La Questura di ha rigettato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per CP_1 protezione speciale facendo proprie le valutazioni, vincolanti, della C.T. di , che, in CP_1 relazione alla posizione dell'odierno ricorrente, ha ritenuto: «il sig. on è stato in grado di dimostrare la sussistenza dei … presupposti [di cui all'art. 19, co. 1 e 1.1, d.lgs. n. 286/1998] come emerge dalla documentazione prodotta a corredo della … istanza da lui formalizzata in data
02/03/2023, e da cui non è possibile ricavare in modo informato e completo il percorso compiuto dallo stesso dal suo arrivo nel maggio 2017, alla luce delle seguenti motivazioni. Sulla vita privata: malgrado la presenza prima facie ininterrotta da circa sei anni in Italia, si evince un non sufficiente livello di integrazione globalmente intesa, in particolare l'istante: non ha raggiunto un sufficiente livello di indipendenza economica: infatti, a fronte delle dichiarazioni da lui riportate nell'allegato ad hoc (“contratto di lavoro”) che dal suo avvocato per il tramite della memoria di supporto (da cui si ricava lo svolgimento di “diverse attività lavorative” e quindi che egli “ad oggi, è titolare di un contratto di lavoro a tempo determinato e, pertanto, svolge regolare attività lavorativa come da documentazione che si allega”) non è stato prodotto alcun documento in tal senso;
a ciò si aggiunga che la stessa Questura segnala “dalla consultazione della banca dati INPS e Punto Fisco [l'istante] non risulta aver percepito redditi”;
non si è assicurato una soluzione abitativa autonoma (i.e. contratto di locazione) risultando tutt'oggi ospite di conoscenti/connazionali;
non risulta aver espletato alcuna attività sul territorio nazionale (formazione professionale, volontariato, associazionismo, etc.) nel periodo in esame, al di là di taluni percorsi di alfabetizzazione;
tuttavia, non viene all'uopo allegato alcun documento relativo alla conoscenza della lingua italiana (malgrado venga auto-valutata a livello “buon[o]”) né tampoco agli altri “diversi certificati scolastici e linguistici” conseguiti dall'interessato (come si evince dalla memoria del legale difensore). Sulla vita familiare: il sig. ichiara di non avere più legami familiari in Nigeria (dove ha comunque vissuto per 25 anni), allo stesso tempo emerge come in Italia egli non [si] sia mai sposato né abbia altrimenti costituito un proprio nucleo familiare (de jure o de facto) meritevole di tutela. Da ultimo ma non meno rilevante, la Commissione [ha preso] atto che l'analisi relativa alla non sussistenza dei requisiti della protezione speciale è stata già compiutamente effettuata in sede di procedura di asilo (ID Vesta.net n. MI0019666), incluso dalla competente autorità giudiziaria chiamata a condurre le valutazioni delle condizioni di vita privata e familiare del sig. n relazione ai criteri dettati dall'art. 19 co.
1.1 T.U.I., alla luce di una serie di fatti e circostanze soggettivi e oggettivi dedotti in giudizio, nonché di documenti inerenti il percorso di integrazione dello stesso che non sono stati egualmente prodotti in supporto della presente istanza. La recente ordinanza del Tribunale di Milano del 11/07/2022, R.G. n. 39790/2019, legge (p. 12) quanto segue: “dall'analisi della documentazione in atti, non si può dunque affermare che il ricorrente abbia compiuto significativi sforzi al fine di inserirsi nel contesto sociale, culturale e lavorativo italiano. Difatti, dal 2017, anno di ingresso in Italia, fino al 2022, non vi è prova di alcuna attività svolta dallo stesso, fatta eccezione per: una visura d'impresa individuale […] dalla quale si evince
- 3 - che il ricorrente ha effettuato l'apertura della P. Iva in data 15/11/2021: una dichiarazione di ospitalità
[…] ed un attestato di conoscenza della lingua italiana […]. Non emerge, in sintesi, l'effettività di alcun legame familiare, sociale, culturale e lavorativo con il Paese di accoglienza. Il Collegio ritiene, dunque, che l'allontanamento dal territorio nazionale del ricorrente non comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare». Il ricorrente ha censurato il provvedimento impugnato rappresentando «di aver fatto ingresso nel territorio italiano in data 23.05.2017, di aver proposto istanza di protezione internazionale (doc. n. 3) conclusasi negativamente in fase di contenzioso, di aver frequentato corsi di lingua italiana e di svolgere attività lavorativa essendo assunto con contratto a tempo determinato (…) di essere integrato sia dal punto di vista sociale, in quanto lavoratore ed immune da precedenti penali o carichi pendenti, sia dal punto di vista linguistico, perché [ha] imparato l'italiano» (pag. 2, non numerata, del ricorso). Ha osservato, quindi, «che, diversamente dall'interpretazione che la Commissione Territoriale sembra far propria, la norma non prevede affatto che nel caso di specie tutti questi requisiti debbano sussistere congiuntamente;
la presenza di ognuno di questi, invece, è sufficiente a fondare anche di per sé il diritto alla protezione complementare. In altre parole sono tutti elementi che, singolarmente o variamente combinati tra loro, permettono di poter qualificare positivamente la condizione di integrazione socio-culturale dello straniero e, nel contempo, definire l'eventuale espulsione e rimpatrio come una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare (…) Con riferimento al caso specifico si osserva, anzitutto, che le valutazioni svolte dal Tribunale di Milano assumono rilievo solo