Trib. Macerata, sentenza 15/03/2024, n. 273

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Macerata, sentenza 15/03/2024, n. 273
Giurisdizione : Trib. Macerata
Numero : 273
Data del deposito : 15 marzo 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Macerata
Prima Sezione
R.G. 2133/2023
Il Tribunale Ordinario di Macerata, Prima Sezione, in persona dei magistrati:
Dott. Paolo Vadalà Presidente relatore
Dott. Alessandra Canullo Consigliere
Dott. Andrea Polimeni Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. RICCIONI MAURO ricorrente
e
C.F. ), contumace CP_1 C.F._2
resistente, contumace
CONCLUSIONI: per parte ricorrente:
“Voglia il Tribunale: porre a carico del sig. un assegno di mantenimento pari ad € CP_1
380,00 mensili, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, da versare alla sig.ra entro e non oltre il giorno 5 di ciascun mese, con Parte_1
decorrenza dal mese di ottobre 2018 (data di cessazione della convivenza);
tale
Org_ assegno sarà soggetto a rivalutazione annuale in base agli indici 2) porre
a carico di la quota del 70% delle spese straordinarie che si CP_1 renderanno necessarie nell'interesse della figlia ed altresì di quelle già sostenute dalla ricorrente dal 2018 ad oggi pari a € 2356,20 (pari al 70% di
3.366,00);
3) Condannare il al pagamento della somma di € 1.566,79 CP_1

quale rimborso delle sanzioni pagate dalla a seguito della omessa Parte_1
comunicazione da parte del che questi aveva usufruito della CP_1
detrazione fiscale pari al 50% per il mantenimento della minore;
4) Nella denegata ipotesi in cui il Tribunale adito ritenga di far decorrere il mantenimento a carico del resistente dalla data della domanda giudiziale, anziché dalla cessazione della convivenza, condannare il sig. a CP_1

rimborsare, pro quota e dunque per la porzione di sua pertinenza, alla ricorrente tutte le spese dalla medesima sostenute per il mantenimento della figlia (ivi comprese le spese straordinarie) da ottobre 2018 alla data della domanda introduttiva del presente giudizio, in una somma da determinarsi in via equitativa, oltre interessi dal dovuto alla data di adempimento e detratte le somme già versate”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato il 20.12.2023, come in atti Parte_1
rappresentata e difesa, ha formulato alcune domande, meglio indicate nelle conclusioni sopra riportate, nei confronti del suo precedente convivente
al quale ha richiesto un contributo di mantenimento per la CP_1
figlia riconosciuta da entrambi i genitori e nata il Persona_1
12.8.2017, contributo pari a € 380,00 mensili, con decorrenza dalla data di cessazione della convivenza (ottobre 2018) e rivalutazione monetaria per il futuro o comunque dalla domanda giudiziale, con le spese straordinarie sostenute e da sostenersi e con il rimborso delle spese, più in dettaglio indicate ai punti 3) e 4) della domanda, oltre all'assegno unico in misura integrale.
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A
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