Trib. Parma, sentenza 16/01/2024, n. 27
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Testo completo
N. R.G. 1102/2023
RE BBLICA ITANA PU
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa I Z, nella causa iscritta al n.
1102/2023 RG., promossa da:
Parte 1 , rappresentate e difese, giusta procura rilasciata in calce.
al ricorso, dall'Avv. P P del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliata
presso il relativo studio legale sito in Parma, Via Palermo n. 2.
RICORRENTE
contro
C.F. P.IVA 1 con Controparte_1
, ノ
sede in Roma, Viale Trastevere, 76/A - 00153, in persona del Ministro pro tempore;
RESISTENTE CONTUMACE
nonché contro
Controparte_2
, in persona del Direttore pro
[...] C.F. P.IVA 2
tempore;
RESISTENTE CONTUMACE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del giudizio - Motivi della decisione.
1. Lo svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso depositato il giorno 5 dicembre 2023, Parte 1 adiva l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
"Piaccia all'adito Giudice del Lavoro adito, reietta ogni contraria deduzione e richiesta, con ogni riserva di ulteriore difesa, così provvedere:
1. Accertare e dichiarare che l'art. 1 comma 121 Legge 2015/107 e s.m.i., ricomprende all'interno dell'area docenti anche il personale non di ruolo;
2. Accertare e dichiarare che il D.P.C.M. del 28.10.2016 attuativo dell'art. 1 comma
122 Legge 2015/107 ricomprende all'interno dell'area docenti anche il personale docente non di ruolo, ovvero disapplicare il D.P.C.M. del 28.10.2016 CP 3
attuativo dell'art. 1 comma 122 Legge 2015/107 nella parte in cui esclude i precari nell'area personale docente nonché l'art. 15 DL 69/2023, convertito in legge dalla
Legge 103/2023, nella parte in cui esclude il diritto dei precari con contratto fino al
30/6 all'attribuzione della Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 Legge
107/2015;
3. Condannare le Amministrazioni resistenti all'attribuzione della Carta Elettronica
di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, dell'importo nominale di euro 500,00
(cinquecento/00), in favore della parte ricorrente per ciascuno dei seguenti anni scolastici: 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023(5 anni);
4. Condannare le resistenti al pagamento del compenso professionale, spese e onorari di causa, oltre i.v.a., cna e rimborso ex art. 14 t.p., con attribuzione al sottoscritto procuratore per dichiarato anticipo."
1.2. Le Amministrazioni convenute, benché ritualmente evocate, non si costituivano
in giudizio.
1.3. La causa veniva istruita sulla scorta della sola documentazione versata in atti
dalle parti.
1.4. All'udienza del giorno 16.01.2024, previa dichiarazione di contumacia dell'Amministrazione resistente in quanto ritualmente evocata in giudizio, il giudice decideva la causa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi, dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c..
2. Motivi della decisione.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per i motivi di seguito esposti.
La ricorrente insegnante iscritta nelle graduatorie provinciali degli aspiranti a supplenza ed attualmente assunta con contratto a tempo determinato - ha prestato servizio alle dipendenze del in forza di plurimi contratti a Controparte_1
tempo determinato annuali per gli anni accademici analiticamente dedotti in ricorso.
Con il presente giudizio, la lavoratrice ha lamentato di essere stata espressamente ed illegittimamente esclusa, in quanto titolare di contratto di lavoro a tempo determinato, dalla fruizione del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla L. n. 107 del 2015.
Ha concluso, quindi, come sopra precisato, invocando la violazione del principio di non discriminazione.
Sul punto, si richiamano, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp.att.
c.p.c., le condivisibili argomentazioni svolte dal Tribunale di Milano con sentenza
23/12/2022, n. 3110, Dott.ssa C C: "ai sensi dell'art. 1, co. 121, L. n.
qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
Controparte_4 a corsi di laurea, di laurea
,
magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del
Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile".
I successivi D.P.C.M. 23 settembre 2015 e D.P.C.M. 28 novembre 2016 hanno
confermato l'esclusione dal beneficio in parola dei docenti assunti a tempo determinato, riservandola ai soli docenti di ruolo a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale.
Sulla questione oggetto di causa, si è recentemente pronunziata la Corte di Giustizia
Europea, nella causa C-450/21, con ordinanza resa in data 18 maggio 2022, a mezzo della quale ha affermato che "la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro
a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro
CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente
a tempo indeterminato del e non al personale docente a Controparte_1
,
tempo determinato di tale CP 1 , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo
professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione
e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza".
Nella suddetta pronunzia, il Giudice Europeo ha evidenziato come, "ai sensi dell'articolo 282 del D.Lgs. del 16 aprile 1994, n. 297 - Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (supplemento ordinario alla GURI n. 115, del 19 maggio 1994),
l'aggiornamento delle conoscenze sia un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per le singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari, come approfondimento della preparazione didattica e come partecipazione alla ricerca e all'innovazione didattico-pedagogica", e come "l'articolo 63 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, del 27 novembre 2007, preveda, al comma 1, che l'amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizi".
Come ha già correttamente osservato questo Tribunale, “considerato che i docenti a tempo determinato sono comparabili a quelli a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, non essendovi inoltre ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento rispetto al riconoscimento della carta docente (identiche essendo mansioni e funzioni), se ne deve concludere che la mera valorizzazione della natura temporanea del rapporto di lavoro (al fine di escludere i docenti precari dall'accesso al beneficio) comporti per l'effetto una violazione della clausola 4 dell'accordo quadro" (Trib. Milano, Sez. Lav., 14 dicembre 2022, n. 3006).
In questo senso, d'altronde, si è pronunziato il Consiglio di Stato con sentenza 16 marzo 2022, n. 1842, a mezzo della quale ha affermato che "spetta
all'amministrazione pubblica l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza distinzione tra docenti a tempo indeterminato e determinato, strumenti, risorse e
Opportunità che garantiscano la formazione in servizio", osservando: "è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti" (parte motiva).
Il Giudice Amministrativo, peraltro, ha evidenziato come "...il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento gravi su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere come fa la sentenza appellata - che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo,
a pena, in caso contrario, di creare un sistema "a doppio binario", non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento" (parte motiva).
Sulla base della richiamata motivazione, sono stati annullati il D.P.C.M. 25
settembre 2015, la nota applicativa del 15 ottobre 2015, n. 15219, e il D.P.C.M. 28 novembre 2016, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della carta docente.
I principi appena richiamati debbono trovare applicazione anche nel caso di specie, posto che non si ravvisa nessuna ragione obiettiva atta a giustificare un differente trattamento dell'odierna parte ricorrente rispetto ai docenti di ruolo;in proposito,
avuto particolare riferimento alle eccezioni sollevate da parte convenuta, pare opportuno evidenziare altresì quanto segue.
Il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento attiene al livello qualitativo che deve essere, necessariamente, garantito dai docenti nello svolgimento delle attività di insegnamento loro demandate: un livello qualitativo che essere analogamente elevato, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia resa a tempo indeterminato, a tempo determinato per l'intera durata di un anno scolastico, ovvero a tempo determinato per supplenze brevi.
Diversamente argomentando, si giungerebbe a escludere per una parte degli studenti degli istituti scolastici statali quelli interessati da supplenze di breve periodo - il
-
diritto al medesimo livello qualitativo di insegnamento assicurato agli altri e ciò, evidentemente, non può essere".
Tali conclusioni sono state, di recente, confermate anche dalla Suprema Corte di
Cassazione, la quale, con sentenza n. 29961 resa in data 27.10.2023, pronunciando sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
"1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L.
n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999,
senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP 1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per
l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore
corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta
attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza
o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico".
Ciò posto, in virtù del suddetto accertamento, l'Amministrazione convenuta deve essere condannata a mettere a disposizione delle parti ricorrenti la suddetta carta docente, o altro equipollente, così che la stessa ne possa fruire nel rispetto dei vincoli
di legge.
Deve, dunque, essere accertato il diritto del ricorrente di ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per
l'importo di Euro 500,00 per ciascun anno scolastico.