Trib. Palermo, sentenza 15/04/2024, n. 82
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Sara Marino Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 961/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a PALERMO (PA), in [...] Parte_1
21/06/1968, elettivamente domiciliato in Palermo, VIA NOTO n. 12, presso lo studio dell'Avv. GALLO ACCURSIO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nata a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliata in Palermo, VIA NOTO n. 12, presso lo studio dell'Avv. GALLO ACCURSIO , che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 29/02/2027 (matrimonio celebrato in Palermo, il 02/06/2010);
con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 5 aprile 2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate
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dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare
e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso (e nel richiamato piano genitoriale sottoscritto in data 20/11/2023 e depositato per via telematica), che in questa sede si richiamano:
“I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
Il Sig. fissa la propria residenza in Palermo, Parte_1
Via Annone n. 49.
L'immobile sito in Palermo, Largo Primavera n. 14, di proprietà della moglie, resta alla stessa assegnato e adibito a casa familiare, per essere abitato dalla sig.ra unitamente ai due figli minorenni. CP_1
La sig.ra si farà carico delle spese condominiali del detto Controparte_1 immobile, maturate e maturande, così come le spese relative alle utenze domestiche.
Tutti gli arredi, mobili e suppellettiliancora esistenti nell'appartamento rimarranno a corredo dello stesso, avendo il sig. già provveduto a Pt_1 prelevare i beni e gli effetti suoi personali.
Entrambi i coniugi, fin da ora, si danno reciproco assenso per il rilascio dei rispettivi passaporti.
I figli minori e rimangono affidati ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, con residenza prevalente presso l'abitazione della madre, in Palermo,
Largo Primavera n. 14.
Al fine di garantire il diritto dei minori ad una sana crescita ed uno sviluppo armonico della propria personalità, e mantenere equilibrati ed adeguati contatti e rapporti con entrambi i genitori, i ricorrenti concordano espressamente che il genitore collocatario potrà trasferire la residenza propria
e del minore in altra abitazione, la cui vicinanza dei luoghi non interferisce con il regime di visita previsto per l'altro genitore.
Qualora, invece, il trasferimento di residenza risulti tale da interferire con il normale regime di visita previsto per il genitore non collocatario, riducendone la facilità di collegamento con i figli e di mantenere rapporti priodici significativi e continuativi, come ad esempio l'impossibilità di poterli
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accompaganre o riprendere da scuola così come alle attività extrascolastiche, il trasferimento dovrà essere preventivamente comunicato e autorizzato dal genitore non collocatario.
Il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé i figli secondo i tempi e le modalità meglio specificate al punto 14 del “Piano genitoriale di base” denominato “Piano settimanale per le frequentazioni”.
Le parti concordano che i giorni stabiliti potranno subire variazioni in base agli impegni dei minori e alle esigenze lavorative dei genitori.
Eventuali giorni non goduti potranno essere