Trib. Foggia, sentenza 11/07/2024, n. 1887

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Foggia, sentenza 11/07/2024, n. 1887
Giurisdizione : Trib. Foggia
Numero : 1887
Data del deposito : 11 luglio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di FOGGIA, 3^ sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa M. Angela Marchesiello, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in prima istanza, iscritta al N. 7240 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2022 e riservata per la decisione sulle conclusioni precisate all'udienza del 15/04/2024
T R A
OR IS, domiciliata in Apricena presso lo studio dell'avv. Raffaele
Bianchi che la rappresenta in giudizio per mandato allegato all'atto di citazione in opposizione Opponente
E
FINO 2 TI srl (e, per essa, doValue S.p.A.), domiciliata in
Modugno (BA) presso lo studio dell'avv. Tommaso Ruccia che la rappresenta in giudizio in forza di procura generale alle liti rilasciata con atto per notar Maurizio
Marino del 18/01/2017, Rep. 73465- Racc. 22397 Opposta
Oggetto: Opposizione a precetto
Conclusioni
All'udienza del 15/04/2024, i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale, riportandosi integralmente ai propri rispettivi atti.
CONCISA ESPOSIZIONE delle RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
IS UO ha spiegato opposizione ex art. 615, co. 1 c.p.c. avverso l'atto di precetto notificato il 16/11/2022, con cui l'odierna opposta, quale cessionaria di crediti in blocco di DI S.p.A., le ha intimato, quale titolare della ditta individuale
Projectbar di IS UO, il pagamento (in solido con GI EN LE
e LL LE, figli del fidejussore deceduto Fabrizio LE) della complessiva pagina 1 di 9
somma di € 62.548,45 (incluse spese e competenze di precetto), in forza di d.i. n.
4937/2012 emesso dal Tribunale di Bari il 3/05/2012, notificato il 18/05/2012 e munito di formula esecutiva il 26/09/2012.
L'opponente ha eccepito la carenza di prova dell'attuale titolarità del credito in capo alla precettante, nonché la prescrizione decennale del titolo azionato.
Nel costituirsi tempestivamente in giudizio, l'opposta ha insistito per il rigetto dell'opposizione, assumendo che la documentazione prodotta agli atti costituirebbe prova sufficiente dell'avvenuta cessione del credito;
ha altresì contestato la fondatezza dell'eccezione di prescrizione, stante l'effetto interruttivo prodotto dalla notifica nei confronti dei LE, quali eredi dell'obbligato solidale, di precedente atto di precetto del 2016.
Con ordinanza (non reclamata) resa il 19/06/2023 all'esito della prima udienza, il precedente G.I. ha rigettato l'istanza preliminare di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo posto a base del precetto opposto.
Assegnati i termini ex art. 183, co. VI c.p.c., in assenza di richieste istruttorie, la causa è stata subito rinviata per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza del 15/04/2024,
è passata in decisione, previa assegnazione di termini ex art. 190 c.p.c. ridotti (40 + 20 gg.).
*************
L'opposizione è infondata e va rigettata.
L'analisi che segue si manterrà ovviamente nel perimetro dei motivi di doglianza ritualmente introdotti in giudizio (difetto di prova dell'attuale titolarità del credito in capo alla precettante e prescrizione del titolo), con esclusione dell'ulteriore motivo di opposizione prospettato dalla difesa opponente solo all'udienza di precisazione delle conclusioni.
In tale sede, la stessa difesa ha infatti eccepito per la prima volta il difetto di legittimazione attiva della mandataria doValue S.p.A. in quanto società asseritamente non iscritta nell'albo di cui all'art. 106 TUB.
Tale motivo nuovo è inammissibile in rito poiché tardivo, prima ancora che infondato nel merito.
Sul punto, mette conto precisare che, per principio giurisprudenziale assolutamente pacifico, “nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore;
pertanto le eventuali eccezioni da lui sollevate
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per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono causa petendi della domanda proposta con il ricorso in opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda;
ne consegue che l'opponente non può mutare la domanda modificando le eccezioni che ne costituiscono il fondamento, né il giudice può accogliere l'opposizione per motivi che costituiscono un mutamento di quelli espressi nel ricorso introduttivo, ancorchè si tratti di eccezioni rilevabili d'ufficio”
(sic Cass. 2011/n. 1328;
conf. Cass. 2003/n. 3477;
Cass. 2011/n. 16610;
Cass. 2019/n.
17441);
che “nelle opposizioni esecutive non è ammessa la formulazione di domande nuove, né la deduzione di motivi ulteriori rispetto alle domande avanzate ed ai motivi dedotti nell'atto introduttivo, anche se tali da comportare la caducazione del titolo esecutivo o, comunque, l'insussistenza del diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata” (Cass. 2022/n. 9226).
L'opposizione all'esecuzione si configura infatti come accertamento negativo della pretesa esecutiva del creditore procedente che va condotto sulla base dei motivi di opposizione proposti, i quali non possono essere modificati dall'opponente nel corso del giudizio.
Si osserva invero che i fatti giuridici esistenti e deducibili al momento in cui viene proposta l'opposizione identificano la domanda ad essa sottesa e, poichè la domanda giudiziale deve essere formulata con l'atto introduttivo del giudizio, è di tutta evidenza che detti fatti devono necessariamente essere prospettati con esso, mentre, se lo siano successivamente nel corso del processo di opposizione, l'allegazione di nuovi fatti costitutivi che avrebbero potuto e dovuto essere allegati fin dall'introduzione dell'opposizione si risolve, proprio per il carattere eterodeterminato del diritto fatto valere, in
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