Trib. Milano, sentenza 03/01/2025, n. 38
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Testo completo
N. R.G. 10625/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Viola Nobili ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 10625/2022 promossa da:
CIVIS S.p.A. (P.IVA 04060080159), in persona di un procuratore speciale, elettivamente domiciliata in Como Via Volta n, 3, presso l'avv. Ezio Moro, che la rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione,
ATTRICE
contro
COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI
S.p.A.
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Nel merito
In via principale:
- Accertare e dichiarare il diritto di CIVIS S.p.A. alla garanzia assicurativa di Italiana Assicurazioni
S.p.A., giusta polizza di assicurazione n. 12006 sottoscritta in data 30.6.2002 e per l'effetto condannarla, per le causali di cui in narrativa a pagare l'importo di euro 146.126,57, già al netto della franchigia contrattuale del 10% o quello che risulterà in corso di causa, a favore dell'attrice.
In via istruttoria
- Ammettersi prova per testi sulle circostanze di cui in narrativa da intendersi qui integralmente trascritte e precedute da “vero che” con riserva di indicare i testi nei prefiggenti termini istruttori.
In ogni caso
- Con vittoria di spese e competenze di giudizio oltre spese generali, IVA e CPA come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
C.I.V.I.S. S.p.A., conviene in giudizio la Compagnia Assicurativa Italiana di Previdenza,
Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. al fine di accertare e dichiarare il proprio diritto alla garanzia assicurativa per la responsabilità civile, giusta polizza di assicurazione n. 12006 sottoscritta in data
30.06.2002 e operante fino al 30.6.2003, a seguito di furto subito in data 10.06.2003 nel capannone della System Service S.r.l. -propria cliente- ad opera di ignoti e per il cui inadempimento degli obblighi di vigilanza -dopo un lungo iter processuale- è stata condannata in via definitiva a risarcire il danno;
e per l'effetto, chiede di condannare la compagnia assicurativa a pagare l'importo di €
146.126,57, già al netto della franchigia contrattuale del 10%, e/o al diverso importo che risulterà accertato in corso di causa e di voler essere, precisamente, manlevata per l'importo totale di €
162.362,86 (127.261,28 + 24.417,18 + 2.432,00 + 8.252,40), al netto della franchigia contrattuale del
10%, pari ad € 146.126,57.
In particolare, con sentenza n. 1120/2022, la Quarta Sezione Civile della Corte d'Appello di Venezia condannava C.I.V.I.S. S.p.A. al pagamento in favore di System Service S.r.l. della somma di €
52.450,00, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo, oltre alle spese dei vari gradi di giudizio, liquidate in € 9.412,24, quanto al primo grado, € 8.542,63 quanto al primo giudizio d'appello, € 8.175,75 quanto al giudizio di Cassazione, €
9.195,50 quanto al giudizio di rinvio, il tutto oltre spese generali ed accessori di legge per un totale di € 127.261,28.
Produce la prova dei pagamenti dell'importo di € 127.261,28 (doc. 16 – bonifici) conforme al giudicato ottenuto e rispettoso del conteggio pervenuto dal legale di controparte avv. Gazzola (doc.
8);
chiede altresì il rimborso delle spese sostenute per la propria difesa, per l'importo di € 24.417,18
(doc. 14 – fatture oltre a € 8.252,40 doc. 19 per le proprie spese di difesa tecnica per il giudizio di rinvio ancora in minuta) e della tassa di registro sulla sentenza resa dalla Corte d'Appello di Venezia, per l'importo di € 2.432,00 (quietanza f24 doc. 18).
Parte attrice riferisce di essere assicurata per la responsabilità civile con la Compagna Friuli-Venezia
Giulia Assicurazioni “La Carnica” S.p.A., in virtù di polizza n. 12006 del 30.06.2002 (doc. 2 – polizza), e che nelle more delle varie pronunce ricevute, la Carnica Assicurazioni, in data 1.11.2007, variava la propria denominazione in Uniqua Protezione S.p.a. (doc. 9 – visura storica Uniqua
Protezione S.p.a.), per poi essere incorporata in Uniqua Assicurazioni S.p.A., oggi Compagnia
Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., brevemente Italiana Assicurazioni
S.p.A. (doc. 10 – visura storica Uniqua Assicurazioni S.p.a.), odierna parte convenuta.
Con comunicazione del 5.3.2004 Carnica Assicurazioni, aperto il sinistro 8/2003/010/185, dava conferma della copertura assicurativa (doc. 3 – fax).
Attraverso la stipulazione di tale polizza, CI si era assicurata per la responsabilità civile verso terzi
RCT) e verso i propri prestato di lavoro (RCO) e per la responsabilità civile professionale (R.C.
Professionale). In particolare, la RC Professionale è disciplinata dal punto 3.02 delle condizioni particolari di polizza. Tale articolo così prevede: 3.02 - SEZIONE 2: R.C. PROFESSIONALE.
L'assicurazione è prestata por le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi, rivalutazioni e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni subiti da persone, Società od enti che usufruiscono dei servizi prestati dall'Assicurato, quale Istituto di Vigilanza, in conseguenza di inadempimento contrattuale dovuto ad azione ud omissione anche concorsuale, dolosa o colposa, dei dipendenti dell'Assicurato, purché detta responsabilità, ove non sia stato possibile un accordo stragiudiziale, sia definita da una sentenza giudiziale e, ove esistono ricorsi, da quella di ultimo grado, e purché verificatosi durante il periodo di validità della presente assicurazione. Tutto ciò in relazione ai servizi di vigilanza e sorveglianza forniti dall'Assicurato compreso il servizio di "scorta" e vigilanza al trasporto di boni
e/o valori effettuati in proprio e direttamente da terzi. Restano invece esclusi dalla copertura i servizi di trasporto valori effettuati direttamente dall'Assicurato anche per conto di terzi. La garanzia e estesa alla responsabilità dell'Assicurato per danni patrimoniali a terzi derivanti dalla "custodia delle chiavi e/o
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Viola Nobili ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 10625/2022 promossa da:
CIVIS S.p.A. (P.IVA 04060080159), in persona di un procuratore speciale, elettivamente domiciliata in Como Via Volta n, 3, presso l'avv. Ezio Moro, che la rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione,
ATTRICE
contro
COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI
S.p.A.
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Nel merito
In via principale:
- Accertare e dichiarare il diritto di CIVIS S.p.A. alla garanzia assicurativa di Italiana Assicurazioni
S.p.A., giusta polizza di assicurazione n. 12006 sottoscritta in data 30.6.2002 e per l'effetto condannarla, per le causali di cui in narrativa a pagare l'importo di euro 146.126,57, già al netto della franchigia contrattuale del 10% o quello che risulterà in corso di causa, a favore dell'attrice.
In via istruttoria
- Ammettersi prova per testi sulle circostanze di cui in narrativa da intendersi qui integralmente trascritte e precedute da “vero che” con riserva di indicare i testi nei prefiggenti termini istruttori.
In ogni caso
- Con vittoria di spese e competenze di giudizio oltre spese generali, IVA e CPA come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
C.I.V.I.S. S.p.A., conviene in giudizio la Compagnia Assicurativa Italiana di Previdenza,
Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. al fine di accertare e dichiarare il proprio diritto alla garanzia assicurativa per la responsabilità civile, giusta polizza di assicurazione n. 12006 sottoscritta in data
30.06.2002 e operante fino al 30.6.2003, a seguito di furto subito in data 10.06.2003 nel capannone della System Service S.r.l. -propria cliente- ad opera di ignoti e per il cui inadempimento degli obblighi di vigilanza -dopo un lungo iter processuale- è stata condannata in via definitiva a risarcire il danno;
e per l'effetto, chiede di condannare la compagnia assicurativa a pagare l'importo di €
146.126,57, già al netto della franchigia contrattuale del 10%, e/o al diverso importo che risulterà accertato in corso di causa e di voler essere, precisamente, manlevata per l'importo totale di €
162.362,86 (127.261,28 + 24.417,18 + 2.432,00 + 8.252,40), al netto della franchigia contrattuale del
10%, pari ad € 146.126,57.
In particolare, con sentenza n. 1120/2022, la Quarta Sezione Civile della Corte d'Appello di Venezia condannava C.I.V.I.S. S.p.A. al pagamento in favore di System Service S.r.l. della somma di €
52.450,00, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo, oltre alle spese dei vari gradi di giudizio, liquidate in € 9.412,24, quanto al primo grado, € 8.542,63 quanto al primo giudizio d'appello, € 8.175,75 quanto al giudizio di Cassazione, €
9.195,50 quanto al giudizio di rinvio, il tutto oltre spese generali ed accessori di legge per un totale di € 127.261,28.
Produce la prova dei pagamenti dell'importo di € 127.261,28 (doc. 16 – bonifici) conforme al giudicato ottenuto e rispettoso del conteggio pervenuto dal legale di controparte avv. Gazzola (doc.
8);
chiede altresì il rimborso delle spese sostenute per la propria difesa, per l'importo di € 24.417,18
(doc. 14 – fatture oltre a € 8.252,40 doc. 19 per le proprie spese di difesa tecnica per il giudizio di rinvio ancora in minuta) e della tassa di registro sulla sentenza resa dalla Corte d'Appello di Venezia, per l'importo di € 2.432,00 (quietanza f24 doc. 18).
Parte attrice riferisce di essere assicurata per la responsabilità civile con la Compagna Friuli-Venezia
Giulia Assicurazioni “La Carnica” S.p.A., in virtù di polizza n. 12006 del 30.06.2002 (doc. 2 – polizza), e che nelle more delle varie pronunce ricevute, la Carnica Assicurazioni, in data 1.11.2007, variava la propria denominazione in Uniqua Protezione S.p.a. (doc. 9 – visura storica Uniqua
Protezione S.p.a.), per poi essere incorporata in Uniqua Assicurazioni S.p.A., oggi Compagnia
Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., brevemente Italiana Assicurazioni
S.p.A. (doc. 10 – visura storica Uniqua Assicurazioni S.p.a.), odierna parte convenuta.
Con comunicazione del 5.3.2004 Carnica Assicurazioni, aperto il sinistro 8/2003/010/185, dava conferma della copertura assicurativa (doc. 3 – fax).
Attraverso la stipulazione di tale polizza, CI si era assicurata per la responsabilità civile verso terzi
RCT) e verso i propri prestato di lavoro (RCO) e per la responsabilità civile professionale (R.C.
Professionale). In particolare, la RC Professionale è disciplinata dal punto 3.02 delle condizioni particolari di polizza. Tale articolo così prevede: 3.02 - SEZIONE 2: R.C. PROFESSIONALE.
L'assicurazione è prestata por le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi, rivalutazioni e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni subiti da persone, Società od enti che usufruiscono dei servizi prestati dall'Assicurato, quale Istituto di Vigilanza, in conseguenza di inadempimento contrattuale dovuto ad azione ud omissione anche concorsuale, dolosa o colposa, dei dipendenti dell'Assicurato, purché detta responsabilità, ove non sia stato possibile un accordo stragiudiziale, sia definita da una sentenza giudiziale e, ove esistono ricorsi, da quella di ultimo grado, e purché verificatosi durante il periodo di validità della presente assicurazione. Tutto ciò in relazione ai servizi di vigilanza e sorveglianza forniti dall'Assicurato compreso il servizio di "scorta" e vigilanza al trasporto di boni
e/o valori effettuati in proprio e direttamente da terzi. Restano invece esclusi dalla copertura i servizi di trasporto valori effettuati direttamente dall'Assicurato anche per conto di terzi. La garanzia e estesa alla responsabilità dell'Assicurato per danni patrimoniali a terzi derivanti dalla "custodia delle chiavi e/o
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