Trib. Bologna, sentenza 14/03/2024, n. 817

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bologna, sentenza 14/03/2024, n. 817
Giurisdizione : Trib. Bologna
Numero : 817
Data del deposito : 14 marzo 2024

Testo completo

N. R.G.14373/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati:
dott. B P Presidente relatore
dott.ssa F N G
dott.ssa Arianna D'Addabbo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14373/2023 promossa da: (C.F. C.F. 1Parte 1 ) nato a PALERMO (PA) il 28/03/1972, rappresentato e difeso dall'Avv. LOMBARDI GRAZIANA
E
) nata a BOLOGNA (BO) il 10/11/1972 rappresentata CP_1 (C.F. C.F. 2
e difesa dall'Avv. LOMBARDI GRAZIANA
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
***
Oggetto del processo: separazione consensuale dei coniugi
***
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione consensuale dei coniugi proposta con ricorso depositato il 02/11/2023;

sentiti all'udienza camerale dell'11 marzo 2024 i coniugi ed esperito il tentativo di conciliazione le parti hanno confermato la domanda ed espresso la volontà di non volersi riconciliare;
rilevato che i coniugi avevano contratto concordatario il giorno 29 aprile 2000 in Misilmeri (PA) iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 2000 parte II Serie A n. 6;

Per rilevato che dall'unione dei coniugi sono nati i figli Per 1 (nato a Bologna il 07/07/2001) e (nata
a Bologna il 29/09/2005);

valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli e alla disciplina introdotta con la 1. 8 febbraio 2006 n. 54
visto il parere favorevole del P.M.;


visto che fra le condizioni concordate dai coniugi in sede di domanda congiunta di separazione consensuale dei coniugi, confermata all'udienza camerale del giorno 11 marzo 2024, è previsto il trasferimento, da parte di Parte_1 a CP 1 senza alcun corrispettivo in denaro, della '
comproprietà in ragione di 1/2 (un mezzo), il cui restante 1/2 (un mezzo) rimane di proprietà del sig. Pt 1, del seguente immobile: porzione del fabbricato posto in Comune di Castel Maggiore (BO) alla via Salvatore Quasimodo nr.18, costituita da un appartamento al piano terzo con accessorio vano cantina ed autorimessa pertinenziali posti al piano interrato il tutto distinto nel Catasto fabbricati del
Comune di Castel Maggiore al foglio 31 particella 512, sub 8 e 16;
in confine: l'appartamento: vano scala comune, appartamento sub. 7 e muri perimetrali esterni;
la cantina: corridoio cantine comune, cantina sub. 7 e cantina sub. 5;
l'autorimessa: corsello autorimesse comune, autorimessa sub. 15 e autorimessa sub. 17, salvo altri o più precisi.
La quota in oggetto viene trasferita con riferimento al bene descritto preso a corpo, nello stato di diritto e di fatto in cui attualmente si trova con ogni inerente diritto, uso, azione, ragione, pertinenza, servitù se e come abbiano legale ragione di esistere, e segnatamente con i diritti, comunioni, obblighi
e servitù derivanti dallo stato di condominio in cui si trova il fabbricato e con quelli richiamati o costituiti con il citato atto di provenienza. visto che i coniugi, nel ricorso hanno concordato e confermato nel verbale d'udienza del 11 marzo
2024 le condizioni alle quali deve avvenire il trasferimento immobiliare e hanno reso le prescritte seguenti dichiarazioni:
per acquisto della La quota di comproprietà del bene in oggetto è pervenuta al sig. Parte 1 del 31/05/2002 proprietà
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