Trib. Cuneo, sentenza 11/03/2025, n. 135
Sentenza
11 marzo 2025
Sentenza
11 marzo 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CUNEO in persona del Giudice designato, dr. Rodolfo Magrì, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 2966/2023 R.G. promossa da:
CA OL, residente in Scarnafigi, elettivamente domiciliata in Saluzzo, presso lo studio dell'avv. G. Berardo, che la rappresenta e difende per procura allegata all'atto di ci- tazione
A T T R I C E
C O N T R O
NA SP S.R.L., con sede in Conegliano, rappresentata da Revalue s.p.a., con sede in
Milano, elettivamente domiciliata in Pescara, presso lo studio dell'avv. K. Raimondi, che la rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di risposta
C O N V E N U T A
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'avv. G. Berardo per l'attrice così conclude:
“Voglia codesto Tribunale adito,
- nel merito: in via principale:
- accertata in forza del contratto di prestito personale n. 555417926 del 17/2/2009 la carenza di legittimazione passiva della sig.ra EL OL nella procedura di ingiunzione nonché, ed in ogni caso, la insussistenza dell'obbligazione oggetto della domanda per tutte le motiva- zioni in atti, revocare e/o dichiarare la nullità e/o la inefficacia ed in ogni caso la inopponibilità nei con- fronti dell'esponente del decreto ingiuntivo n. 1038/2023 emesso in data 11 ottobre 2023 da
Codesto Ill.mo Tribunale, assolvendo altresì la conchiudente da ogni qualsivoglia domanda nei suoi confronti ex adverso formulata con tutti i consequenziali provvedimenti;
- dichiarata altresì la carenza di legittimazione attiva e/o di titolarità del rapporto controverso della ricorrente nella procedura di ingiunzione per tutte le causali in premessa, conseguente- mente revocare e/o dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n. 1038/2023 emesso in data 11 ottobre 2023 da codesto Tribunale, con tutti i consequenziali provvedimenti;
- in via di subordine, accertata la mancanza dei requisiti previsti dall'art 633 c.p.c. ed in parti-
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colare la mancanza della prova scritta sulla esatta quantificazione del presunto inadempimento dell'esponente stante la insufficiente certezza e determinatezza dell'estratto conto e dei docu- menti sulla base dei quali è stato emesso il provvedimento di ingiunzione per tutte le motiva- zioni in atti, accogliere la proposta opposizione al decreto ingiuntivo n. 1038/2023 dell'11 ot- tobre 2023 e pertanto dichiarare e/o pronunciare la sua revoca e/o inefficacia, assolvendo al- tresì la conchiudente da ogni qualsivoglia domanda nei suoi confronti ex adverso formulata con tutti i consequenziali provvedimenti;
- in via di ulteriore ed estremo subordine, per la denegata e non creduta ipotesi che il Tribuna- le ritenga comunque fondata la domanda della Arizona SP s.r.l., revocare in ogni caso il de- creto ingiuntivo n. 1038/2023 emesso in data 11 ottobre 2023 da codesto Tribunale per tutto quanto non dovuto, ed in particolare a titolo di spese per la procedura, per tutte le causali in premessa, con tutti i conseguenziali provvedimenti;
- rigettare tutte le eccezioni e domande comunque ex adverso formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutte le motivazioni in atti.
In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di giudizio.”
L'avv. K. Raimondi per la convenuta così conclude:
“Voglia il Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis e per i motivi sopra esposti:
- in via preliminare, concedere, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione del de- creto ingiuntivo opposto n. 1038/2023 (RG. n. 2034/2023);
- nel merito:
accertare e dichiarare l'assoluta infondatezza dell'opposizione promossa per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
rigettare tutte le domande ed eccezioni promosse da EL OL;
- in via subordinata, accertare e dichiarare il diritto di credito vantato dalla Arizona
SP s.r.l. rappresentata da Revalue s.p.a., modificare e/o revocare il decreto ingiuntivo oppo- sto e, per l'effetto, condannare EL OL al pagamento della somma di € 26.616,90, ol- tre interessi ovvero la maggiore o minore somma che verrà determinata nel corso del presente giudizio;
- in via istruttoria, ci si riporta alle istanze avanzate e alla documentazione prodotta;
mentre, ci si oppone a tutte le istanze istruttorie avanzate da controparte e alla documentazione prodotta in quanto non pertinenti al presente giudizio, per tutti i motivi esposti in atti;
ci si oppone, infine, a tutte le nuove domande, eccezioni, deduzioni, contestazioni ed istanze istruttorie, formulate oltre i termini di legge.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di lite.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 05.12.2023, EL OL conveniva in giudizio da- vanti a questo Tribunale Arizona SP s.r.l., proponendo opposizione avverso il decreto in- giuntivo emesso nei suoi confronti in data 11.10.2023, a seguito di ricorso della stessa Arizo- na SP, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 26.616,90, oltre
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interessi e spese, dovuta a titolo di rimborso di un contratto di prestito personale.
L'opponente eccepiva in via principale la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto garante e non richiedente/beneficiaria del prestito personale;
l'insussistenza dell'obbligazione oggetto della domanda;
la carenza di legittimazione attiva e la carenza della posizione attiva azionata dalla ricorrente nella procedura di ingiunzione;
la carenza dei requisiti di cui all'art
633 c.p.c. e quindi ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo n. 1038/2023, con il favore del- le spese.
Costituendosi in giudizio, la convenuta chiedeva la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, e, nel merito, che fosse accertata e dichiarata l'infondatezza dell'opposizione proposta, confermando il decreto ingiuntivo opposto, con il favore delle spe- se.
In corso di causa era espletato il tentativo di mediazione obbligatoria con esito negativo e, do- po il deposito delle memorie istruttorie, il Giudice, con ordinanza depositata in data
11.06.2024, ha fissato l'udienza di rimessione della causa in decisione al giorno 19.02.2025, con concessione dei termini ex art. 189 c.p.c.
All'esito dell'udienza, il Giudice tratteneva quindi la causa a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attrice ha eccepito anzitutto la carenza di legittimazione attiva della cessionaria del credito
Arizona SP s.r.l.
Al riguardo, occorre osservare che l'odierna convenuta, Arizona SP, ha acquistato un porta- foglio di crediti pecuniari da Intesa Sanpaolo s.p.a. (ex UBI Banca) ed ha adempiuto ai suoi