Trib. Marsala, sentenza 08/01/2025, n. 16
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Marsala, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice
Francesco Giardina, all'udienza del 08/01/2025, tenuta con il sistema di cui all'art. 127 ter
c.p.c., dato atto che è stato comunicato alle parti il provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione scritta, lette le note tempestivamente depositate dall'avv. FASANO
ANGELA MARIA e dall'avv. FASANO STEFANIA nell'interesse di TR TT, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1284/2024 R.G., promossa
DA
TR TT, (CF. [...]) rappresentato e difeso dall'avv.
FASANO ANGELA MARIA e dall'avv. FASANO STEFANIA
RICORRENTE
CONTRO
ASSESSORATO TERRITORIO E AMBIENTE - COMANDO DEL CORPO
FORESTALE DELLA REGIONE SICILIA, in persona del legale rappresentante pro- tempore, SERIVIZIO 16 ISPETTORATO RIPARTIMENTALE DELLE
FORESTE DI TRAPANI, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentati e difesi ex art. 417 bis c.p.c. dal dott. FRANCESCO TRAPANI
RESISTENTE
ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO
RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E
TERRITORIALE, in persona del legale rappresentante pro-tempore.
CONVENUTI CONTUMACI
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. Con ricorso depositato in data 18.06.2024, TR TT esponeva di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della Regione Siciliana – Assessorato Territorio e
Ambiente – Comando Corpo Forestale in epigrafe sulla base di molteplici e reiterati contratti a tempo determinato.
Lamentava la violazione della direttiva UE n. 1999/70 e del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato per avere le amministrazioni convenute negato il riconoscimento dell'indennità professionale di cui all'art. 11 dell'accordo regionale del 27.04.2001 nonché il diritto al riconoscimento degli scatti biennali di anzianità di cui agli artt. 39 e 41 del CCNL lavoratori forestali allegato.
Evidenziava che l'apposizione del termine non era mai stata supportata da ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo e che i rinnovi contrattuali si ponevano in contrasto con la clausola 5, punto 1, lett. a), dell'accordo quadro CES, UNICE
e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva UE n. 1999/70. Asseriva, pertanto, di aver diritto al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 36, comma 5, del D.lgs. n.
165/2001.
Concludeva, pertanto, chiedendo all'adito Tribunale di: “Accertare e dichiarare che
l'amministrazione convenuta ha, in violazione della Direttiva UE 1999/70 e del principio di non discriminazione comunitario, negato il diritto al riconoscimento della indennità professionale da corrispondersi mensilmente, legata alla anzianità di servizio per ogni anno maturato e sino ad un massimo di 16 anni come recita l'articolo 11 dell'accordo regionale del 27/04/2001 per gli anni pregressi,e conseguentemente condannare le amministrazioni resistenti al pagamento in favore del ricorrente delle relative differenze retributive maturate, oltre alla maggiore somma tra rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al soddisfo.
2. Accertare e dichiarare che l'amministrazione convenuta ha, in violazione della Direttiva UE
1999/70 e del principio di non discriminazione comunitario, negato il diritto al riconoscimento degli scatti biennali di anzianità così dagli art. 39 e 41 del CCNL ALLEGATO vigente per i dipendenti a tempo determinato, entro i limiti della prescrizione quinquennale e quindi riconoscere tale diritto anche per
l'avvenire, anche in relazione alle risultanze contabili della CUT richiesta.
3. Dichiarare la nullità del termine apposto a tutti i contratti di lavoro sottoscritti “inter partes” sotto la vigenza del D. Lgs. 368/01
4. Previo accertamento e conseguente dichiarazione di nullità del termine apposto riconoscere e dichiarare per la ricorrente, a titolo risarcitorio, il diritto alla liquidazione di una indennità compresa fra 2,5 e 12 mensilità della retribuzione quale danno presunto derivante dalla mancata applicazione di una misura sanzionatoria, con valenza sanzionatoria e qualificabile come danno comunitario determinato tra un
2 minimo ed un massimo così come stabilito dalla Corte della Cassazione Sez. Un., 15 marzo 2016, n.
5072”.
2. Si costituivano in giudizio l'Assessorato Territorio e Ambiente - Comando Del Corpo
Forestale Della Regione Sicilia ed il Serivizio 16 Ispettorato Ripartimentale Delle Foreste
Di Trapani, eccependo l'intervenuta prescrizione delle somme richieste a titolo di differenze retributive e scatti di anzianità;
nel merito contestavano variamente la fondatezza delle pretese attoree di cui chiedevano il rigetto.
L'assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea e il Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale, benché regolarmente evocati, non si costituivano in giudizio.
3. La causa, istruita con la sola documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza.
4. Le domande attoree sono parzialmente fondate.
5. Va preliminarmente scrutinata la domanda attorea volta al riconoscimento - in virtù del principio di non discriminazione comunitaria di cui alla Direttiva n. 1999/70/CE tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato - dell'indennità professionale di cui all'art.
11 dell'accordo integrativo regionale del 27.01.2001.
Tale norma prevede la corresponsione in favore dei soli operai a tempo indeterminato
(O.T.I.) di un “indennità professionale da corrispondersi mensilmente, legata alla anzianità di inserimento nelle fasce OTI pari a £.
7.500 per ogni anno maturato e sino ad un massimo di 16 anni”.
La domanda va accolta.
La Corte di Giustizia dell'UE ha più volte affermato che la diversità di condizioni
d'impiego dei lavoratori a termine rispetto a quelle riservate all'assunto a tempo
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