Trib. Lecce, sentenza 07/01/2025, n. 20

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Lecce, sentenza 07/01/2025, n. 20
Giurisdizione : Trib. Lecce
Numero : 20
Data del deposito : 7 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale civile di Lecce – Prima Sezione civile - nella persona della giudice, dott.ssa Caterina Stasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3614 del ruolo generale dell'anno 2024, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale, nella causa civile promossa da
D'IA AN, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Vergori;

- attore - contro
Tua Assicurazioni s.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Madaro;

- convenuta - nonché contro
RO IL;

- convenuto contumace -
*****
Fatto e diritto
La presente controversia ha ad oggetto la domanda risarcitoria promossa da
D'IA AN nei confronti di RO IL e Tua Assicurazioni s.p.a. – in qualità, rispettivamente, di proprietario e compagnia assicuratrice dell'automobile
Hyundai Atos - per i danni subiti in occasione dell'incidente stradale avvenuto in
Guagnano, il giorno 22.6.2020, in via Tevere, allorquando il D'IA, all'epoca minorenne, a bordo della sua bicicletta, nell'attraversare l'incrocio con via del Villa
Baldassarre, veniva travolto dal veicolo del convenuto condotto da AL IU, che lo caricava sul cofano prima di sbalzarlo a terra, provocandogli gravi lesioni.
Costituitasi in giudizio, Tua Assicurazioni s.p.a. ha contestato la fondatezza della domanda risarcitoria proposta, tanto sull'an tanto sul quantum debeatur, sottolineando che il D'IA, in occasione dell'evento, avesse omesso di fermarsi al segnale di STOP e che fosse l'esclusivo responsabile dell'occorso, come anche
concluso dal GIP che si era occupato della vicenda in sede penale.
AL IL, ritualmente citato in giudizio, non si è costituito ed il processo è continuato in sua contumacia.
Data la natura documentale della causa, all'odierna udienza la controversia è stata decisa sulle conclusioni formulate dalle parti.
La domanda è infondata.
Com'è noto, “il giudice civile può utilizzare come fonte del proprio convincimento anche gli elementi probatori raccolti in un giudizio penale, ed in particolare le risultanze della relazione di una consulenza tecnica esperita nell'ambito delle indagini preliminari, soprattutto quando la relazione abbia ad
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