Trib. Roma, sentenza 09/07/2024, n. 8144

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 09/07/2024, n. 8144
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 8144
Data del deposito : 9 luglio 2024

Testo completo

TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE II LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa L C, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nella controversia iscritta al n. 17193/2024 RG
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. R S, giusta Parte_1 procura allegata all'atto introduttivo,
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dal Controparte_1
proprio funzionario ex 417 bis c.p.c. Avv. A C, domiciliato presso
l'Avvocatura Generale dello Stato sita in Roma, via dei Portoghesi, 12,
RESISTENTE


OGGETTO: Carta elettronica del docente.
CONCLUSIONI: per le parti, come nei rispettivi atti difensivi. FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con atto di ricorso depositato in forma telematica il 4/5/2024 la ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio il e, premesso di Controparte_1
essere stata assunta alle sue dipendenze con contratti di lavoro a tempo determinato, per gli anni scolastici specificati nell'atto introduttivo, presso diversi istituti scolastici, da ultimo nel Comune di Roma, lamentava di non avere potuto usufruire, negli anni di riferimento, dell'erogazione della somma annua € 500 di cui all'articolo 1, commi 121 e ss., della Legge n. 107/2015, c.d. “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, in quanto riservata ai soli colleghi di ruolo.
Ritenendo l'illegittimità della discriminazione subita e richiamata la pronuncia n.
1842/2022 del Consiglio di Stato, la ricorrente domandava di voler riconoscere il suo diritto all'assegnazione della Carta elettronica del docente, prevista dall'articolo 1, commi
121 e ss., della Legge n. 107/2015, per tutti gli anni scolastici di servizio a tempo determinato, con conseguente condanna del convenuto alla sua attribuzione, CP_1 nell'importo nominale di € 500 per ciascun anno scolastico di servizio a tempo determinato, oltre refusione delle spese, da distrarsi.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il
[...]
, eccependo, in via preliminare, la parziale prescrizione della Controparte_1
pretesa e, nel merito, contestando la fondatezza della domanda e concludendo per il suo rigetto, con vittoria di spese.
Disposta, su istanza di parte ricorrente, la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., le parti le depositavano, riportandosi ai propri scritti e domandando la decisione.
2. La ricorrente lamenta la mancata assegnazione della Carta elettronica del docente, in ragione della perdurante assunzione con contratti di lavoro a tempo determinato.
2.1 Giova osservare come la Carta elettronica del docente consista in un bonus da utilizzare per l'acquisto di libri, riviste, ingressi nei musei, biglietti per eventi culturali, teatro e cinema o per iscriversi a corsi di laurea e master universitari, a corsi per attività di
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aggiornamento, svolti da enti qualificati o accreditati presso i
[...]
. Controparte_2
Tale bonus è stato istituito dall'articolo 1 comma 121 della Legge n. 107/2015, il quale ha previsto che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri
e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , Controparte_3
a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del
Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 ha stabilito, poi, che “Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Controparte_4
e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni
[...]
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”.
Il comma 124 ha aggiunto: “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali
3 indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
, sentite le organizzazioni sindacali Controparte_4 rappresentative di categoria”.
Infine, per quanto di interesse, l'articolo 2 del DPCM 23/9/2015, recante le
Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, ha sancito che “

1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e con trasferibile
”;


4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma



1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il disciplina le modalità di revoca della Carta nel caso di CP_5 interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico
”;
“5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio”.
Successivamente, in coincidenza con il periodo di pandemia da Covid-19, è intervenuto l'articolo 2 del D.L. n. 22/2020 il quale ha previsto che: “In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, potendo anche disporre per l'acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015”.
2.2 Così delineato il quadro normativo di riferimento, occorre osservare come, in materia, sia intervenuto il Consiglio di Stato, con la nota sentenza n. 1842/2022, qui invocata dalla parte ricorrente, la quale, nel riformare la sentenza del TAR Lazio che aveva ritenuto legittima l'esclusione da parte del dei docenti a Controparte_1
tempo determinato dal beneficio della Carta del docente, ha ritenuto, con argomentazioni del tutto condivisibili, che il sistema adottato dal convenuto determini una sorta CP_1
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di formazione “a doppia trazione”, ossia quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale e quindi sostenuta sotto il profilo economico con
l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà, e, dunque, alcun sostegno economico.
Tale sistema viene, invero, a collidere con le disposizioni costituzionali di cui agli articoli 3, 35 e 97 della Costituzione, sia sotto il profilo della discriminazione a danno dei docenti non di ruolo, sia per la lesione del principio di buon andamento della P.A., scontrandosi con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non solo quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, onde garantire la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti.
La normativa primaria istitutiva della Carta elettronica del docente, secondo quanto affermato nella sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/2022, può essere interpretata in chiave costituzionalmente orientata, tale da garantirne la conformità alla Costituzione e ciò tenendo in considerazione anche la disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal CCNL di categoria, da leggersi in chiave di complementarietà rispetto al disposto di cui all'art. 1 commi da 121 a 124 della legge n. 107/2015.
Secondo quanto condivisibilmente affermato dal Consiglio di Stato:
L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa
(e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n.
107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna”.
2.3 Successivamente, la Corte di Giustizia UE, sezione VI, con sentenza n. 450 del
18/5/2022 ha affermato che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
5 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , Controparte_1
e non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un CP_1
vantaggio finanziario dell'importo di 500 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Nella sentenza richiamata, emessa su rinvio disposto dal Tribunale di Vercelli in una vertenza analoga alla presente, la Corte europea ha innanzitutto affermato che
l'indennità di € 500,00 annui di cui alla c.d. Carta elettronica del docente deve essere considerata come rientrante tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto
1, dell'accordo quadro: “36 Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge
n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze CP_1
professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro CP_1
compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti”.
Il Giudice europeo ha poi aggiunto: “38 La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego»”, con la
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conseguenza che, risultando la situazione dei docenti a tempo determinato comparabile dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste a quella dei docenti a tempo indeterminato, ai primi deve essere riconosciuto il beneficio in oggetto, in misura pari ai colleghi di ruolo, non sussistendo ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento tra le due categorie di docenti, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro.
Invero, la Corte ha precisato che: “45 Secondo una giurisprudenza costante della
Corte, la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui
s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata)”.
Alla luce delle argomentazioni svolte, non può dubitarsi della riconducibilità della
Carta elettronica del docente alle “condizioni di impiego”, di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, e conseguentemente “della differenza di trattamento tra docenti a tempo indeterminato e i docenti assunti nell'ambito di rapporti di lavoro a tempo determinato, in quanto questi ultimi non beneficiano del vantaggio finanziario di cui al procedimento principale" (punto 43, ordinanza citata).
D'altro canto, avverso l'attribuzione della Carta elettronica del docente al personale precario non pare possa neppure richiamarsi la sua natura strumentale all'attività di formazione del docente, in quanto tutti gli insegnanti, sia quelli di ruolo che quelli assunti con contratti a termine, svolgono le stesse mansioni e hanno l'obbligo di svolgere la medesima attività di aggiornamento e di qualificazione delle proprie competenze professionali (in tal senso, Tribunale di Torino, n. 3/2023 del 10/01/2023).
Va, poi, evidenziato che le sentenze interpretative della CGUE, precisando il significato e la portata del diritto dell'UE, hanno effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti, efficacia "erga omnes" nell'ambito dell'Unione (Cass. Sez. Civ.
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Ordinanza n. 2468 del 08/02/2016, e in termini: Cass. civ., sez. lav., 15/10/2020, n. 22401,
e Cass. civ., sez. lav., 17/05/2019, n. 13425) e sono vincolanti per i giudici nazionali, che sono così tenuti a disapplicare la normativa interna contrastante con la normativa euro unitaria (Cfr. CGUE. Grande Sez. 22/2/2022, causa C-430/21, § 38 e ss.).
2.4. Con recente pronuncia, infine, la Corte di Cassazione, adita con rinvio pregiudiziale dal Tribunale di Taranto, ha ricostruito compiutamente la fattispecie e, tenuto conto che il legislatore ha utilizzato quale parametro di riferimento “l'anno scolastico”, ha ritenuto che proprio le ragioni obiettive perseguite, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, impediscano di sottrarre il beneficio formativo ai docenti precari incaricati con supplenze annuali o supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, destinate, in entrambi i casi, a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, pervenendo ad affermare il principio che: “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. CP_1
29961/2023 del 27/10/2023).
2.5 Nel caso in esame, tuttavia, dalla documentazione allegata al ricorso emerge che, per gli aa.ss. 2017/2018 e 2018/2019, la ricorrente è stata incaricata con reiterati contratti di supplenza breve, in particolare protrattisi quasi ininterrottamente, rispettivamente, dal 20/11/2017 al 16/6/2018 e dal 7/11/2018 alle 8/6/2019.
Con riferimento a tali anni scolastici si esula, pertanto, dalla fattispecie espressamente considerata dalla Suprema Corte con la pronuncia da ultimo citata, non vertendosi in materia di incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, Legge
n. 124/1999, o di incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della Legge n. 124/1999.
La Suprema Corte non si è, invero, pronunciata sulla specifica questione, poiché non rilevante per la decisione del caso sottoposto al suo esame: “resta fuori dall'ambito del decidere la possibilità di assimilare estensivamente alla didattica “annuale”, di cui all'art. 4, co. 1 e 2 della L. 124/1999, il caso in cui la sommatoria di supplenze temporanee sia tale da completare un periodo pari a quello minimo proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività di didattiche”.
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Tale argomentazione ripropone le precedenti, anticipate dalla Corte al punto 7.5 della motivazione, ove, nell'affermare l'inidoneità del dato normativo dei 180 giorni, valorizzato da alcune norme del sistema scolastico, riguardanti specifici fenomeni (come la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo ex art. 489 D.Lgs. n. 297/94, la retribuzione dei mesi estivi ex art. 527 D.Lgs. n. 297/94, l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni necessarie per definire il senso dell'“annualità” di una “didattica” ai fini dell'attribuzione della Carta Docenti, la Corte ha affermato che, semmai, “il tema è se un termine sostanzialmente analogo non possa essere recuperato per supplenze temporanee che coprano un lasso temporale pari o superiore a quello che, per quanto si va ad argomentare, giustifica il pieno riconoscimento della Carta Docente in caso di supplenze ai sensi dell'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999”.
Valorizzando i richiamati passaggi delle condivisibili argomentazioni estese dalla
Corte, ritiene il decidente che possa giungersi a considerare utili, ai fini del riconoscimento del beneficio invocato, anche i periodi di supplenze che, sommati nel corso dell'anno scolastico, raggiungano quantomeno la durata, pur discontinua, di 180 giorni.
Tale è l'ipotesi in esame, nel quale è documentato che la parte ricorrente sia stata incaricata, negli anni scolastici di riferimento, con reiterati contratti di docenza protrattisi quasi ininterrottamente per periodi complessivamente superiori a 180 giorni
(rispettivamente dal 20/11/2017 al 16/6/2018 e dal 7/11/2018 alle 8/6/2019).
In conseguenza, deve disapplicarsi l'articolo 1, commi 121 e ss., della Legge n.
107/2015 (i D.P.C.M. del 23/9/2015 e del 28/11/2016, applicativi di tale disposizione, sono stati nelle more della decisione della CGUE annullati dal Consiglio di Stato, con
l'ordinanza citata) nella parte in cui non riconosce l'assegnazione della Carta elettronica del docente anche al personale assunto con contratto a tempo determinato, incaricato con supplenze annuali o supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche o al docente incaricato con supplenze brevi che abbiamo superato, nell'anno scolastico, il periodo di 180 giorni, eventualmente discontinui.
3. Tale essendo il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, la domanda avanzata dall'odierna ricorrente risulta fondata, per quanto di ragione.
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Invero, la ricorrente ha domandato il riconoscimento della carta elettronica del docente per gli anni scolastici di servizio a tempo determinato 2017/2018, 2018/2019,
2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022.
Risulta dagli atti che gli incarichi degli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 siano stati conferiti, come sopra visto, con reiterati incarichi di supplenza breve per un periodo complessivamente superiore a 180 giorni, mentre gli incarichi successivi, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, sono stati conferiti con supplenze fino al termine delle attività didattiche, sicché fino al 30/6, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della Legge n. 124/1999.
Per tali ragioni l'Amministrazione convenuta dovrà essere condannata ad attribuire al docente ricorrente la Carta elettronica del docente per tutti gli anni di riferimento, nella misura di € 500 annui, pari a quella riconosciuta ai docenti di ruolo.
4. Deve, a questo punto, esaminarsi l'eccezione di prescrizione sollevata dalla amministrazione.
Con la recente pronuncia citata, la Suprema Corte ha puntualizzato che “L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 29961/2023 del
27/10/2023).
Invero, poiché ai sensi dell'articolo 2935 c.c. la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, si rileva che, mentre per l'anno scolastico 2016/2017 l'articolo 5 DPCM 28/11/2016 ha previsto che i soggetti beneficiari potessero registrarsi sull'applicazione Web dal 30/11/2016, per gli anni successivi la finestra temporale per l'inserimento della richiesta di assegnazione della Carta elettronica del docente è stata indicata dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno.
Poiché la ricorrente ha sottoscritto il primo contratto di lavoro a tempo determinato, per l'anno scolastico 2017/2018, con decorrenza dal 20/11/2017 e per l'anno scolastico
2018/2019, con decorrenza dal 7/11/2018, alle date indicate ella era certamente
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facoltizzata a chiedere l'erogazione del beneficio per l'anno scolastico in corso, sicché è iniziato a decorrere il termine di prescrizione del suo diritto.
A nulla rileva, invero, che l'importo eventualmente non speso potesse essere utilizzato anche nell'anno successivo, dovendo individuarsi la decorrenza del termine prescrizionale non dalla fine del periodo in cui il beneficio poteva essere utilizzato, bensì dal momento in cui esso poteva essere richiesto dall'avente diritto.
Si tratta, invero, di una somma pagata periodicamente, con cadenza annuale, conseguentemente rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 2948, n. 4, c.c., riferito non solo alle somme versate a titolo retributivo, bensì a «tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi».
Il beneficio in esame deve, conseguentemente, riconoscersi entro il limite della prescrizione quinquennale, il cui decorso, tuttavia, è stato, nel caso in esame, validamente interrotto con la diffida dell'8/7/2022, notificata a mezzo PEC in pari data, con la conseguenza che il termine di prescrizione non si è mai compiuto, per nessuna delle annualità rivendicate.
L'Amministrazione convenuta dovrà, conseguentemente, essere condannata a corrispondere alla ricorrente l'importo spettantele a titolo di Carta elettronica del docente per tutti gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2021/2022, in misura pari ai docenti di ruolo.

5. Conclusivamente, pertanto, poiché ai docenti incaricati con supplenze annuali o supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, o, per quanto sopra affermato, al docente incaricato con supplenze brevi che abbiamo superato, nell'anno scolastico, il periodo di 180 giorni, eventualmente discontinui, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che - come l'odierna ricorrente - al momento della pronuncia giudiziale, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, “spetta l'adempimento in forma specifica, per
l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 29961/2023 del 27/10/2023), deve essere dichiarato il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di €
500 annui per ciascun anno di insegnamento svolto a tempo indeterminato, sopra indicato,
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tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'articolo 1, commi 121 e ss., della Legge n. 107/2015, ossia con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, mediante accreditamento della somma di € 500 per ciascun anno sulla carta elettronica del docente, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
6. Le spese di lite, in ragione della novità delle questioni esaminate, oggetto delle pronunce della Corte di Giustizia e del giudice amministrativo, nonché della recentissima sentenza della Corte di Cassazione ex art. 363 bis c.p.c., considerata unitamente alla coerenza delle determinazioni effettuate dall'amministrazione in ordine alla mancata attribuzione del beneficio con le disposizioni normative richiamate, sono integralmente compensate.
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