Trib. Roma, sentenza 07/01/2025, n. 251

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 07/01/2025, n. 251
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 251
Data del deposito : 7 gennaio 2025

Testo completo

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di ROMA, IV SEZIONE CIVILE, in persona della dr.ssa BARBARA PIROCCHI, in funzione di giudice monocratico,
letti gli art 132 e 118 disp.att. c.p.c.,
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 37528 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2023 avente ad oggetto: opposizione a precetto ex art 615 comma primo c.p.c., trattenuta in decisione all'esito dell'udienza celebratasi in data 4.06.2024
TRA
La società CONSORZIO CESP DI SERVIZI S.R.L. (C.F. 04240221004), in persona dell'Amministratore unico, legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Giunio Bazzoni n. 15, presso lo studio dell'Avv. Matteo Briasco
(C.F. [...]) che la rappresenta e difende giusta procura conferita su separato supporto cartaceo da ritenersi in calce al ricorso introduttivo;

Parte Opponente
E
il sig. IC OT, (c.f. [...]), elettivamente domiciliato in
Roma, via Premuda n.° 16, presso lo studio dell'Avv. Pietro Franco Grillo (c.f.
1


[...]) che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. Marco Livi ([...]) giusta delega rilasciata con atto separato da intendersi apposta in calce alla memoria di costituzione e risposta;

Parte Opposta
CONCLUSIONI
Come da verbale di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/07/2023 il CONSORZIO CESP DI SERVIZI S.r.l. ha proposto opposizione all'atto di precetto azionato dal sig. IN GA in forza della sentenza della Corte di Appello di Roma n. 4326/23 del 15.06.2023 che aveva accolto l'appello del predetto e condannato la società odierna opponente a rifondere all'intimante le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Detto ricorso si fondava 1 - sulla inesistenza del diritto di credito del sig. IN
GA per intervenuta precedente rinuncia;

2 - sulla nullità dell'atto di precetto per difetto di procura;
inoltre formulava precipua istanza di ripetizione delle somme per cui
è causa nelle more pagate dall'opponente al solo scopo di scongiurare l'avvio di una ingiusta esecuzione.
Con decreto emesso in data 6.09.23 veniva fissata l'udienza del 31.10.23, per la comparizione delle parti ed onerato il ricorrente della notifica del ricorso e del decreto alla controparte entro il 18.09.2023.
All'udienza del 31.10.23 con ordinanza riservata del 6.03.24, la causa veniva rinviata per la
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