Trib. Bari, sentenza 26/11/2024, n. 4805

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bari, sentenza 26/11/2024, n. 4805
Giurisdizione : Trib. Bari
Numero : 4805
Data del deposito : 26 novembre 2024

Testo completo

n. 9808/ 2014 r.g.a.c.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari – seconda sezione civile - nella persona del giudice
IS Attollino, ha pronunciato la seguente Oggetto: opposizione sentenza all'esecuzione.
nella causa civile iscritta al 9808 r.g.a.c. dell'anno 2014
tra
PROTERCLIMA s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. (P.IVA
05141600725), DELL'ERA VITO, anche in proprio (C.F. [...]),
DELL'ERA UD (C.F. [...]) e RA NG (C.F. BRN NGL
50E45 E155H) rappresentato e difeso dagli avv.ti Raffaele Frontino e
Francesco Angarano, domiciliatari, giusta procura in atti
- opponenti –
E
BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA s.c.p.a, in persona del legale
rappresentante p.t. (P.I. 0064840777), rappresentata e difesa dall'avv.
Michele Aliano, domiciliatario, giusta procura in atti
- opposta –
nonché
LUZZATTI POP NPLS 2021 s.r.l. (P.IVA 11912920961) e, per essa, quale
Il giudice IS Attollino


n. 9808/ 2014 r.g.a.c.
mandataria, DOVALUE s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa all'avv. Fabrizio Mingolla, domiciliatario, giusta
procura in atti
- intervenuta ex art. 111 c.p.c.-
-========================================================================
All'udienza dell'8 novembre 2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale.
Per gli opponenti: “si riportano alle conclusioni rassegnate in atti laddove hanno chiesto, in via
preliminare, di accertare il difetto di legittimazione attiva della Luzzatti POP NPLS 2021, anche
per inesistenza del contratto di cessione e per mancata inclusione del credito nell'ambito
dell'operazione di cessione. Sempre in via preliminare, chiedono che sia accertato il difetto di
rappresentanza sostanziale e processuale della mandataria DOVALUE spa, per mancata iscrizione
all'albo ex art. 106 TUB, con conseguente declaratoria di nullità della procura rilasciata dalla
società Luzzatti POP NPLS 2021, oltre che di invalidità del contratto di mutuo per violazione
dell'art. 117 TUB e indeterminatezza dell'oggetto, per la mancata indicazione del regime di
capitalizzazione composta”;

per l'opposta: “si riporta a tutti gli scritti difensivi e alle conclusioni rassegnate, precisando
che il giudizio avente ad oggetto la validità del mutuo è stato definito con sentenza del 18 giugno
2024 di rigetto delle domande di Proterclima s.r.l.”;

per la terza intervenuta: “si riporta ai propri scritti difensivi e chiede che la causa sia decisa”.
-========================================================================
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La Banca Popolare di Puglia e Basilicata soc. coop. per azioni ha sostenuto
di essere creditrice nei confronti di LLER IO in forza di mutuo
fondiario ex art. 38 e segg. D.Lgs 01/09/93 n. 385 concesso con atto
pubblico per notaio Roberto Demichele in Santeramo in colle del 21/01/2008
Rep. n. 8458 e Racc. n. 4228. Ha dedotto che a garanzia dell'obbligazione
restitutoria di capitale ed interessi che il mutuatario aveva assunto,
LLER IT, BR GE e CI QU si erano costituiti
Il giudice IS Attollino
n. 9808/ 2014 r.g.a.c.
fideiussori solidali fino alla concorrenza di € 357.000,00 e i coniugi
LLER IT e BR GE avevano anche concesso ipoteca sull'immobile
di loro proprietà sito in Gravina di Puglia (BA), foglio 104, p.lla 1434
sub. 8, Via Lorenzo Perosi n.29, piano 3, categoria A/3, classe 5, vani
9,5.
Intervenuto l'inadempimento del mutuatario e dei garanti per la somma di
€ 197.080,22, oltre gli interessi moratori, la banca, azionando il mutuo
indicato, ha promosso la procedura esecutiva iscritta al n. 941/2012 R.E.I.
di questo ufficio con pignoramento trascritto sull'immobile già gravato da
ipoteca.
Nella medesima procedura la stessa banca è intervenuta per ottenere in via
coattiva la soddisfazione del credito di € 48.898,54, oltre interessi
convenzionali, in forza del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo
n. 355/2012 – R.G. n. 720/2012, emesso dal Tribunale di Bari – soppressa
sezione distaccata di Altamura – in data 20.08.2012, per scoperti di conti
bancari intestati alla società Proterclima s.r.l., già ditta LLER IT.
La società Proterclima s.r.l., LLER IT, LLER IO e BR
GE hanno proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 2 c.p.c.,
chiedendo, testualmente, nella fase cautelare, «in via preliminare, di
sospendere il processo esecutivo;
di accertate e dichiarare l'inesistenza

e/o improcedibilità e/o illegittimità e/o la caducità del diritto della
banca a procedere all'esecuzione forzata;
di accertare e dichiarare che i

ricorrenti hanno maturato, nei confronti della Banca popolare di Puglia e
Basilicata, un credito di importo pari a € 201.828,25, derivante dalla
capitalizzazione del c/c bancario n. 6968621-1 intestato alla Proterclima
s.r.l. e il rapporto n. 1661630-1 intestato alla ditta LLER IT e
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n. 9808/ 2014 r.g.a.c.
chiuso con giroconto sul conto della Proterclima s.r.l.;
di accertare e

dichiarare la nullità e/o l'inesistenza e/o improcedibilità e/o
illegittimità e/o la caducità del contratto di mutuo fondiario di €
210.000,00, contratto in favore di LLER IO, in quanto perfezionato
per accreditare figurativamente l'importo per ripianare i debiti di c/c
della Proterclima s.r.l. nei confronti della banca concedente;
di accertare

e dichiarare che a causa della erroneità dei conteggi eseguiti dalla Banca
e dalla successive segnalazioni eseguite ed azioni esecutive, i ricorrenti
hanno subito un danno economico quantificabile in € 100.000,00».
Negata la richiesta sospensione (poi invece accordata ex art. 20 l. 44/1999
con ordinanza del 16 aprile 2014) e tempestivamente istaurata la fase di
merito con atto di citazione notificato in data 16 giugno 2014, gli
opponenti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
accertare e dichiarare l'inefficacia, ai sensi e per gli effetti dell'art.
118 d.lgs. 385/1993, delle variazioni dell'interesse ultralegale, delle
provvigioni di massimo scoperto, delle commissioni, delle spese e
remunerazioni a qualsiasi titolo pretese del c/c ordinario n. 1661630-1,
intestato alla ditta LLER IT, ora Proterclima s.r.l., aperto in data
4/2/1992 e chiuso con
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