Trib. Treviso, sentenza 05/11/2024, n. 851
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi giudice dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di separazione consensuale iscritta al RG. n. 5591/2024 e promossa con ricorso ex art. 473bis.51 cpc da
(c.f. ), nato/a a OL Parte_1 C.F._1 (TV), il 6/12/1972 con l'avv. REGINA PIEROBON
e
(c.f. ), nato/a a Controparte_1 C.F._2 BE (TV), il 22/02/1975 con l'avv. ISABELLA GUMIRATO
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto del 1/10/2024, i coniugi Parte_1 e hanno richiesto a questo Tribunale di pronunciare la Controparte_1 loro separazione personale.
Con le note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza del 30.10.2024, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, i coniugi hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, ribadendo che non sussiste – allo stato – possibilità di riconciliazione, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
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Il ricorso è fondato, risultando, infatti, dalle allegazioni in atti che il rapporto matrimoniale si è deteriorato fino a rendere impossibile la prosecuzione della convivenza;
inoltre il contegno processuale delle parti denota che ad oggi non v'è interesse alcuno alla ricomposizione dell'unione coniugale. Va pertanto dichiarata la separazione personale tra e Parte_1
, uniti in matrimonio l'8/09/2007, con atto trascritto nel Controparte_2 Registro degli atti di matrimonio del Comune di SO (TV) dell'anno 2007 al n. 26, Parte II, Serie A.
Le condizioni concordate appaiono inoltre congrue e compatibili con la condizione logistica ed economica delle parti.