Trib. Paola, sentenza 16/01/2024, n. 26

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Paola, sentenza 16/01/2024, n. 26
Giurisdizione : Trib. Paola
Numero : 26
Data del deposito : 16 gennaio 2024

Testo completo

Il Giudice del lavoro, dott.ssa Ivana Genduso
letti gli atti della controversia iscritta al n. 632/2020 R.G., la cui udienza è stata fissata per il giorno
12.01.2024 e trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.;
visto che il predetto decreto risulta essere stato ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le “note di trattazione scritta” depositate;
dato atto che i difensori delle parti hanno prestato acquiescenza alla modalità di trattazione dell'udienza, non opponendosi nei termini di legge;

P.Q.M

.
Decide come da sentenza in calce al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Paola, sezione Lavoro, nella persona della dott.ssa Ivana Genduso, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 632/2020, avente ad oggetto: costituzione rapporto di lavoro nel pubblico impiego e diritti conseguenziali
TRA
BONOFIGLIO MAURIZIO, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv.
Ernesto Biondo presso il cui studio in Fuscaldo, via Vaccari 8, elettivamente domicilia,
RICORRENTE
CONTRO
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (C.F. 97591110586), in persona del Ministro, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Catanzaro, nei cui uffici alla Via Gioacchino da Fiore, n. 34 domicilia.
RESISTENTE
1


resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso del 13.05.2020 parte ricorrente in epigrafe indicata ha dedotto: di aver ricoperto
l'ufficio di giudice onorario per 18 anni a decorrere dal 28 Gennaio 1998 dapprima quale vicepretore
e poi a seguire quale giudice onorario del Tribunale di Paola, percependo con periodicità mensile, per il servizio prestato, il relativo compenso erogato dal Ministero della Giustizia;
che il Ministero della
Giustizia non ha riconosciuto alcun diritto alle ferie alla tredicesima o gratifica natalizia, al trattamento fine rapporto e neanche alcun diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia , sebbene egli abbia prestato servizio senza soluzione di continuità oltre il termine massimo di sei anni previsto all'atto della nomina e per cui dalla prima conferma il rapporto andrebbe qualificato e dichiarato a tempo indeterminato e assimilato a quello di lavoratore dipendente;
che il rapporto di impiego è stato prorogato diverse volte dal Ministero delle Giustizia;
di aver quindi diritto all'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato diverso da quello previsto dai magistrati professionali, sia pure per
l'esercizio di funzioni giudiziarie;
che egli avrebbe inoltre diritto alla conversione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato stante l'illegittimità e la conseguente nullità del termine apposto fino al 31.12.2004 alla proroga operata dal CSM in data 31.03.2004 comunicata con nota prot. P 6472/2004 del 01.04.2004 per violazione dell'art. 1418 c.c. e in applicazione dell'art.
1419 comma 2° secondo cui la nullità di singole clausole comporta la sostituzione di diritto di norme imperative;
che avrebbe quindi diritto alle differenze retributive economiche derivanti da detta conversione, quali l'indennità per le ferie spettanti e non godute, le tredicesime mensilità, oltre alla reintegra al lavoro, nel ruolo di Giudice onorario di Tribunale ovvero in ruolo diverso da individuarsi in un livello di inquadramento corrispondente al tipo di lavoro svolto, con tutti i diritti oramai quesiti dopo 18 anni di lavoro continuativi in favore dell'amministrazione resistente;
che, infine, il ricorrente ha diritto ad essere risarcito, ai sensi dell'art. 32, comma 5, della L. 183/2010, del danno subìto a causa della illecita reiterazione dei contratti a termine effettuati a decorrere dalla prima proroga operata con il termine apposto fino al 31.12.2004 alla proroga operata dal CSM in data 31.03.2004 comunicata con nota prot. P 6472/2004 del 01.04.2004, e quindi per gli undici anni di proroghe annuali operate fino al 2015;
che ha inoltre diritto al risarcimento del danno da perdita di chance, corrispondente ai guadagni che avrebbe percepito se avesse svolto la professione di avvocato a tempo pieno, come avrebbe potuto se le illegittime proroghe non fossero state adottate.
In virtù di quanto innanzi esposto, il ricorrente ha chiesto: 1) Accertare e dichiarare che il rapporto di lavoro svolto dal ricorrente a decorrere dal 28.01.1998 con Ministero della Giustizia è stato di tipo subordinato e a tempo indeterminato;
2) accertare dichiarare e che al ricorrente spettano tutti i diritti economici, giuridici e previdenziali consequenziali al rapporto di lavoro intercorso subordinato e a
2
tempo indeterminato. 3) Accertare e dichiarare la conversione del rapporto di lavoro da rapporto a tempo determinato a tempo indeterminato e il diritto del ricorrente ad essere reintegrato al lavoro. 4)
Per l'effetto del riconoscimento di cui ai punti precedenti, accertare e dichiarare il Ministero della
Giustizia è obbligato al pagamento delle indennità per ferie non godute, dell'indennità di fine rapporto
o trattamento fine rapporto, delle tredicesime mensilità non corrisposte per tutti gli anni della durata del rapporto e al versamento dei relativi contributi previdenziali oltre interessi e rivalutazione monetaria. 5) Quale, ulteriore effetto del riconoscimento di cui ai punti 1 e 2 e 3, disporre la reintegra in servizio del ricorrente, presso il Tribunale di Paola, ovvero quello di Cosenza, quale Giudice
Onorario Tribunale, ovvero presso qualsiasi altro Tribunale della corte D'Appello di Catanzaro.
Si costituiva il Ministero della Giustizia, eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione dell'intestato Tribunale in favore di quella esclusiva del Giudice amministrativo, a norma dell'art.
133, comma 1, lett. i) c.p.a.
, e, in ogni caso, nel merito, il rigetto del ricorso siccome infondato in fatto ed in diritto.
La causa viene decisa con sentenza resa all'esito della trattazione scritta e di cui è disposta la comunicazione alle parti.
§ 2. La soluzione delle questioni dedotte in giudizio impone la preliminare definizione del petitum e della causa petendi del
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