Trib. Foggia, sentenza 28/06/2024, n. 2135

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Foggia, sentenza 28/06/2024, n. 2135
Giurisdizione : Trib. Foggia
Numero : 2135
Data del deposito : 28 giugno 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il giudice onorario Caterina Napolitano, in funzione di giudice del lavoro all'udienza del 28 giugno 2024, all'esito della Camera di
Consiglio, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n.
9885/2023 R.G.L. promossa da rappresentato e difeso per delega in calce al ricorso Parte_1 dell'avv. Guido Celentano presso lo studio del quale in Foggia V.le G. Di
Vittorio, 162 è elettivamente domiciliato ricorrente nei confronti di
in persona dell'Avv. Nicola Nero in qualità di Controparte_1
Institore di in virtù dei necessari poteri conferitigli Controparte_1 giusta procura per atto del Notaio Dr.ssa del 13 marzo Persona_1
2023, rep. N. 1885, rappresentata e difesa nel presente giudizio, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avvocato Giovanni Ronconi e dall'Avvocata Dora Antonia Vuolo del Controparte_2
e con lo stesso elettivamente domiciliata
[...] presso il suo Studio sito in Napoli, Corso Arnaldo Lucci n. 156 – Varco
FS, come da procura in calce al presente atto rilasciata su foglio separato, resistente
RESISTENTE
OGGETTO: Aumenti Periodici Anzianità (APA)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.11.2023, - Parte_1 premesso di essere stato assunto alle dipendenze di in Controparte_1 data 18.11.2002, in virtù di apposito contratto di apprendistato professionalizzante, poi trasformato in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in data 18.11.2006, con inquadramento nel livello contrattuale F2 (attualmente inquadrato nel parametro A1) CCNL Attività
Ferroviarie del 16.4.2003 all'epoca vigente quale Operatore della
Manutenzione – ha adito l'intestato Tribunale, esponendo che il Contratto
Collettivo di settore ha attribuito un aumento retributivo in misura fissa per ogni biennio di anzianità di servizio e che il suo contratto di apprendistato deve intendersi regolato dalla L. n. 25/1955, il cui art.
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ha previsto che, in caso di mantenimento in servizio del lavoratore al termine del periodo di apprendistato, tale periodo era considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio;
ha, quindi, lamentato il mancato riconoscimento da parte della convenuta, ai fini degli aumenti periodici di anzianità, del periodo complessivo dell'apprendistato, essendogli stato corrisposto il primo scatto solo con la retribuzione del mese di marzo 2007 con decorrenza dicembre 2006. Denunciata, pertanto, la nullità delle clausole dettate dall'art. 18, comma 11, del C.C.N.L. 16.4.2003 e dall'art. 7 dell'Accordo dell'1.3.2006, poiché in contrasto con la disciplina di rango primario, il ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: 1) previa declaratoria di nullità, per contrasto con le previsioni di cui all'art. 19 della Legge 19 gennaio 1955 n. 25, dell'art. 18 (“contratto di apprendistato”) del CCNL 16 aprile 2003
Attività Ferroviarie, comma 11 (nella parte in cui recita “ad esclusione degli aumenti di anzianità”) e dell'art. 7, ultimo comma, dell'accordo 1 marzo 2006, accertare e dichiarare che il ricorrente, essendo stato assunto alle dipendenze della resistente a far data dal 18.11.2002 con contratto di apprendistato professionalizzante e, senza soluzione di continuità, dal 18.11.2006 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con la figura professionale di Operatore Specializzato
Manutenzione parametro retributivo F2, ha diritto alla maturazione degli aumenti periodici di anzianità biennali previsti dalla contrattazione collettiva richiamata in premessa sin dal dicembre 2002 ossia dalla data di assunzione;
2) accertare e dichiarare che la società resistente, nel conteggiare l'anzianità di servizio utile al calcolo degli aumenti periodici di anzianità maturati ogni biennio e dovuti al ricorrente, ha illegittimamente omesso di includere i primi diciotto mesi di lavoro decorrenti dalla data di assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante;
3) per l'effetto, dichiarare che al ricorrente sono dovuti, da parte della resistente, € 1.982,51 ovvero quella somma che sarà determinata al termine dell'istruzione probatoria del presente giudizio, in caso di avversa contestazione dei calcoli allegati, ovvero ancora ed in via gradata la somma ritenuta equa in applicazione del
criterio equitativo in applicazione degli artt. 36 Cost. e 432 cpc, a titolo di differenze retributive per errato computo degli A.P.A. nella propria retribuzione mensile, per quanto sopra detto;
4) per l'effetto, condannare la resistente in persona del suo legale rapp.te p.t., al pagamento in favore del ricorrente, come in atti, della complessiva somma di € 1.982,51 ovvero la somma minore o maggiore quale emergerà al termine dell'istruzione probatoria del presente giudizio, ovvero ancora ed in via gradata la somma ritenuta equa in applicazione del criterio equitativo in applicazione degli artt. 36 Cost. e 432 cpc, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze sino all'effettivo soddisfo. 5) con vittoria di spese e competenze di causa, con distrazione al procuratore antistatario.”

Integrato il contraddittorio si costituiva che, in CP_1 via preliminare, eccepiva l'improcedibilità/inammissibilità della domanda in ordine ad ogni rivendicazione maturata sino al 15 gennaio 2019 data in cui esso ricorrente avrebbe sottoscritto con un verbale Controparte_1 di conciliazione stragiudiziale in sede sindacale (Doc. 1) nelle cui premesse si legge testualmente che “è intenzione delle parti regolarizzare l'inquadramento economico e giuridico del dipendente” e che
“le parti intendono, altresì, definire ogni eventuale rivendicazione del sig. inerente il rapporto di lavoro intercorso sino alla Parte_1 data di sottoscrizione della presente conciliazione e prevenire, quindi, ogni possibile futura lite connessa all'inquadramento professionale del dipendente”. Le successive clausole del verbale prevedono altresì che:
“4) il sig. dichiara e dà atto di non avere null'altro a Parte_1 che pretendere nei confronti della società in relazione Controparte_1 all'utilizzo delle mansioni superiori (…) o comunque inerente
l'inquadramento professionale per il periodo pregresso sino alla data di sottoscrizione della presente conciliazione (…). 6) il Sig. Parte_1
dichiara altresì che, con quanto riconosciutogli quale trattamento
[...] economico e normativo sino ad oggi dalla società sulla base CP_1 dei parametri e dei dati riportati nell'ultimo cedolino di stipendio ricevuto che si richiama a far parte integrante del presente accordo, è stato completamente tacitato d'ogni suo credito inerente l'inquadramento professionale per il periodo
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