Trib. Rieti, sentenza 02/01/2025, n. 3
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIETI
Sezione Lavoro
in persona del giudice, dott. Alessio Marinelli ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 127 ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 320 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
T R A
ON ON, nata il [...] a [...] e residente in [...], elettivamente domiciliata in Roma (RM), Via Nomentana n. 63, presso lo studio dell'Avv. Jacopo Baldi del foro di Roma, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
I.N.P.S - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Rieti, alla Via Cintia n. 42 presso l'Ufficio legale della Sede Inps di Rieti, rappresentato e difeso dall'avv. Gianna Fiore;
CONVENUTO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato, la parte ricorrente ha adito il Tribunale di Rieti, in funzione di Giudice del Lavoro, con ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi
1
dell'art. 445 bis c.p.c., per ivi sentir dichiarare la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza ex art. 13 L. 118/71.
Ha dedotto di avere presentato apposita domanda amministrativa, volta ad ottenere il riconoscimento della prestazione, a cui ha fatto seguito la persistente inerzia dell'Inps.
Ritenuto ingiusto il comportamento passivo da parte dell'istituto, la ricorrente ha adito il
Tribunale di Rieti concludendo come sopra.
Si è costituito l'Inps, contestando la sussistenza in capo all'istante del requisito sanitario.
Nell'ambito del procedimento è stata disposta CTU medico legale che ha concluso per
l'insussistenza del requisito sanitario.
Ritenuta erronea la valutazione operata dal consulente in sede di accertamento tecnico preventivo, la parte ricorrente ha proposto ricorso in opposizione chiedendo, previo rinnovo della consulenza tecnica, il riconoscimento del diritto azionato e la condanna dell'Inps al pagamento dei ratei maturati e maturandi della prestazione richiesta oltre accessori, con vittoria di spese da attribuire al procuratore antistatario.
Si è costituito l'INPS, eccependo preliminarmente l'inammissibilità della domanda, ex art.
445 bis, comma 6, per mancata
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi