Trib. Castrovillari, sentenza 25/11/2024, n. 1999
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Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Vincenzo Di Pede Presidente dott.ssa Maria Assunta Pacelli Giudice dott. Gianluca Di Giovanni Giudice rel. ed est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 2363/2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “divorzio contenzioso” e vertente TRA
, C.F. , parte nata a [...] Parte_1 C.F._1 (CS) in data 23/09/1962, rappresentata e difesa dall'avv. LAGHI ROBERTO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RICORRENTE -
E
, C.F. , parte nata a [...] CP_1 C.F._2 in data 23/02/1966, rappresentata e difesa dall'avv. GIACOBBE LUIGI, giusta in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RESISTENTE - NONCHÉ
presso il Tribunale di Castrovillari Controparte_2
- INTERVENTORE EX LEGE -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
I fatti di causa e le posizioni delle parti Con ricorso depositato in data 17/11/2023 parte ricorrente ha introdotto Parte_1 il presente procedimento contenzioso nei confronti della moglie . CP_1
Le parti hanno contratto matrimonio in Terranova da BA (CS) in data 13/09/1987.
Dalla loro unione sono nate due figlie, e entrambe Persona_1 Persona_2 maggiorenni ed economicamente indipendenti. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, prodotta documentazione, dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, il giudice delegato alla trattazione, con ordinanza ex art. 473 bis .22 c.p.c. del 2 aprile 2024, dopo aver rilevato che non vi era necessità di adottare provvedimenti temporanei ed urgenti, ha rigettato le prove articolate dalle parti e ha rinviato per la discussione orale della causa.
All'udienza del giorno 9/07/2024, le parti hanno concluso come in atti (“Ciascun difensore si riporta a tutte le proprie domande, difese, deduzioni e conclusioni formulate nei rispetti atti di parte e nei verbali di causa e ne chiede l'accoglimento, con vittoria di compensi e di spese. I difensori chiedono poi che la causa venga assegnata a sentenza con i termini di legge.”).
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È infatti provato il titolo addotto a fondamento della stessa, e cioè, la separazione personale.
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Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi - computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio - dalla data del 21.10.2020 dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale tenutasi nel corso del procedimento di separazione definito con sentenza di separazione di questo Tribunale n. 728/2023, pubblicata il 22/05/2023 (v. documentazione allegata).
Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70. Ricorre pertanto nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n 2 lett. b) L. n 898/70, così come modificato dall'art. 5 citato, e del resto, attese le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
L'assegno IL
, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata, ha formulato CP_1 domanda di riconoscimento in suo favore di un assegno IL dell'importo di € 300,00, mensili, deducendo la disparità dei redditi tra i due coniugi;
in particolare, la resistente ha allegato che il coniuge è titolare di due pensioni di invalidità erogate dalla Svizzera, rispettivamente di