Trib. Enna, ordinanza 07/03/2025

TRIB Enna
Ordinanza
7 marzo 2025
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TRIB Enna
Ordinanza
7 marzo 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Enna, ordinanza 07/03/2025
Giurisdizione : Trib. Enna
Numero :
Data del deposito : 7 marzo 2025

Testo completo

R.G. 767/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, così costituito:
• Dott.ssa Rosario Vacirca Presidente
• Dott. Davide Naldi Giudice relatore
• Dott.ssa Sara Antonelli Giudice
nel procedimento di reclamo iscritto al n. r.g. 767/2024 promosso da:
NT OR (C.F. [...]) e AT CE (C.F.
[...]) con il patrocinio dell'avv. Ilaria Di Simone
RECLAMANTI contro
IR S.P.A (C.F.01787570835) in persona del l.r.p.t., procuratrice di POP NPLs 2019 S.r.l., con il patrocinio, congiunto e disgiunto, dell'avv. Alessandro Barbaro (c.f. [...]) e dell'avv. Andrea Aloi (c.f. [...]);
CONFESERFIDI SOCIETA' CONSORTILE a.r.l. (di seguito ConfeserFidi), (P.I.:
01188660888), in persona del suo l.r.p.t., con il patrocinio dell'avv. Sebastiano Sallemi (C.F.:
[...])
RECLAMATI avverso
l'Ordinanza emessa in data 08.08.2024 dal Giudice dell'Esecuzione, dott. Davide Palazzo, nel procedimento R.G.E. n. 85/2012 promosso dagli odierni reclamanti in opposizione all'atto di pignoramento ai sensi degli artt. 615 comma 2 c.p.c., con la quale è stata respinta l'istanza di sospensione della procedura esecutiva a seguito delle note di udienza depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., entro il termine del
12.02.2025 ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
1
Giova premettere che con atto di precetto regolarmente notificato alla controparte la BANCA
AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA ha intimato il pagamento in solido dell'importo di euro
26.029,87 agli odierni reclamanti, quali fideiussori, e alla debitrice Arstyl s.r.l., in virtù del decreto ingiuntivo n. 256/2011 reso dal Tribunale di Enna il 27.9.2011;
Con il medesimo atto di precetto è stato altresì ingiunto alla Arstyl s.r.l. il pagamento di € 49.486,76 oltre interessi ed accessori, dovuti in virtù del contratto di mutuo fondiario - ai sensi dell'art. 38 e seguenti del D.L. vo 1° settembre 1993 n. 385, in Notar Grazia Fiorenza di Enna, rep. 30648 e racc.
12780 del 07.10.2009, registrato in Enna l'08.10.2009, al n° 609, munito di formula esecutiva apposta l'08.08.2009.
In forza dei suindicati titoli esecutivi è stata promossa l'esecuzione immobiliare iscritta al n.
85/2012 R.G.E.I. del Tribunale di Enna.
Con atto di opposizione gli esecutati hanno chiesto al G.E.:
“1) Sospendere la procedura esecutiva, in relazione ai restanti lotti, oggetto di pignoramento di proprietà di cacciato Concetta, al fine di accertare e, per l'effetto dichiarare l'intervenuta decadenza ex art. 1957 cc, dell'azione nei confronti dei fideiussori;

2) condannare gli opposti al pagamento delle spese e competenze del giudizio”.
A seguito dell'opposizione, il Giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione “ritenendo l'infondatezza, prima facie, dell'opposizione in quanto i titoli posti a base dell'esecuzione sono decreti ingiuntivi, di modo che le eccezioni spiegate andavano
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