Trib. Firenze, sentenza 14/01/2025, n. 109

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Firenze, sentenza 14/01/2025, n. 109
Giurisdizione : Trib. Firenze
Numero : 109
Data del deposito : 14 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 3382/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario di Pace dott. Roberta
Giordano ha pronunciato ex art. 281 sexies, co.3, c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.3382/2023 promossa da:
M.T.S. MANUTENZIONE TELEFONI STRADALI DI AR TR & C. S.N.C. ( C.F.
06498190633), AR TR ( [...]), EL IO AR
([...]), RE AC ( [...]) e RI IE (
[...]) rappresentati e difesi dall'Avv. Alfredo Affaitati nello studio del quale in
Napoli, viale Michelangelo n. 71, sono elettivamente domiciliati come da procura alle liti agli atti;

PARTI ATTRICI OPPONENTI
Contro
ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA A SOCIO UNICO ( P. IVA [...], COD. FISC.
00879960524) in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'Avv.
Stefano Carli nello studio del quale in Firenze via B.Lupi n. 20 è elettivamente domicliata come da procura alle liti agli atti;

PARTE CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: contratto di noleggio a lungo termine
Conclusioni: per parte attrice come da atto di citazione“ In via principale, accogliersi la presente opposizione per i suesposti motivi e per l'effetto revocare l'impugnato decreto ingiuntivo in ogni sua parte, opponendosi alla concessione della provvisoria esecuzione, anche a fronte del disconoscimento delle sottoscrizione da parte dei coobligati. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre, rimb. forf., CPA e IVA..;

Per parte convenuta: rese all'udienza del 9/7/2024: confermare il decreto ingiuntivo n. 1/2023 (R.G.
n. 12935/2022), emesso dal Giudice Unico del Tribunale di Firenze, in data 30.12.2023 e depositato in Cancelleria in data 02.01.2023;
b)condannare, in ogni caso, la M.T.S., in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, nonché, personalmente e con vincolo di solidarietà tra loro, i Sig.ri ET
RO, FA LU RO, NE RE e IA EL, al pagamento, a favore della RV
Service Lease Italia S.p.A. a socio unico, della somma di € 10.448,59, oltre ad interessi di mora ex


N. R.G. 3382/2023
D. Lgs. N. 231/2002 e ss.mm., dalla data di scadenza delle singole fatture fino all'effettivo soddisfo,
o di quella diversa somma che dovesse risultare in corso di causa;
c)condannare la M.T.S., in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, nonché, personalmente e con vincolo di solidarietà tra loro, i Sig.ri ET RO, FA LU RO, NE RE e IA EL, al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata da lite temeraria ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi anche in via equitativa. In ogni caso: con vittoria delle spese e compensi professionali, come da parametri ex D.M.
10.03.2014, n. 55, aggiornato con le modifiche apportate dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, aumentati, nella misura del 30%, stante l'utilizzo di tecniche informatiche tese ad agevolare la consultazione o la fruizione degli atti e allegati nell'ambito del PCT (ex art. 4, comma 1-bis del D.M. n. 147 del
13.08.2022), per la presente fase e (senza detta maggiorazione) per quella monitoria, oltre rimborso spese forfettarie (15% sul compenso e sull'aumento), c.p.a. (4%) ed i.v.a. (22%).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di cirazione a comparire davanti all'intestato Tribunale, ritualmente notificato, la M.T.S. MANUTENZIONE TELEFONI STRADALI DI AR TR & C. S.N.C. e i soci illimitatamente responsabili ET RO, FA LU RO, NE RE e IA EL hanno promosso opposizione al DI n.1//2023 emesso dal Tribunale di Firenze per il pagamento in favore di ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA dell'importo di € 10.448,59 oltre interessi e spese della procedura .
A fondamento della propria pretesa gli attori hanno dedotto:
- la mancata produzione del contratto e la mancata allegazione della sottoscrizione del contratto da parte degli opponenti
- il disconoscimento delle fatture prodotte nel procedimento monitorio
- Il disconoscimento di eventuali sottoscrizioni apposte in calce al contratto ex adverso depositato
- l'eccessività degli importi richiesti, l'inesistenza del credito e l'assenza dei requisiti della certezza, liquidità e esigibilità, avendo gli opponenti provveduto alla restituzione dei veicoli.
Il convenuto, si è costituito in giudizio eccependo
- la stipula contratto quadro di locazione a lungo termine di veicoli senza conducente sottoscritto in data 19.05.2015 da RO ET legale rappresentante della MT DI AR
TR & C. S.N.C e la consegna dei veicoli da parte di ARVAL ARVAL SERVICE
LEASE ITALIA SPA di cui alle richieste ( doc.3 fascicolo monitorio) ed ai verbali di consegna(doc. 4 fascicolo monitorio);

- la risoluzione del contratto per inadempiento della MT DI AR TR & C. S.N.C e la mancata restituzione dei veicoli
- necessità di intraprendere un'azione giudiziale al fine di ottenere la restituzione dei veicoli;

- la richiesta, in via stragiudiziale, del corrispettivo dovuto non contestata da MT ;

- la genericità dei motivi posti a fondamento dell'opposizione;

- l'infondatezza dell'eccezione circa la mancata produzione in giudizio del contratto, in quanto allegato al ricorso nel procedimento monitorio
- il mancato disconoscimento della firma apposta sul contratto da ET RO, legale rappresentante della MT;

- il vincolo di solidarietà dei soci della s.n.c. ET RO, FA LU RO, NE
RE e IA EL nei confronti dei quali era stato chiesto e ottenuto il DI opposto;

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- la piena prova del credito, documentato dalle condizioni del contratto quadro( doc. 1), dalle schede d'ordine ( doc. 3), dai verbali di consegna dei veicoli ( doc.4).
Con decreto del 17/4/2023 è stata delegata la trattazione e decisione della causa ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 116/2017 e del D.P.
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