Trib. Siena, sentenza 04/12/2024, n. 745
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI SIENA (Sezione Lavoro)
“In nome del popolo italiano”
Sentenza
n. 474/2024 rgl
Svolgimento del processo.
Parte_1
(difesa dall'avv. Pietro Dinoi) a mezzo ricorso depositato il 30/4/2024
contro
ON
(che sarà difeso dai funzionari delegati Ernesto Nieri e Francesco Ginanneschi)
esercitava azione giudiziale formulando le seguenti conclusioni (ricorso, pp. 8-9, letterali):
“Piaccia al Giudice del lavoro del Tribunale di Siena, contrariis reiectis, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a fruire, per i periodi, dal 28.9.2018 al 30.6.2019;
dal 12.9.2019 al 30.6.2020;
dal 22.9.2020 al 31.8.2021;
dall'8.9.2021 al 30.6.2022;
dal 7.9.2022 al 30.6.2023;
dall'1.9.2023 al 30.6.2024, dell'importo previsto dall'art. 1, co. 121, della legge 107/2015, c.d. Carta Elettronica Docenti e conseguentemente condannare il
[...]
al pagamento in favore della ON dell'importo di € 3.000,00, o di quello maggiore o minore ritenuto di giustizia, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, con vittoria delle spese e competenze professionali, da liquidare in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Il convenuto si costituiva in giudizio, ON contestando la fondatezza della domanda chiedendo (conclusioni, memoria difensiva, p. 9, letterali): 1
nel merito, respingere integralmente il ricorso, con conseguente rigetto di tutte le domande proposte in quanto inammissibili e infondate, con ogni consequenziale provvedimento in ordine alle spese di lite”.
*
All'udienza 4/12/2024, nella causa n. 474/2024 rgl sono comparsi davanti al giudice in funzione di giudice del lavoro, coadiuvato dalla dott.ssa Luciana Ascolese dell'Ufficio per il Processo: per la parte ricorrente l'avv. Pietro Dinoi;
per il , il funzionario ON delegato Francesco Ginanneschi.
Il giudice sente le parti, che allo stato si richiamano ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria. L'avv. Dinoi per la ricorrente, sulla eccezione di prescrizione, oggi ribadita dall'Amministrazione, richiama la diffida del 12/9/2023, pec. del 15/9/2023 (doc. 2 ric.).
L'Amministrazione si richiama inoltre al recente intervento del Tribunale di Foggia, Sez. Lavoro, sent. 2023/n. 1892. Inoltre, in ipotesi, a Trib. Taranto, 27/3/24/n. 836, rgl. 2023/n. 3801 in tema di compensazione delle spese processuali. Inoltre a Trib. Teramo, sent. 2024/n. 147.
Il giudice tenta la conciliazione della causa. Si dà atto del fallimento del tentativo.
Discussa la causa il giudice all'esito pronuncia sentenza ex art. 429, co. 1 cpc, pt. I (d.l. 2008/n. 112, conv. l. 2008/n. 133, art. 53)(ricorso depositato dopo il 25/6/08, ex artt. 56, 85 d.l. e l. cit.)(lettura della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione).
Motivi della decisione.
Il/la docente ricorrente
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durante l'/gli anno/i scolastico/i elencati in ricorso pp. 1-2, cfr. doc. 1 ric.
2018/19(*), 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 ha prestato servizio alle dipendenze del
[...]
in forza di plurimi contratti fino al ON termine delle attività didattiche, come da documentazione prodotta da parte ricorrente. (*) l'eccezione di prescrizione, riferibile alla annualità, deve ritenersi infondata in base al doc. 2, atto interruttivo tempestivo.
Afferma il diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui previsto dall'art. 1 l. 2015/n. 107 per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, negatogli/le dall'Amministrazione convenuta.
*
L'art. 1, co. 121, l. cit. “istituisce”, “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, (…) nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_2 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché' per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”.
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Aggiunge il co. 122: “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
[...]
e con il Ministro dell'economia e delle Controparte_3 finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché' le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”. Infine, il co. 124 sottolinea, tra altro, che “nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”.
In attuazione del co. 122, cit., il d.P.C.M. n. 32313 del 23/9/2015 ha disposto, all'art. 2, che l'importo di € 500,00 annui al titolo in questione possa essere erogato solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, periodo di formazione e prova”. Coerente la nota ministeriale n. 15219 del 15/10/2015, nel ribadire che la Carta Elettronica docenti è assegnata esclusivamente ai docenti di ruolo e non, invece, ai docenti a tempo determinato.
Con il successivo d.P.C.M. del 28/11/2016, “Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” il Governo ha quindi confermato che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” (art. 3).
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Sotto il manto della Costituzione, che all'art. 35 impone alla Repubblica la “cura della formazione e dell'elevazione professionale dei lavoratori”, alla formazione, definita “leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale” erano dedicati già gli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007.
Essenzialmente quale “formazione in servizio”, concepita come obbligo dell'Amministrazione “a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” e speculare diritto “in quanto la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”, un diritto che, rafforzato dalla protezione costituzionale, non sopporta esclusioni, irragionevoli distinzioni, discriminazioni.
In questa direttrice, assume rilievo, ad es. la sent. n. 32104/2022 della Sez. Lav. della Cassazione, dedicata al personale educativo. “Svolgendo una lettura coordinata delle disposizioni di legge e del c.c.n.l. di categoria (…), emerge che il personale educativo, seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, di qui l'espressa collocazione all'interno dell'area professionale del personale docente”. La sentenza pertanto è stata massimata: “In tema di personale scolastico, la c.d. carta elettronica del docente, prevista, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, quale beneficio economico utilizzabile per l'acquisto di materiale o per la partecipazione ad iniziative utili all'aggiornamento professionale, spetta anche al personale educativo, atteso che questo, seppur impegnato in una funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi ed è soggetto a precisi oneri formativi”.
Questo diritto fondamentale della persona del lavoratore e della lavoratrice si attua attraverso percorsi e strumenti molteplici tra i quali anche la Carta Docente.
L'art. 282 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, “testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
5 scuole di ogni ordine e grado”, promuove “l'aggiornamento”, a
“diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso e' inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle